Cassazione Penale, Sentenza n. 36959/2023 del 07/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduce l'omessa comunicazione telematica delle conclusioni rese dal Procuratore generale nel rito cartolare emergenziale, e perciò la nullità della sentenza impugnata per violazione del diritto di assistenza dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. Ha affermato che, nel rito cartolare previsto dalle disposizioni emergenziali COVID-19, la mancata comunicazione telematica delle conclusioni del pubblico ministero integra una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c). Tuttavia tale nullità deve essere eccepita con il primo atto immediatamente successivo al suo verificarsi (art. 182, comma 2), che nel sistema cartolare è il deposito telematico delle conclusioni entro il termine stabilito (cinque giorni antecedenti all'udienza). Poiché l'eccezione è stata sollevata solo in sede di legittimità, la Corte l'ha ritenuta tardiva e ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza impugnata e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 23-bis comma 2 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Predispone il rito cartolare d'appello in regime emergenziale COVID-19 imponendo procedure telematiche per la trasmissione delle conclusioni.
art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Indica che la mancata assistenza dell'imputato (quale la mancata comunicazione delle conclusioni) può integrare una nullità generale a regime intermedio.
art. 182 comma 2 cod. proc. pen.
Stabilisce che la nullità deve essere eccepita con il primo atto immediatamente successivo al suo verificarsi; applicato al rito cartolare, l'atto è il deposito telematico delle conclusioni nei termini.
Giurisprudenza citata: Sez. 6, n. 10216 del 03/03/2022, Rv. 283048
Precedente che conferma l'interpretazione sulla natura della nullità e sulla necessità della sua tempestiva eccezione nel rito cartolare.
Massime di principio
- Nel rito cartolare previsto dalle norme emergenziali COVID-19 la comunicazione telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa è obbligatoria; la sua omissione può costituire una nullità rilevante.
- La nullità di carattere generale a regime intermedio deve essere eccepita immediatamente: se non è sollevata con il primo atto utile (nel rito cartolare il deposito telematico delle conclusioni entro i termini), si considera tempestiva e non può essere fatta valere successivamente in Cassazione.
- In presenza di procedure cartolari telematiche, l'avvocato deve verificare la ricezione delle comunicazioni e, in caso di omissione, sollevare l'eccezione nel primo atto processuale utile (ad es. nel deposito delle conclusioni cinque giorni prima dell'udienza).
- Le corti interpretano restrittivamente la regola della tempestività delle eccezioni: eccezioni sollevate solo in Cassazione sono generalmente considerate inammissibili per tardività.
- Per impugnare correttamente una sentenza con il motivo di nullità formale legata alla comunicazione, occorre documentare e tempestivamente far valere l'invalidità nei termini previsti dal rito applicabile.
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