Sentenza del 25/05/2017 n. 110 - Comm. Trib. Prov. Novara
Procedimento - Proposizione del ricorso - Atti non autonomamente impugnabili - Procedibilità-Esclusione - Estratti di ruoli - Stampati concernenti crediti di varia natura, anche estranei alla giurisdizione tributaria - Autonoma impugnazione - Esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso non è stato ritenuto ammissibile. Gli estratti di ruolo sono semplici stampe riepilogative e, di regola, non costituiscono autonomi atti impugnabili davanti al giudice tributario, soprattutto quando riguardano crediti eterogenei o non tributari. In assenza di un atto impositivo individuato con certezza e della prova della relativa notificazione o ricezione, il giudizio non può essere validamente introdotto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato una serie di estratti di ruolo relativi a crediti di varia natura, alcuni dei quali estranei alla giurisdizione tributaria, chiedendo presumibilmente l’annullamento delle pretese risultanti dagli stessi. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché non risultava impugnato un atto impositivo autonomamente impugnabile, quale una cartella esattoriale, né era stato identificato con certezza l’atto oggetto della domanda o documentata la data della sua ricezione. Tali elementi sono necessari per consentire al giudice di verificare anche il rispetto del termine perentorio di impugnazione.
Norme richiamate
Art. 18 del d.Lgs. 546/1992
Il ricorso deve contenere l'indicazione dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda; l'atto impugnato deve essere prodotto in giudizio.
La norma richiede che l’atto impugnato e l’oggetto della domanda siano identificati in modo certo. La mancata individuazione di un atto impositivo autonomamente impugnabile rende il ricorso inammissibile.
Art. 21 del d.Lgs. 546/1992
Prevede il termine perentorio per proporre l’impugnazione. La prova della data di ricezione dell’atto è necessaria affinché il giudice possa verificare la tempestività del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario non è normalmente possibile proporre un’azione generica o preventiva: occorre impugnare uno specifico atto previsto dalla legge come autonomamente contestabile.
- Un estratto di ruolo, considerato isolatamente, è generalmente un documento riepilogativo e non sostituisce la cartella di pagamento o l’altro atto impositivo notificato.
- Il ricorso deve identificare con precisione l’atto impugnato e deve indicare o documentare la data della sua notificazione o ricezione, altrimenti il giudice non può verificare il rispetto dei termini.
- Quando un documento contiene crediti di natura diversa, inclusi crediti non tributari, non è sufficiente impugnarlo complessivamente davanti al giudice tributario: occorre distinguere gli atti, i crediti e le rispettive giurisdizioni.
- Prima di ricorrere è opportuno verificare se si dispone dell’atto originario notificato e se esso rientra tra gli atti autonomamente impugnabili; in caso contrario, il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile.
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