Sentenza del 01/03/2019 n. 6085 - Corte di Cassazione
COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - DISPOSIZIONI FISCALI - PRELIEVI ALLE IMPORTAZIONI Territorio extra doganale del Comune di Livigno - Diritto speciale previsto dall'art. 2, comma 2, della l. n. 672 del 1973 - Prodotti introdotti dall'estero - Nozione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune di Livigno aveva richiesto il pagamento del diritto speciale previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 762 del 1973 su merci di origine comunitaria introdotte a Livigno attraverso il valico svizzero di Ponte del Gallo. Il Comune interpretava la locuzione "introdotti dall'estero" come riferita a tutti i prodotti non provenienti direttamente dal territorio doganale italiano, indipendentemente dalla loro origine. La contribuente contestava tale imposizione, sostenendo che i prodotti originari di Stati membri dell'Unione europea non potessero essere assoggettati a un onere equivalente a un dazio doganale per il solo fatto di essere transitati dalla Svizzera.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Comune. Ha stabilito che l'applicazione del diritto speciale a prodotti di origine unionale, anche se transitati attraverso la Svizzera, viola il principio di libera circolazione delle merci previsto dagli artt. 28 e 30 TFUE, poiché costituisce una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale. La locuzione "introdotti dall'estero" contenuta nella legge n. 762 del 1973 deve essere interpretata come riferita esclusivamente ai prodotti importati da Paesi terzi rispetto all'Unione europea. Il regolamento comunale, nella parte incompatibile con tale interpretazione, deve essere disapplicato. Le spese di giudizio sono state compensate per la novità della questione e la presenza di orientamenti giurisprudenziali difformi.
Norme richiamate
Legge n. 762 del 1973, art. 2, commi 1 e 2
Nello stesso territorio è altresì istituito un diritto speciale sui tabacchi lavorati e sui seguenti generi introdotti dall'estero: liquori ed acquaviti, articoli sportivi, profumi e prodotti di bellezza, apparecchi fotografici, apparecchi radio e televisivi, pelliccerie, pelletterie ed articoli di abbigliamento.
La locuzione "introdotti dall'estero" deve essere intesa come riferita alle importazioni da Paesi terzi rispetto all'Unione europea, non ai prodotti di origine unionale transitati attraverso uno Stato non appartenente all'Unione.
Articoli 28 e 30 TFUE
Sono vietati tra gli Stati membri i dazi doganali all'importazione o all'esportazione e le tasse di effetto equivalente.
Un onere pecuniario imposto sulle merci originarie di Stati membri per il solo attraversamento di una frontiera, senza corrispettivo per un servizio, è incompatibile con la libera circolazione delle merci se produce effetti equivalenti a un dazio.
Articolo 110 TFUE
Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne di qualsivoglia natura superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari.
Un tributo interno può essere compatibile con il diritto dell'Unione solo se applicato secondo criteri obiettivi e indipendenti dalla provenienza o dal percorso della merce. Un'imposizione applicata esclusivamente ai prodotti che attraversano la frontiera non ha tale natura.
Articoli 52 TUE e 355 TFUE
La particolare esclusione di Livigno dal territorio doganale dell'Unione e dall'applicazione della disciplina IVA non comporta l'esclusione del Comune dall'ambito generale di applicazione dei Trattati europei.
Regolamento (CE) n. 2193/1992 e regolamento (UE) n. 952/2013, art. 4
Livigno è escluso dal territorio doganale dell'Unione, ma tale esclusione riguarda la disciplina doganale e non consente l'introduzione di misure fiscali incompatibili con i principi fondamentali del diritto unionale.
Direttiva 77/388/CEE e direttiva 2006/112/CE, art. 6
L'inapplicabilità a Livigno della disciplina IVA non implica la sottrazione del territorio alla piena efficacia degli altri principi e obblighi derivanti dai Trattati dell'Unione.
Trattato CEE-Confederazione Svizzera del 22 luglio 1972, art. 6
Negli scambi tra Comunità europea e Svizzera è vietata l'introduzione di tasse aventi effetto equivalente ai dazi doganali all'importazione.
Massime di principio
- L'esclusione di un territorio dal territorio doganale o dal sistema IVA dell'Unione non comporta automaticamente l'esclusione dall'applicazione dei principi generali dei Trattati europei.
- Per stabilire se un tributo è applicabile, occorre distinguere l'origine giuridica della merce dal suo itinerario: il transito attraverso un Paese terzo non trasforma un prodotto unionale in un prodotto extracomunitario.
- Un prelievo imposto soltanto perché una merce attraversa una frontiera, senza essere collegato a un servizio specifico, può costituire una tassa di effetto equivalente a un dazio ed essere vietato dal diritto dell'Unione.
- Le norme nazionali o i regolamenti locali devono essere interpretati, quando possibile, in conformità con il diritto unionale; se una disciplina locale impone un onere incompatibile con tale diritto, deve essere disapplicata dal giudice.
- Un'imposizione qualificabile come tributo interno deve applicarsi secondo criteri oggettivi e non discriminatori, indipendentemente dalla provenienza o dal percorso delle merci.
- Il contribuente ha interesse a impugnare una pretesa tributaria anche se l'amministrazione sostiene che il tributo possa essere trasferito economicamente sul consumatore finale: l'accertamento e le sanzioni incidono comunque direttamente sulla sua posizione patrimoniale.
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