Sentenza n. 2294/2026 - Catania, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dichiarazione di inefficacia dell’ordine di sospensione dei lavori con nulla-osta alla prosecuzione, verbale di sopralluogo e permesso di costruire relativo a un intervento di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni coinvolte)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, proprietari di immobili confinanti, hanno contestato un intervento edilizio assentito con permesso di costruire, deducendo irregolarità antisismiche, in particolare nella realizzazione e nel dimensionamento dei giunti sismici, nonché violazioni relative a distanze, cubatura e qualificazione dell’intervento. Hanno impugnato il verbale di sopralluogo del Genio Civile, lamentando la mancata partecipazione e l’assenza di adeguati rilievi, misurazioni, documentazione fotografica e calcoli; hanno inoltre censurato la dichiarazione di inefficacia dell’ordine di sospensione dei lavori e il nulla-osta alla prosecuzione, sostenendo che l’archiviazione del procedimento penale non potesse automaticamente eliminare le criticità tecniche e di sicurezza accertate. Sono stati dedotti la violazione degli artt. 83, 93, 94, 94-bis e 97 del d.P.R. n. 380/2001, delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018, punti 7.2.1 e 10, nonché del regolamento edilizio comunale; il difetto di istruttoria, il difetto di motivazione, l’erronea rappresentazione dello stato dei luoghi e della cubatura e la violazione delle garanzie partecipative. La controinteressata e le amministrazioni hanno eccepito, tra l’altro, la tardività dell’impugnazione del permesso di costruire e l’inammissibilità dell’impugnazione del verbale, quale atto istruttorio endoprocedimentale, sostenendo inoltre che l’ordine di sospensione fosse divenuto inefficace per effetto dell’art. 97, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001, dopo l’archiviazione irrevocabile del procedimento penale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha dichiarato tardiva l’impugnazione del permesso di costruire, rilevando che i vizi autonomi dedotti, immediatamente lesivi, avrebbero dovuto essere fatti valere entro il termine decadenziale decorrente dalla conoscenza del titolo, risalente almeno al marzo 2025, quando era stata redatta e trasmessa al Genio Civile una perizia tecnica sullo stato dei lavori e sul permesso. Ha dichiarato inammissibile l’impugnazione del verbale di sopralluogo del 20 giugno 2024, perché atto istruttorio endoprocedimentale. Quanto alla dichiarazione di inefficacia dell’ordine di sospensione e al nulla-osta alla prosecuzione dei lavori, ha ritenuto infondate le censure. L’art. 97, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001 stabilisce che l’ordine di sospensione produce effetti fino a quando diviene irrevocabile la pronuncia dell’autorità giudiziaria; tale decisione definitiva vincola il Genio Civile con riguardo alle difformità o criticità oggetto della segnalazione all’autorità giudiziaria. Pertanto, il Genio Civile ha legittimamente preso atto dell’archiviazione irrevocabile, che aveva escluso irregolarità penalmente rilevanti, dichiarando inefficace la sospensione. Non è stato ravvisato difetto di istruttoria per la mancata partecipazione dei ricorrenti al primo sopralluogo: il sopralluogo tecnico è un atto istruttorio interno dell’attività di vigilanza edilizia e non richiede la partecipazione o la previa comunicazione a soggetti diversi dal proprietario o dall’esecutore dei lavori. Inoltre, il verbale dava conto di verifiche dimensionali e non di un controllo meramente visivo. Il contraddittorio è stato comunque sostanzialmente assicurato dal successivo sopralluogo del 13 febbraio 2025, seguito dall’esame della perizia tecnica dei ricorrenti e dall’adozione dell’ordine di sospensione del 26 marzo 2025. Il Collegio ha altresì applicato la regola dei vizi formali non invalidanti, rilevando che, data la natura vincolata della vicenda dopo l’archiviazione irrevocabile, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Infine, il nuovo deposito del progetto presso il Genio Civile il 13 ottobre 2025 legittimava il rilievo secondo cui nulla ostava alla prosecuzione, purché i lavori fossero eseguiti in conformità al progetto depositato. Spese compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 97, comma 4, d.P.R. 380/2001
l’ordine di sospensione produce effetti solo fino alla data in cui la pronuncia dell’autorità giudiziaria diviene irrevocabile
La pronuncia definitiva dell’autorità giudiziaria produce effetti vincolanti sull’ordine di sospensione dei lavori del Genio Civile, limitatamente alle difformità o criticità oggetto della segnalazione all’autorità giudiziaria.
artt. 83, 93, 94 e 94-bis d.P.R. 380/2001
Le disposizioni sono richiamate con riguardo agli obblighi di deposito e asseverazione del progetto strutturale, alla disciplina antisismica, alla necessità o meno dell’autorizzazione preventiva e all’esecuzione dei lavori in conformità al progetto depositato.
art. 94-bis d.P.R. 380/2001
Dopo il nuovo deposito del progetto, i lavori possono proseguire senza ulteriore autorizzazione preventiva del Genio Civile, ma devono essere eseguiti in conformità al progetto depositato.
art. 2700 c.c.
Il verbale di sopralluogo, quale atto pubblico, fa prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, comprese le verifiche dimensionali indicate nel verbale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali contenuti nella pronuncia.
Massime di principio
- L’impugnazione di un permesso di costruire deve essere proposta entro il termine decadenziale decorrente dalla conoscenza del titolo quando si deducano vizi autonomi e immediatamente lesivi; la conoscenza può risultare anche dalla redazione e trasmissione di una perizia tecnica sullo stato dei lavori e sul titolo edilizio.
- Il verbale di sopralluogo tecnico del Genio Civile, quando costituisce un atto istruttorio interno dell’attività di vigilanza edilizia e non produce autonomamente effetti lesivi, non è immediatamente impugnabile e la sua contestazione è inammissibile.
- Il sopralluogo tecnico svolto nell’ambito della vigilanza edilizia non richiede, di regola, la partecipazione o la previa comunicazione a soggetti diversi dal proprietario o dall’esecutore dei lavori, trattandosi di un accertamento interno basato su rilievi oggettivi.
- Ai sensi dell’art. 97, comma 4, del d.P.R. 380/2001, l’ordine di sospensione dei lavori adottato dal Genio Civile cessa di produrre effetti quando diviene irrevocabile la pronuncia dell’autorità giudiziaria relativa alle difformità o criticità per le quali gli atti sono stati trasmessi all’autorità giudiziaria.
- Quando l’esito dell’azione amministrativa è vincolato dalla pronuncia irrevocabile dell’autorità giudiziaria e dagli adempimenti tecnici successivamente compiuti, l’eventuale carenza partecipativa o istruttoria non determina l’annullamento se è dimostrato che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
- Dopo il deposito del progetto strutturale presso il Genio Civile, la prosecuzione dei lavori è subordinata alla loro esecuzione conforme al progetto depositato, anche quando non sia necessaria un’ulteriore autorizzazione preventiva.
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