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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49748/2022 del 30/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza che disponeva la confisca ai sensi dell'art.240-bis c.p. di numerosi beni ritenuti riconducibili a Fasciani Carmine e a presunti intestatari fittizi. In particolare, il ricorso di Sabrina Fasciani denunciava: 1) erronea applicazione di legge per aver ritenuto superata una preclusione derivante da precedente decisione di prevenzione del 27/04/2004 (sostanzialmente sostenendo che la precedente valutazione di proporzione tra entrate lecite e investimenti non poteva essere rimessa in discussione da un incremento della pericolosità soggettiva), e 2) assenza di motivazione perché la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valutato la consulenza tecnica di parte volta a dimostrare la liceità della provvista economica usata per l'acquisto degli immobili (fra cui l'immobile di Capistrello). Inoltre la questione è stata esaminata alla luce dell'interrelazione con la parallela procedura di prevenzione patrimoniale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili per sopravvenuta carenza d'interesse i ricorsi di Fasciani Carmine, Bartoli Silvia Franca e Fasciani Azzurra nonché, in parte, di Fasciani Sabrina, perché i beni erano stati definitivamente confiscati nella procedura di prevenzione (con conseguente perdita del diritto di proprietà e impossibilità di ottenere un'utilità dall'impugnazione). Tuttavia, ha ritenuto fondato il gravame di Sabrina Fasciani limitatamente all'immobile sito in Capistrello (via Filettino, catasto fol.55 part.9 sub.11), perché la Corte di Appello, nel giudizio di opposizione, aveva introdotto un novum peggiorativo (la considerazione di una condanna per il reato di cui all'art.416-bis c.p. intervenuta successivamente) senza garantire il necessario contraddittorio e senza permettere una valutazione di merito adeguata. Per tale bene la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte di Appello di Roma per nuovo esame; per il resto dei ricorsi ha dichiarato l'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 240-bis c.p.

    Fondamento della confisca nella procedura esecutiva penale: la misura ablativa è strettamente collegata al "reato-spia" che giustifica l'ablazione patrimoniale; il mutamento del quadro fattuale soggettivo che introduce un nuovo reato-spia richiede regole di contraddittorio e non può essere usato per peggiorare la posizione del privato senza adeguato confronto.

  • art. 416-bis c.p.

    Considerato nel caso come nuovo "reato-spia" la cui presa in considerazione dalla Corte di merito ha ampliato e peggiorato la base cognitiva rispetto alla decisione originaria; la sua introduzione nel giudizio di opposizione ha determinato un vizio procedurale se non preceduta da adeguato contraddittorio.

  • art. 74 legge sugli stupefacenti (D.P.R. 309/1990)

    La procedura esecutiva originaria era fondata su una condanna per delitto previsto da tale norma; tale titolo iniziale costituisce la base soggettiva della confisca eseguita.

  • art. 45 d.lgs. n.159/2011 (codice antimafia)

    La definitività della confisca nella procedura di prevenzione comporta l'acquisizione dei beni al patrimonio dello Stato e la perdita del diritto di proprietà, circostanza che determina la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione in sede esecutiva penale.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale usata per limitare la descrizione dei ricorsi alla sola impugnazione di Sabrina Fasciani nell'atto di cassazione, così come riportato nel provvedimento.

  • Sez. II, sent. n. 40778/2021

    Giurisprudenza citata per stabilire l'interrelazione tra procedimento di prevenzione e procedimento esecutivo penale e per acquisire l'elenco dei beni definitivamente confiscati nella procedura di prevenzione.

  • Sez. U., sent. n. 6624 del 27.10.2011 (Marinaj)

    Principio richiamato sulla nozione di "carenza d'interesse sopraggiunta": l'interesse all'impugnazione va valutato utilitaristicamente e può venir meno per mutata situazione di fatto o di diritto (es. perdita del diritto di proprietà per confisca definitiva).

  • Sez. I, sent. n. 6290 del 05.11.2021

    Richiamata per il principio secondo cui non è consentito introdurre nel giudizio di opposizione un elemento peggiorativo non considerato nella prima decisione; l'introduzione di un nuovo reato-spia richiede un diverso e adeguato contraddittorio.

Massime di principio

  • La impugnazione di una misura di confisca penale può diventare inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse se, in una procedura parallela di prevenzione, è intervenuta una confisca definitiva che ha già trasferito i beni al patrimonio dello Stato.
  • L'introduzione, nel giudizio di opposizione in sede esecutiva, di un "novum" che peggiora la posizione del resistente (es. l'utilizzo di una successiva condanna per art.416-bis come nuovo reato-spia) non è permessa senza che sia garantito un adeguato contraddittorio e la possibilità di una valutazione di merito: altrimenti sussiste vizio procedurale e annullamento parziale è possibile.
  • La valutazione dell'adeguatezza della motivazione deve tener conto anche della prova tecnica depositata dalla parte (CTU o consulenza di parte) sulla liceità della provvista economica; il mancato esame può integrare vizio motivazionale se rilevante per la decisione.
  • In presenza di più procedure (esecutiva penale e prevenzione patrimoniale) va verificata la sovrapposizione degli oggetti e l'esistenza di effetti preclusivi o definitivi derivanti dall'una sull'altra; la definitiva statuizione in sede preventiva preclude l'utilità dell'impugnazione penale sui medesimi beni.
  • L'interesse ad impugnare in materia penale deve essere valutato in chiave utilitaristica: non si tratta soltanto di accertare la soccombenza formale, ma se l'impugnazione possa ancora rimuovere un pregiudizio concreto o ottenere una decisione più favorevole.

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