Sentenza del 25/05/2017 n. 147 - Comm. Trib. Prov. Pavia
Mediazione tributaria - Modifica delle contestazioni - Divieto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il divieto di modificare, nella successiva fase giudiziale, le contestazioni formulate durante la mediazione tributaria. La mediazione serve a consentire all'Amministrazione una valutazione preventiva dell'eventuale incertezza delle questioni controverse e della sostenibilità della pretesa, al fine di raggiungere un accordo con il contribuente. Per questo motivo, le doglianze devono rimanere identiche nella fase di mediazione e nel giudizio. Dal 1° gennaio 2016 la procedura si svolge notificando direttamente il ricorso all'ente impositore e iscrivendolo successivamente a ruolo, decorso il termine di 90 giorni.
La decisione
La sentenza afferma che il contribuente non può introdurre in giudizio contestazioni nuove o diverse rispetto a quelle contenute nell'atto notificato all'Amministrazione nella fase di mediazione. La coincidenza tra contestazioni amministrative e giudiziali è necessaria per garantire che l'ente impositore abbia potuto esaminare preventivamente l'intera controversia e valutare un'eventuale definizione. Le domande o censure nuove sono quindi inammissibili, mentre possono essere sviluppati o precisati gli argomenti già dedotti, senza alterarne l'oggetto.
Norme richiamate
Disciplina della mediazione tributaria e del reclamo
"eventuale incertezza delle questioni controverse" e "il grado di sostenibilità della pretesa"
La mediazione deve permettere all'Amministrazione di conoscere preventivamente e integralmente le contestazioni del contribuente, così da poter valutare la fondatezza della pretesa e l'opportunità di un accordo.
Normativa sulla mediazione tributaria vigente dal 1° gennaio 2016
A partire dal 1° gennaio 2016, la procedura è instaurata mediante notifica del ricorso all'ente impositore; dopo 90 giorni il medesimo ricorso può essere iscritto a ruolo presso la Commissione tributaria provinciale. La modifica conferma la necessaria identità tra le contestazioni sottoposte all'Amministrazione e quelle portate davanti al giudice.
Massime di principio
- Nelle controversie soggette a mediazione tributaria, il contribuente deve formulare già nell'atto notificato all'ente impositore tutte le contestazioni e domande che intende sottoporre al giudice.
- Nel successivo giudizio è possibile precisare o sviluppare le argomentazioni già proposte, ma non introdurre motivi, domande o contestazioni nuovi che modifichino l'oggetto della controversia.
- La mediazione non è una fase meramente formale: l'Amministrazione deve poter valutare preventivamente l'intera pretesa e le relative censure prima dell'instaurazione del giudizio.
- Per evitare l'inammissibilità, l'atto di mediazione deve essere redatto con lo stesso livello di completezza sostanziale di un ricorso giudiziale.
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