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Sentenza

Sentenza del 08/07/2015 n. 14201 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sostenendo che l'attività svolta come medico convenzionato con il SSN costituisse un rapporto privatistico di collaborazione coordinata e continuativa, non riconducibile al lavoro autonomo soggetto a IRAP. Ha inoltre sostenuto che la disponibilità di beni strumentali nello studio medico non fosse rilevante, anche in considerazione dell'elevato numero di assistiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che il semplice convenzionamento con il SSN non esclude l'assoggettamento all'IRAP, poiché il medico convenzionato non è un dipendente del SSN e conserva autonomia nell'organizzazione dell'attività professionale. L'IRAP è dovuta quando sussiste un'autonoma organizzazione, consistente nell'impiego di beni strumentali o lavoro altrui eccedenti il minimo indispensabile. Nel caso concreto, la CTR aveva accertato la presenza di beni strumentali eccedenti tale limite e il contribuente non aveva contestato efficacemente questo accertamento. D.P. è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 1.500 euro oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3 e 8

    L'IRAP colpisce l'esercizio abituale di attività autonomamente organizzate. Per i professionisti, il presupposto impositivo non deriva dalla sola natura dell'attività, ma dalla presenza di un'organizzazione autonoma oggettivamente verificabile.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1

    La disposizione individua i soggetti esercenti arti e professioni ai quali può applicarsi l'IRAP, salvo che siano inseriti in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso è stato proposto denunciando violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • Cass. civ., Sezioni Unite, n. 12111/2009 e successive pronunce

    "L'autonoma organizzazione"

    L'autonoma organizzazione deve essere valutata in senso oggettivo, verificando l'esistenza di un apparato esterno alla persona del professionista, formato da beni strumentali e/o lavoro altrui eccedenti il minimo indispensabile.

Massime di principio

  • Il convenzionamento di un professionista con un ente pubblico, come il SSN, non lo rende automaticamente dipendente e non esclude di per sé l'IRAP.
  • Per stabilire se un professionista è soggetto a IRAP occorre verificare concretamente se utilizza beni strumentali o personale altrui in misura superiore al minimo necessario per svolgere personalmente l'attività.
  • La valutazione dell'autonoma organizzazione è oggettiva e non dipende direttamente dall'ammontare del reddito prodotto o dal numero dei clienti o assistiti.
  • Il contribuente che contesta l'IRAP deve impugnare specificamente l'accertamento relativo alla presenza e all'entità dei beni strumentali o del lavoro altrui; una contestazione fondata soltanto sulla natura convenzionata dell'attività è insufficiente.
  • Se il giudice di merito accerta la presenza di un'organizzazione eccedente il minimo indispensabile e tale accertamento non viene adeguatamente censurato, la Corte di cassazione tende a confermare l'assoggettamento all'IRAP.

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