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Sentenza

Sentenza del 25/05/2017 n. 294 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) Deduzione di costi - Imprese esercenti attività di trasporto merci su strada - Acquisto di carburante - Fattura - Sufficienza - Modalità di compilazione - Individuazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la deduzione di costi per carburante pari a 53.808,02 euro e la detrazione della relativa IVA, sostenendo che le fatture fossero inidonee perché non indicavano la targa dei veicoli, i chilometri percorsi, le date dei rifornimenti e i quantitativi di carburante. Contestava inoltre l'utilizzabilità di dichiarazioni integrative rilasciate successivamente dal fornitore, ritenendole incompatibili con il divieto di prova testimoniale nel processo tributario.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato il riconoscimento dei costi e dell'IVA detraibile. Ha stabilito che, per le imprese di autotrasporto di cose per conto terzi, non si applicano le regole relative alle schede carburante e che gli acquisti possono essere documentati mediante fatture contenenti gli elementi fiscali essenziali, senza obbligo di indicare targhe e chilometri percorsi. Le dichiarazioni successive del gestore, contenenti targhe, quantità, prezzi e IVA, sono state ritenute utilizzabili come elementi indiziari, rafforzati dai buoni di consegna e non contrastati da prove dell'Amministrazione. Nessuna spesa è stata liquidata, poiché la società contribuente non si era costituita in giudizio.

Norme richiamate

  • D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444, art. 6

    Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle cessioni di carburanti effettuate ... nei confronti degli autotrasportatori di cose per conto terzi.

    L'esclusione degli autotrasportatori per conto terzi dall'obbligo di utilizzare la scheda carburante consente di documentare gli acquisti tramite fattura, senza necessità di indicare la targa del veicolo o i chilometri percorsi.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Le fatture relative agli acquisti di carburante devono essere emesse secondo le regole generali e contenere gli elementi necessari per la loro rilevanza fiscale e per la verifica dell'operazione.

  • Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 109

    La disposizione ha modificato l'ambito di applicazione del regolamento sulle schede carburante, confermando l'esclusione degli autotrasportatori di cose per conto terzi.

  • D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 75 e 76

    Le dichiarazioni sostitutive rese dal fornitore sotto la propria responsabilità possono essere valutate dal giudice come elementi di riscontro, pur non costituendo necessariamente prova piena della veridicità di ogni loro contenuto.

Massime di principio

  • Per le imprese di autotrasporto di cose per conto terzi, l'acquisto di carburante può essere documentato con fattura ordinaria, senza obbligo di scheda carburante, targa o chilometri percorsi, purché la fattura contenga gli elementi fiscali essenziali.
  • L'assenza di dati non obbligatori, come targa e chilometraggio, non giustifica da sola il disconoscimento del costo o della detrazione IVA.
  • La documentazione integrativa successiva del fornitore può essere utilizzata come indizio, soprattutto se coerente con ulteriori documenti contabili o commerciali, come buoni di consegna e registrazioni aziendali.
  • La deducibilità del costo e la detraibilità dell'IVA richiedono comunque la prova dell'effettività dell'operazione e dell'inerenza all'attività d'impresa; la semplificazione documentale non elimina tali requisiti.
  • In caso di contestazione, è opportuno conservare fatture, dichiarazioni del fornitore, buoni di consegna, registri contabili e ogni altro elemento idoneo a collegare i rifornimenti all'attività di trasporto.

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