Ordinanza n. 2006/2026 - Roma, Sezione 5Q
Accertamento dell’illegittimità de silenzio formatosi, ai sensi dell'art. 25, comma 4 L. n. 241/1990, in relazione all'istanza di accesso agli atti della domanda di rilascio della certificazione consolare attestante che né la sig.ra -OMISSIS-, né i suoi ascendenti in linea retta abbiamo mai rinunciato alla cittadinanza italiana, presentata a mezzo p.e.c. il 06/8/2025 e l'accertamento del diritto della ricorrente all'accesso agli atti, con conseguente obbligo dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 116, comma 4 c.p.a., di esibizione di tutta la documentazione relativa, come da richiesta rimasta inevasa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata via PEC il 6 agosto 2025
Esito
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio formatosi, ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. n. 241/1990, sulla richiesta di accesso alla documentazione relativa alla domanda di rilascio della certificazione consolare attestante che né l'interessata né i suoi ascendenti in linea retta avevano rinunciato alla cittadinanza italiana, nonché l'accertamento del diritto di accesso e l'ordine di esibizione della documentazione. Il MAECI ha eccepito che l'istanza di rilascio della certificazione non sarebbe stata correttamente proposta, per il mancato pagamento della tassa consolare e per l'assenza della documentazione comprovante il grado di parentela con gli avi; di conseguenza, il relativo procedimento amministrativo non si sarebbe validamente avviato. Il Ministero ha inoltre sostenuto che la PEC del 6 agosto 2025, formalmente qualificata come istanza di accesso, configurerebbe in realtà un reiterato sollecito volto a ottenere la certificazione, la cui produzione non sarebbe stata possibile per il mancato pagamento della percezione consolare dovuta.
La decisione
Il Collegio non ha definito la domanda di accesso nel merito. Ritenendo necessari, ai fini della decisione, chiarimenti documentati su entrambe le questioni controverse — la corretta instaurazione del procedimento relativo alla certificazione consolare e la natura e il contenuto della PEC del 6 agosto 2025, anche alla luce del mancato pagamento della percezione consolare — ha disposto incombenti istruttori a carico di entrambe le parti. La causa è stata rinviata alla successiva udienza camerale del 28 aprile 2026.
Norme richiamate
art. 25, comma 4, l. n. 241/1990
Richiamato quale fondamento della domanda di accertamento dell'illegittimità del silenzio formatosi sull'istanza di accesso.
art. 116, comma 4, c.p.a.
Richiamato quale base normativa del potere giudiziale di disporre l'esibizione della documentazione nell'ambito del giudizio in materia di accesso.
Massime di principio
- Nel giudizio relativo al silenzio su un'istanza di accesso, quando sia controverso se l'atto presentato costituisca effettivamente una richiesta di accesso oppure un mero sollecito per ottenere il provvedimento o il documento finale, il giudice può disporre chiarimenti documentati prima di decidere nel merito.
- Quando l'amministrazione contesti la validità dell'avvio del procedimento amministrativo presupposto all'accesso, deducendo il mancato pagamento di oneri e l'assenza della documentazione necessaria, tali circostanze possono richiedere specifici incombenti istruttori a carico di entrambe le parti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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