Sentenza n. 11728/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento - del bando di concorso per l’ammissione di 65 allievi per la formazione di base degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri presso l’Accademia militare di Modena; - del provvedimento telematico di mancata ammissione al concorso, in virtù del meccanismo bloccante che ha impedito di completare la procedura di presentazione della domanda su piattaforma digitale; - sulla base della declaratoria di illegittimità costituzionale o rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea dell’articolo 648, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 2010.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando di concorso per l'ammissione di 65 allievi ufficiali dell'Arma dei carabinieri e provvedimento telematico di mancata ammissione determinato dal blocco della piattaforma digitale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione della difesa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il bando di concorso e il provvedimento telematico che gli aveva impedito di completare la presentazione della domanda di partecipazione, chiedendone l'annullamento e prospettando l'illegittimità costituzionale o il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea dell'art. 648, comma 2, del d.lgs. n. 66/2010. Nel corso del giudizio, con dichiarazione del 12 maggio 2026, il ricorrente ha comunicato, tramite il proprio procuratore, di non avere più interesse alla prosecuzione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la stessa parte ricorrente aveva dichiarato di non avere più interesse a coltivarlo. Non sono state esaminate nel merito le censure relative al bando, al blocco della piattaforma telematica né la richiesta di declaratoria di illegittimità costituzionale o di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione dell'esito del giudizio.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
La disposizione è stata applicata per dichiarare l'improcedibilità del ricorso in presenza della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal Collegio nell'ambito della definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 648, comma 2, d.lgs. n. 66/2010
La sua eventuale illegittimità costituzionale o incompatibilità con il diritto dell'Unione europea era stata prospettata dal ricorrente, ma non è stata esaminata per l'improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quando non residui un'utilità concreta e attuale nella decisione.
- La sopravvenuta carenza di interesse impedisce l'esame nel merito delle censure dedotte e delle eventuali questioni di legittimità costituzionale o di rinvio pregiudiziale prospettate nel ricorso.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese di lite possono essere integralmente compensate in considerazione dell'esito del giudizio.
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