Sentenza del 25/05/2017 n. 403 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, contestando il recupero di costi ritenuti non giustificati, non inerenti o eccessivi. In particolare, ha dedotto l'inerenza delle spese assicurative e di carburante e la deducibilità integrale delle spese dello studio professionale condiviso con il coniuge, anch'egli titolare di partita IVA. Ha inoltre eccepito la nullità dell'avviso perché sottoscritto da un soggetto asseritamente non legittimato e in assenza di valida delega.
La decisione
La Commissione ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 546/1992, l'eccezione relativa alla sottoscrizione dell'atto e alla delega, perché proposta per la prima volta in appello. Nel merito ha ritenuto legittimo l'operato dell'Agenzia: la deduzione del costo assicurativo era ammessa solo per un veicolo e nei limiti di legge, mentre il rilievo riguardava una seconda autovettura non iscritta nel libro dei cespiti ammortizzabili. Il maggior consumo di carburante era stato rideterminato sulla base dei dati medi della scheda tecnica del veicolo, senza adeguata contestazione documentale del contribuente. Quanto alle spese dello studio condiviso, il professionista non poteva dedurre integralmente i costi relativi a servizi utilizzati anche dal coniuge professionista, dovendo ripartire le spese o escludere la quota riferibile all'altro utilizzatore. L'appello è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento di 1.000 euro di spese di giudizio, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 57 del D.Lgs. 546/1992
Inammissibilità di nuove eccezioni in appello
La Commissione ha ritenuto tardiva e quindi inammissibile l'eccezione di nullità dell'avviso per difetto di legittimazione del sottoscrittore e di delega, poiché non era stata proposta nel giudizio di primo grado.
Art. 54 del TUIR
Le spese dei professionisti sono deducibili solo se inerenti all'attività esercitata e nella misura effettivamente riferibile al singolo professionista. In caso di studio condiviso con altro professionista, non è ammessa la deduzione integrale dei costi comuni da parte di uno solo degli utilizzatori.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 58/2001
In caso di utilizzo condiviso dello studio professionale, i costi comuni devono essere ripartiti tra i professionisti oppure deve essere esclusa la quota riferibile ai servizi fruiti dall'altro utilizzatore.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 38/2010
Conferma il principio della ripartizione dei costi tra i professionisti che condividono lo studio e dell'indeducibilità della parte non riferibile esclusivamente al contribuente.
Cassazione, sentenza n. 16035 del 29 luglio 2015
Devono essere esposte e dedotte le spese effettivamente sostenute e inerenti all'attività concretamente svolta da ciascun professionista. L'imputazione integrale dei costi a uno solo dei professionisti condividenti può configurare una liberalità indiretta non deducibile.
Massime di principio
- Le eccezioni processuali devono essere sollevate tempestivamente nel primo grado: proporre per la prima volta in appello una nuova eccezione, come il difetto di sottoscrizione o di delega, può comportarne l'inammissibilità.
- La deducibilità dei costi professionali richiede prova documentale dell'effettività, dell'inerenza e della riferibilità della spesa all'attività del contribuente; le semplici affermazioni non sono normalmente sufficienti.
- Per i veicoli utilizzati nell'attività professionale, la deduzione di assicurazione, carburante e altri costi è soggetta ai limiti previsti dalla legge e alla corretta iscrizione e documentazione del bene.
- Quando uno studio o un servizio professionale è condiviso con un coniuge o con altro professionista autonomo, i costi comuni devono essere ripartiti secondo l'effettivo utilizzo oppure deve essere esclusa la quota riferibile all'altro soggetto.
- Se l'Amministrazione utilizza criteri tecnici ragionevoli e documentati, come i consumi medi indicati dal costruttore, il contribuente deve fornire elementi concreti e specifici per dimostrare l'inesattezza della ricostruzione.
- L'imputazione integrale a un solo professionista di costi utilizzati anche da un altro soggetto può essere considerata non inerente o assimilabile a una liberalità indiretta, con conseguente indeducibilità.
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