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Sentenza

Sentenza del 25/05/2017 n. 110 - Comm. Trib. Prov. Novara

Procedimento - Proposizione del ricorso - Atti non autonomamente impugnabili - Procedibilità-Esclusione - Estratti di ruoli - Stampati concernenti crediti di varia natura, anche estranei alla giurisdizione tributaria - Autonoma impugnazione - Esclusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso non è stato ritenuto ammissibile. Gli estratti di ruolo sono semplici stampe riepilogative e, di regola, non costituiscono autonomi atti impugnabili davanti al giudice tributario, soprattutto quando riguardano crediti eterogenei o non tributari. In assenza di un atto impositivo individuato con certezza e della prova della relativa notificazione o ricezione, il giudizio non può essere validamente introdotto.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato una serie di estratti di ruolo relativi a crediti di varia natura, alcuni dei quali estranei alla giurisdizione tributaria, chiedendo presumibilmente l’annullamento delle pretese risultanti dagli stessi. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché non risultava impugnato un atto impositivo autonomamente impugnabile, quale una cartella esattoriale, né era stato identificato con certezza l’atto oggetto della domanda o documentata la data della sua ricezione. Tali elementi sono necessari per consentire al giudice di verificare anche il rispetto del termine perentorio di impugnazione.

Norme richiamate

  • Art. 18 del d.Lgs. 546/1992

    Il ricorso deve contenere l'indicazione dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda; l'atto impugnato deve essere prodotto in giudizio.

    La norma richiede che l’atto impugnato e l’oggetto della domanda siano identificati in modo certo. La mancata individuazione di un atto impositivo autonomamente impugnabile rende il ricorso inammissibile.

  • Art. 21 del d.Lgs. 546/1992

    Prevede il termine perentorio per proporre l’impugnazione. La prova della data di ricezione dell’atto è necessaria affinché il giudice possa verificare la tempestività del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario non è normalmente possibile proporre un’azione generica o preventiva: occorre impugnare uno specifico atto previsto dalla legge come autonomamente contestabile.
  • Un estratto di ruolo, considerato isolatamente, è generalmente un documento riepilogativo e non sostituisce la cartella di pagamento o l’altro atto impositivo notificato.
  • Il ricorso deve identificare con precisione l’atto impugnato e deve indicare o documentare la data della sua notificazione o ricezione, altrimenti il giudice non può verificare il rispetto dei termini.
  • Quando un documento contiene crediti di natura diversa, inclusi crediti non tributari, non è sufficiente impugnarlo complessivamente davanti al giudice tributario: occorre distinguere gli atti, i crediti e le rispettive giurisdizioni.
  • Prima di ricorrere è opportuno verificare se si dispone dell’atto originario notificato e se esso rientra tra gli atti autonomamente impugnabili; in caso contrario, il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile.

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