Cassazione Civile, Sentenza n. 27909/2025 del 20/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Zurlo aveva chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale di Immobiliare San Marino s.r.l. sulla base di crediti rappresentati da cambiali per complessivi €36.000. Era intervenuta una transazione e un successivo accordo nel quale la società terza Cometa s.r.l. si assumeva l'accollo del debito residuo (obbligo liberatorio a favore di Immobiliare San Marino). La Corte d'Appello, in sede di revocazione, ritenne che fosse stato commesso un errore di fatto nella precedente decisione: era documentato un bonifico del 31.12.2021 eseguito da Cometa a favore di Zurlo che aveva estinto il credito. Zurlo ha impugnato la decisione di revoca sostenendo che il bonifico non fosse decisivo e che permangono elementi che dimostrerebbero la sua legittimazione (natura non privativa dell'accollo, possesso dei titoli, assenza di quietanza). Inoltre veniva sollevata questione di tempestività del ricorso alla Corte di cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Zurlo. Sul profilo formale ha ritenuto il ricorso tempestivo perché la parte era contumace nel giudizio di revocazione e quindi, non essendo risultata la comunicazione personale della sentenza, era applicabile il termine ordinario di sei mesi (art. 327 c.p.c.). Sul merito la Corte ha confermato che la Corte d'appello di revocazione aveva correttamente individuato un errore di fatto (errore di percezione) consistente nella mancata considerazione della contabile del bonifico che dimostrava l'effettivo pagamento da parte di Cometa. Tale errore era decisivo: il pagamento estingueva l'obbligazione della debitrice e privava Zurlo della qualità di creditore legittimato a chiedere l'apertura della liquidazione giudiziale. Il ricorso viene quindi rigettato; Zurlo è condannato alle spese di giudizio liquidate in €5.200 più accessori; non sussistono presupposti per la condanna ex art.96 c.p.c.
Norme richiamate
Decreto legislativo 14/2019 (C.C.I.I.) art. 53
richiamato per gli adempimenti successivi all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale; contesto normativo della disciplina della liquidazione giudiziale
C.C.I.I. art. 51
norma che disciplina il procedimento di reclamo e la sentenza di reclamo; la sentenza di reclamo è stata oggetto di valutazione in relazione alla revocazione
C.C.I.I. art. 37, comma 2
richiamata in relazione alla legittimazione ad agire del creditore per chiedere l'apertura della liquidazione giudiziale
C.C.I.I. art. 51, comma 13
prevvede il termine breve per impugnare dalla comunicazione integrale della sentenza; la Corte ha ritenuto non applicabile tale termine per contumacia e mancata comunicazione personale
Codice di procedura civile art. 292, comma 4
prevede la notifica personale alla parte contumace; la mancata comunicazione personale della sentenza nel giudizio di revocazione ha fatto decorrere il termine ordinario di sei mesi per impugnare
Codice di procedura civile art. 325
norma sul termine breve per impugnare applicabile quando la sentenza è stata comunicata personalmente; qui non applicata a causa della contumacia
Codice di procedura civile art. 327
fissazione del termine ordinario di sei mesi per impugnare; ritenuto applicabile nel caso per assenza di comunicazione personale
Codice di procedura civile art. 395, comma 1 n. 4
disciplinante l'errore di fatto revocatorio; la Corte conferma che l'errore di percezione di un fatto decisivo (es. l'esistenza di un pagamento documentato) integra il vizio revocatorio se risulta in modo incontestabile dagli atti
Codice di procedura civile art. 360, comma 1 n. 3
richiamato nella censura di violazione di legge per motivare il mezzo di impugnazione; concerne le ragioni di cassazione per violazione dell'art. 395
Codice di procedura civile artt. 170 e 285
richiamati per spiegare che le regole sulla costituzione nel reclamo non si applicano al giudizio di revocazione quando la parte è contumace; prevale la disciplina di cui all'art. 292
Art. 380bis1 c.p.c. (memoria)
norma processuale citata dalle parti per la presentazione di memorie; non decisiva ai fini della decisione di merito
Codice di procedura civile art. 96
valutata e disapplicata: la Corte ha escluso l'aggravio di spese per comportamento processuale scorretta o di mala fede del ricorrente
D.P.R. 30.05.2002 n.115 art. 13, comma 1-quater
richiamato ai fini del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente
Massime di principio
- La produzione di documenti che attestano l'effettivo pagamento da parte di un terzo accollante può estinguere il credito del debitore originario e privare il creditore di legittimazione ad agire per l'apertura della liquidazione giudiziale.
- L'errore di fatto che giustifica la revocazione è un errore di percezione di un fatto decisivo, chiaramente desumibile dagli atti senza necessità di nuove indagini o interpretazioni; errori di valutazione o di interpretazione delle prove non rientrano nella revocazione.
- Se una parte è contumace nel giudizio, la sentenza deve essere comunicata personalmente e, in mancanza di tale comunicazione, decorre il termine ordinario (sei mesi) per impugnare anziché il termine breve previsto per la comunicazione integrale; questa regola può incidere sulla tempestività dei ricorsi successivi.
- La natura dell'accollo (privativo o cumulativo) è meno rilevante quando risulti l'effettivo pagamento da parte dell'accollante: l'adempimento del terzo estingue l'obbligazione del debitore principale o, quantomeno, priva il creditore della posizione attiva utile alla domanda di liquidazione.
- Nella controversia sulla legittimazione ad agire per l'apertura di procedure concorsuali, documenti bancari probanti (es. contabili di bonifico) hanno elevato valore probatorio e possono determinare l'esito della controversia se collegati in modo evidente all'estinzione del debito.
- Le spese seguono la soccombenza anche in materia di impugnazioni per revocazione e cassazione; la Corte valuta separatamente l'eventuale responsabilità ex art. 96 c.p.c.
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