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Sentenza

Sentenza n. 3508/2026 - Napoli, Sezione 1

per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento del provvedimento dell’U.T.G. di Napoli prot. n. -OMISSIS-, con il quale è stato ritenuto che a carico della ricorrente “sussistono tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata e tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi, previsti dagli articoli 84 e 91 del Codice Antimafia”; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 13/1/2025: per l’annullamento 1.- del provvedimento del Ministero dell’Interno del 10.1.2025 di diniego dell’iscrizione della società ricorrente nell’Anagrafe antimafia degli esecutori; 2.- della comunicazione di avvio del procedimento di risoluzione contrattuale del Comune di Salerno in relazione all’intervento denominato “-OMISSIS-” del 9.1.2025; 3.- del provvedimento di sospensione dei lavori adottato dal Comune di Salerno in relazione all’intervento denominato “-OMISSIS-” del 10.1.2025; 4.- del provvedimento con cui -OMISSIS-in data 9.1.2025 ha invitato il -OMISSIS- a sostituire la consorziata -OMISSIS- nell’ambito dell’Accordo Quadro quadriennale per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento strutturale di opere d'arte su tutto il territorio nazionale; 5.- del provvedimento con cui -OMISSIS-in data 23.12.2024 ha disposto la sospensione della qualificazione nell’Elenco degli operatori economici ANAS per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 10.4 del Regolamento dell’Elenco degli operatori economici ANAS; 6.- del provvedimento del Comune di Barano del 8.1.2025 con il quale è stata disposta la sospensione dei lavori dell’appalto per i lavori di messa in sicurezza dei costoni latistanti l’ex Alveo Cava Cappella; 7.- del provvedimento del Comune di Ercolano con il quale è stata disposta in data 30.12.2024 la sospensione dei lavori del Programma “Sicuro, verde e sociale: Riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica, Via -OMISSIS-”; 8.- del provvedimento di -OMISSIS-. del 7.1.2025 con il quale questa ha preso atto della variazione soggettiva dell’appaltatore nell’ambito dei lavori di “Comprensorio Depurativo Foce Sarno, Opere di completamento della rete fognaria del Comune di Gragnano - comprensivo del completamento”; 9.- del provvedimento di -OMISSIS-. del 19.12.2024, ordine di servizio n.18, con il quale è stato disposto l’allontanamento dal cantiere, di cui al punto 8 che precede, della società -OMISSIS- 10.- del provvedimento del Comune di Ischia del 3.1.2025 con il quale è stata disposta la sospensione dei lavori nell’ambito dell’appalto per la realizzazione delle opere di riqualificazione e ammodernamento degli spazi esterni destinati allo sport presso l’Istituto “-OMISSIS-” in Ischia; 11.- del provvedimento del Comune di Ischia del 3.1.2025 con il quale è stata disposta la sospensione dei lavori nell’ambito dell’appalto per la realizzazione degli interventi di riqualificazione ambientale e recupero manufatti fatiscenti ed ampliamento plesso scolastico Istituto -OMISSIS- in Ischia; 12.- del provvedimento del Comune di Ischia del 7.1.2025 con il quale è stata disposta la sospensione dei lavori nell’ambito dell’appalto per la realizzazione degli interventi di riqualificazione territoriale ed integrazione tratti fognari – località Campagnano lotto 1; 13.- del provvedimento del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Campania, Molise, Puglia e Basilicata del 7.1.2025 assunto nell’ambito dell’appalto per i lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino strutturale e funzionale delle opere di protezione della sponda sinistra del fiume Sabato; 14.- del provvedimento del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Campania, Molise, Puglia e Basilicata del 8.1.2025 assunto nell’ambito dell’appalto per i lavori di restauro, risanamento conservativo e adeguamento funzionale dell’edificio demaniale “-OMISSIS-” sito in Portici (NA) in -OMISSIS- sede della Scuola di Formazione ed Aggiornamento della Polizia Penitenziaria; 15.- del provvedimento del Comune di Torre del Greco del 2.1.2025 con il quale è stata disposta la sospensione dei lavori di Riqualificazione Sismica, Energetica e Ambientale E.R.P. di Via -OMISSIS-; 16.- del provvedimento del Comune di Torre del Greco del 3.1.2025 con il quale è stata disposta la sospensione dei lavori “Programma Integrato Città Sostenibile della Città di Torre del Greco - Progetto di Recupero e Riqualificazione di "-OMISSIS-" e degli Spazi Circostanti per la Realizzazione di un Asilo Nido”; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 3/3/2025: per l’annullamento i.- del provvedimento dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali del -OMISSIS-, con il quale è stata disposta la cancellazione della ricorrente dall’Albo; ii.- della comunicazione del Comune di Ercolano n. prot. -OMISSIS- con la quale è stata comunicata la risoluzione del contratto di appalto avente ad oggetto i Lavori di cui al D.L. 59/2022 – Fondo Complementare al PNRR – Programma “Sicuro, verde e sociale: Riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica mediante l’efficientamento energetico e messa in sicurezza sismica dei fabbricati rispettivamente denominati “A”, “B”, “C” – edilizia residenziale di proprietà comunale ubicati in traversa “-OMISSIS-”; iii.- della determinazione dirigenziale del Comune di Ercolano n. -OMISSIS- con la quale è stata disposta la risoluzione del contratto di appalto avente ad oggetto i Lavori di cui al D.L. n. 59/2022 – Fondo Complementare al PNRR – Programma “Sicuro, verde e sociale: Riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica mediante l’efficientamento energetico e messa in sicurezza sismica dei fabbricati rispettivamente denominati “A”, “B”, “C” – edilizia residenziale di proprietà comunale ubicati in traversa “-OMISSIS-”; iv.- della determinazione dirigenziale del Comune di Torre del Greco n.-OMISSIS-con la quale è stata disposta la risoluzione del contratto di appalto per la realizzazione dei lavori di riqualificazione sismica energetica e ambientale E.R.P. di Via -OMISSIS-; v.- della determinazione dirigenziale del Comune di Nola DGS n. -OMISSIS-con la quale è stata disposta la risoluzione del contratto di appalto relativo ai lavori di cui al progetto denominato Progetto di Valorizzazione di Piazza D’Armi; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 14/4/2025: per l’annullamento della comunicazione del 24 febbraio 2025 con la quale l’Agenzia delle Entrate ha disposto il rigetto della domanda per la fruizione del credito di imposta per la fruizione degli investimenti nella ZES unica.

Giustizia amministrativa202500053

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: interdittiva antimafia della Prefettura di Napoli e successivi provvedimenti applicativi, tra cui il diniego dell'iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori, sospensioni e risoluzioni di contratti pubblici, cancellazione dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali e diniego del credito d'imposta ZES

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l'interdittiva antimafia prefettizia e, con motivi aggiunti, i successivi provvedimenti adottati da diverse amministrazioni in conseguenza della misura. La censura centrale riguardava l'omessa rinnovazione o integrazione del contraddittorio procedimentale rispetto a elementi indiziari sopravvenuti alla comunicazione di avvio del procedimento del 20 febbraio 2023, valorizzati nella motivazione dell'interdittiva senza interlocuzione con la società e in assenza di specifiche ragioni di urgenza o celerità. Gli elementi sopravvenuti consistevano, in particolare, in una condanna di primo grado per usura, in un contratto di subappalto per il trasporto a rifiuto stipulato con una società successivamente interdetta e nell'incendio di un escavatore della ricorrente. Dopo il riesame disposto dal TAR, la Prefettura ha applicato le misure di prevenzione collaborativa di cui all'art. 94-bis d.lgs. 159/2011. La società ha quindi riconosciuto il venir meno dell'interesse all'annullamento dell'interdittiva e dei provvedimenti applicativi già superati dalle amministrazioni, mantenendo l'interesse soltanto all'annullamento del diniego dell'Agenzia delle Entrate relativo al credito d'imposta per investimenti nella ZES unica. In rito, il TAR ha esaminato la notificazione del terzo atto di motivi aggiunti, inizialmente effettuata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato anziché presso l'indirizzo PEC dell'Agenzia delle Entrate: la notificazione è stata qualificata come nulla, non inesistente, in ragione dell'astratto collegamento tra il luogo della notifica e il destinatario, e successivamente rinnovata nel termine assegnato dal giudice.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso introduttivo e i primi due atti di motivi aggiunti, poiché il provvedimento prefettizio sopravvenuto di applicazione della prevenzione collaborativa aveva superato l'efficacia dell'interdittiva e le amministrazioni si erano conformate, salvo l'Agenzia delle Entrate. Ha inoltre dichiarato improcedibili i motivi aggiunti del 3 marzo 2025, relativi ad ulteriori provvedimenti applicativi. Quanto al terzo atto di motivi aggiunti, notificato nuovamente all'Agenzia delle Entrate presso l'indirizzo corretto, ha ritenuto sanata la nullità della prima notificazione con efficacia ora per allora ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., senza decadenza. Nel merito, ha accolto l'impugnazione e annullato il diniego dell'Agenzia delle Entrate, ritenendolo viziato da illegittimità derivata: il diniego si fondava integralmente sull'interdittiva prefettizia, a sua volta illegittima per la mancata rinnovazione del contraddittorio procedimentale in relazione agli elementi indiziari sopravvenuti. Tali elementi, essendo stati valorizzati per valutare il rischio infiltrativo e l'eventuale applicabilità delle misure collaborative, imponevano una nuova interlocuzione con la società, in assenza di peculiari ragioni di urgenza. Le spese sono state compensate integralmente tra tutte le parti.

Norme richiamate

  • art. 94-bis d.lgs. 159/2011

    [A]lla scadenza del termine di durata delle misure di cui al presente articolo, il prefetto, ove accerti, sulla base delle analisi formulate dal gruppo interforze, il venir meno dell'agevolazione occasionale e l'assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia un'informazione antimafia liberatoria ed effettua le conseguenti iscrizioni nella banca dati nazionale unica della documentazione antimafia

    L'applicazione delle misure di prevenzione collaborativa ha superato l'efficacia dell'interdittiva impugnata, determinando il venir meno dell'interesse alla sua caducazione; la norma non prevede tuttavia automatismi, poiché alla scadenza il prefetto deve verificare il venir meno dell'agevolazione occasionale e l'assenza di ulteriori tentativi di infiltrazione.

  • artt. 92, comma 2-bis, e 94-bis d.lgs. 159/2011

    La mancata interlocuzione procedimentale sugli elementi indiziari sopravvenuti, in assenza di ragioni peculiari di urgenza e celerità, incide sulla valutazione dell'occasionalità del rischio infiltrativo e sulla scelta tra interdittiva e misure di prevenzione collaborativa.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    [N]ei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

    La notificazione nulla, ma non inesistente, può essere rinnovata nel termine perentorio assegnato dal giudice, con efficacia ora per allora e impedimento di ogni decadenza.

  • art. 72 d.lgs. 300/1999

    La facoltà dell'Agenzia delle Entrate di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato può fondare un astratto collegamento tra l'Avvocatura e l'Agenzia, escludendo la radicale inesistenza della notificazione effettuata presso l'Avvocatura.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi a tutela dei diritti o della dignità delle parti.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione intende fondare un'interdittiva antimafia su elementi indiziari sopravvenuti rispetto alla comunicazione di avvio del procedimento, deve rinnovare o integrare il contraddittorio procedimentale, salvo che sussistano e siano esplicitate peculiari ragioni di urgenza e celerità.
  • La mancata interlocuzione sugli elementi sopravvenuti è viziante quando tali elementi sono utilizzati per valutare non soltanto il rischio infiltrativo, ma anche la sua occasionalità e la possibile applicazione delle misure di prevenzione collaborativa di cui all'art. 94-bis d.lgs. 159/2011.
  • Il provvedimento amministrativo successivo che si fonda integralmente su un'interdittiva antimafia illegittima è affetto da illegittimità derivata e deve essere annullato, anche se l'interdittiva non viene più esaminata nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La notificazione effettuata presso un soggetto diverso dal destinatario è nulla, e non inesistente, quando sussiste un astratto collegamento tra il luogo della notifica e il destinatario; la rinnovazione disposta ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a. sana il vizio con efficacia ora per allora e impedisce la decadenza.
  • L'applicazione sopravvenuta delle misure di prevenzione collaborativa può determinare il superamento dell'efficacia dell'interdittiva antimafia e la sopravvenuta carenza di interesse alla sua impugnazione, senza comportare automaticamente il rilascio dell'informazione antimafia liberatoria alla scadenza delle misure.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimentoTermini e notificazione del ricorso
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazionePrevenzione collaborativa e aggiornamento
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del potere

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