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Sentenza

Sentenza n. 1177/2026 - Brescia, Sezione 1

per l'annullamento - dell'atto comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 022 2021 146 000000 5009 fascicolo n. 2021/1794, notificato il 13.12.2022; - per l'accertamento della inesistenza del debito imputato alla ricorrente a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per l'annata 2008, con ogni conseguente statuizione in merito all'iscrizione di detto debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da Agea ex art. 8 ter L. n. 33/2009, di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico della parte ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto ivi compresa la Cartella n. 022 2020 71500 67919000 notificata il 16.03.2015, e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.

Giustizia amministrativa202300139

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: cartella di pagamento relativa al prelievo supplementare sul latte per l’annata 2008/2009 e comunicazione di iscrizione ipotecaria sugli immobili della ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (produttore lattiero)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la comunicazione di iscrizione ipotecaria e la cartella di pagamento presupposta, chiedendo inoltre l’accertamento dell’inesistenza del debito per prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino. Ha dedotto l’errata quantificazione del debito per mancata imputazione delle somme recuperate sui premi PAC; l’omessa notificazione degli atti presupposti; la decadenza dai termini di riscossione e la prescrizione del capitale e degli interessi; la violazione degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della l. n. 33/2009, anche per l’illegittima richiesta e l’insufficiente indicazione degli interessi; la non debenza degli interessi di mora e degli oneri di riscossione; il difetto di motivazione sul calcolo degli interessi e del capitale; l’omessa o irregolare notificazione tramite PEC; la violazione e la mancata disapplicazione della normativa interna per contrasto con il diritto dell’Unione europea; la violazione del principio di effettività e di sana amministrazione; la falsità dei dati produttivi accertata in sede penale; la violazione degli artt. 50 e 77 del d.P.R. n. 602/1973. Il giudizio si inseriva in un contenzioso pregresso nel quale il Consiglio di Stato e il TAR Lazio avevano annullato gli atti AGEA relativi alla determinazione del prelievo per la campagna 2008/2009, imponendo una nuova rideterminazione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto infondata la censura di prescrizione. La prescrizione del credito AGEA è stata interrotta e permanentemente sospesa dalla proposizione e dalla pendenza dei precedenti giudizi amministrativi direttamente riferiti al credito, oltre che per i periodi di sospensione previsti dall’art. 8-quinquies, comma 10, della l. n. 33/2009 e dalla normativa emergenziale COVID-19. Ha invece accolto la censura relativa alla cartella di pagamento, rilevando che gli atti AGEA posti a suo fondamento erano stati annullati in sede giurisdizionale per contrasto con il diritto eurounitario. La cartella, quale atto consequenziale e privo di autonoma valutazione, è stata quindi annullata per invalidità derivata, ferma la possibilità per AGEA di riesercitare il potere mediante il ricalcolo del prelievo. È stata respinta la domanda di accertamento dell’inesistenza del debito, poiché l’annullamento degli atti presupposti impone una nuova quantificazione ma non dimostra l’insussistenza definitiva del credito. Quanto alla comunicazione di iscrizione ipotecaria, il TAR ha escluso che potesse essere meno la garanzia, non essendo stata accertata l’inesistenza del credito, e ha imposto ad AGEA e ad ADER di non escuterla fino all’adozione del nuovo calcolo del prelievo. Le censure concernenti la legittimità formale dell’iscrizione ipotecaria e gli aspetti estranei al titolo del credito sono state dichiarate inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando tali questioni al giudice ordinario. Le ulteriori censure sulla cartella sono state assorbite per pregiudizialità logica. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 8-quinquies, comma 10, l. n. 33/2009

    dall’1 aprile al 15 luglio 2019

    Prevede un periodo di sospensione rilevante ai fini del computo della prescrizione della pretesa per prelievo supplementare.

  • art. 2945, comma 3, c.c.

    Il TAR nega l’applicabilità analogica della disposizione ai giudizi amministrativi direttamente collegati al credito, richiamando il principio per cui la prescrizione resta interrotta e permanentemente sospesa per la durata del giudizio amministrativo.

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    È stato invocato dalla ricorrente in relazione alla decadenza dalla riscossione, ma la relativa censura non è stata esaminata nel merito perché assorbita.

  • art. 50 d.P.R. n. 602/1973

    È stato invocato dalla ricorrente in relazione alla riscossione e all’iscrizione ipotecaria, ma la relativa censura è stata assorbita o dichiarata inammissibile nei limiti indicati in motivazione.

  • art. 77 d.P.R. n. 602/1973

    È stato invocato dalla ricorrente con riferimento all’iscrizione ipotecaria; le questioni concernenti la legittimità formale della garanzia sono state ritenute estranee alla giurisdizione amministrativa.

  • art. 8-ter l. n. 33/2009

    È richiamato quale base normativa del Registro Nazionale dei Debiti e della pretesa per prelievo supplementare.

  • art. 8-quater l. n. 33/2009

    È stato invocato dalla ricorrente con riguardo alla disciplina del prelievo e degli interessi; la relativa censura è stata assorbita.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per la trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato in relazione alla memoria depositata dalla ricorrente.

Massime di principio

  • Quando un credito della pubblica amministrazione è direttamente oggetto, o è strettamente connesso, a un giudizio amministrativo promosso dal debitore, la prescrizione del credito è interrotta e permanentemente sospesa per tutta la durata del giudizio, ricominciando a decorrere soltanto dalla sua definizione.
  • L’annullamento giurisdizionale dell’atto amministrativo che costituisce l’unico e imprescindibile presupposto di una cartella di pagamento determina l’invalidità derivata dell’atto di riscossione, quando tra i due atti sussista un rapporto di presupposizione immediata, diretta e necessaria e l’atto successivo non comporti nuove valutazioni di interessi.
  • L’annullamento degli atti di determinazione di un prelievo supplementare, con obbligo dell’amministrazione di procedere a un nuovo calcolo, non comporta di per sé l’accertamento dell’inesistenza del credito: l’amministrazione conserva il potere di rideterminarne l’ammontare secondo il giudicato.
  • Quando l’iscrizione ipotecaria garantisce un credito amministrativo la cui quantificazione deve essere rinnovata, la garanzia non viene meno se l’insussistenza del credito non è stata accertata; tuttavia, il creditore e l’agente della riscossione non possono escuterla fino alla nuova determinazione del credito.
  • La giurisdizione amministrativa, in materia di garanzie collegate a un prelievo supplementare, riguarda il titolo e l’esistenza o quantificazione del credito sottostante; le questioni sulla legittimità formale della garanzia e sugli aspetti propri della procedura esecutiva spettano al giudice ordinario.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneEffetto conformativo e riedizione del potereDecadenza e tardivitàPrimato del diritto UE e disapplicazione

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