Cassazione Penale, Sentenza n. 20345/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che, ribaltando l'assoluzione di primo grado, ha dichiarato l'estinzione per prescrizione del reato ascritto a Ungaro e lo ha ritenuto responsabile agli effetti civili. Sono denunciati tre vizi: (1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione perché la Corte d'appello non avrebbe fornito la "motivazione rafforzata" richiesta per il cd. overturning di un'assoluzione; (2) mancanza di motivazione rispetto alle deduzioni contenute in una memoria difensiva depositata in udienza; (3) violazione dell'art. 578 c.p.p. perché, pur essendovi stata assoluzione in primo grado e declaratoria di prescrizione in appello su impugnazione del pubblico ministero, la Corte d'appello ha comunque condannato l'imputato al risarcimento della parte civile, decisione ritenuta preclusa in tali ipotesi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso quanto alla parte penale, ritenendo infondato il primo motivo: l'appello della pubblica accusa è stato ritenuto legittimo e la Corte d'appello ha adeguatamente motivato il diverso apprezzamento valorizzando prove documentali (non una mera diversa valutazione delle dichiarazioni) e confutando i punti principali della sentenza di primo grado. Il secondo motivo (omesso esame della memoria) è stato dichiarato inammissibile perché gli argomenti prodotti non risultano decisivi e sono incompatibili con il quadro probatorio adottato dalla Corte territoriale. Il terzo motivo è stato invece accolto: la Suprema Corte ha affermato che, nell'ipotesi di appello proposto dal solo pubblico ministero contro assoluzione di primo grado e con successiva declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, il giudice d'appello non può pronunciare una condanna civile nei confronti dell'imputato; pertanto le statuizioni civili rese dalla Corte d'appello sono state annullate senza rinvio. Non è disposta rifusione delle spese processuali in favore dell'imputato perché non integralmente vittorioso.
Norme richiamate
art. 578 cod. proc. pen.
L'articolo è interpretato nel senso che, quando il pubblico ministero propone appello avverso una sentenza di proscioglimento e il giudice d'appello dichiara estinto il reato per prescrizione, il giudice non può decidere sui capi della sentenza relativi agli interessi civili quando nel primo grado non vi sia stata una statuizione di condanna.
artt. 56, 317 cod. pen.
Norme penali richiamate nella sentenza di merito relative al reato contestato (rilevate per la contestazione fattuale e la qualificazione del fatto).
artt. 476, 479 n. 2, 81 cod. pen.
Norme penali relative a singoli capi di imputazione menzionati nella sentenza di primo grado e richiamati nell'appello.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principi su "motivazione rafforzata" e overturning: Sez. U, n. 33748/2005 Mannino; Sez. 3, n. 31949/2016; altre pronunce citate)
Principio consolidato: per riformare un'assoluzione in appello occorre motivazione rafforzata che confuti specificamente i punti più rilevanti della motivazione di primo grado e renda la ricostruzione di responsabilità l'unica possibile; salvo il caso in cui il ribaltamento sia basato su diversa valutazione di prove documentali piuttosto che su diversa attendibilità di dichiarazioni testimonali.
Giurisprudenza (Sez. 4, n. 33778 del 20/06/2017 e altre)
Precedenti che confermano il principio secondo cui non è legittima la pronuncia di condanna al risarcimento in sede d'appello quando la sentenza di primo grado è stata di assoluzione e l'appello è del solo pubblico ministero conclusosi con la dichiarazione di prescrizione.
Massime di principio
- Il giudice d'appello può riformare un'assoluzione solo se fornisce una "motivazione rafforzata" che confuti specificamente gli argomenti più rilevanti della motivazione di primo grado e renda la ricostruzione alternativa l'unica possibile; tuttavia, se il ribaltamento si fonda su diversa valutazione di prove documentali (non su diversa credibilità delle dichiarazioni), la rinnovazione delle prove dichiarative non è sempre necessaria.
- L'omesso esame formale di una memoria difensiva non determina automaticamente nullità: rileva se essa introduce questioni nuove e potenzialmente decisive; se gli argomenti della memoria sono incompatibili con il complessivo impianto motivazionale, il silenzio del giudice non è necessariamente vizio.
- Secondo l'art. 578 c.p.p. e la giurisprudenza consolidata, quando in primo grado vi è stata assoluzione e, su appello del solo pubblico ministero, il reato viene dichiarato estinto per prescrizione, il giudice d'appello non può pronunciare condanne civili o disporre restituzioni nei confronti dell'imputato: le statuizioni civili non possono essere adottate in appello ove il primo grado non abbia affermato responsabilità.
- Il pubblico ministero può proporre appello anche se la prescrizione si è verificata successivamente, purché al momento dell'impugnazione vi fosse un interesse concreto e obiettivamente riconoscibile all'impugnazione.
- Prassi difensiva consigliata: se la decisione in appello può dipendere dall'apprezzamento della attendibilità delle fonti dichiarative, chiedere la rinnovazione o integrazione probatoria; porre in primo grado motivazioni chiare e dettagliate a confutazione della responsabilità per limitare la possibilità di overturning basato su ricostruzioni alternative.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20233/2022 del 25/05/2022
- Sentenza penale · 25 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20234/2022 del 25/05/2022
- Sentenza penale · 25 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20236/2022 del 25/05/2022
- Sentenza penale · 25 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20238/2022 del 25/05/2022
- Sentenza penale · 25 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20239/2022 del 25/05/2022
- Sentenza penale · 25 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20240/2022 del 25/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →