Regolamento (UE) 2017/64
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/64 della Commissione, del 14 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione dell'acido glicirrizico, ammoniato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’acido glicirrizico, ammoniato quale additivo per mangimi appartenente alla categoria degli additivi organolettici e al gruppo funzionale delle sostanze aromatizzanti. L’autorizzazione è concessa sulla base della valutazione EFSA, con condizioni di impiego, limiti massimi raccomandati, requisiti di etichettatura e misure di protezione per gli utilizzatori. Sono inoltre previste disposizioni transitorie per consentire lo smaltimento delle scorte prodotte secondo la disciplina precedente.
Autorizzazione dell’acido glicirrizico, ammoniato come additivo organolettico per mangimi destinati a tutte le specie animali, con condizioni d’uso, etichettatura e misure transitorie.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea che producono, etichettano, immettono sul mercato o impiegano acido glicirrizico, ammoniato come additivo per mangimi, nonché alle premiscele, ai mangimi composti e alle materie prime per mangimi che lo contengono. Copre tutte le specie animali, con prescrizioni specifiche e soglie diverse per polli da ingrasso e galline ovaiole rispetto alle altre specie e categorie. Sono previste misure transitorie per i prodotti fabbricati ed etichettati prima delle date indicate (6 agosto 2017, 6 febbraio 2018 e 6 febbraio 2019, a seconda della categoria di prodotto e della destinazione zootecnica).
Autorizzazione dell’acido glicirrizico, ammoniato come additivo per mangimi
Il regolamento della Commissione autorizza l’acido glicirrizico, ammoniato come additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali, a seguito della rivalutazione prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003. La decisione si fonda sul parere EFSA dell’11 dicembre 2014, dal quale emerge l’assenza di effetti negativi sulla salute animale, sulla salute umana e sull’ambiente nelle condizioni d’impiego proposte, nonché l’idoneità della sostanza a svolgere funzione aromatizzante.
Contesto normativo e valutazione scientifica
Il regolamento si inserisce nel sistema autorizzatorio del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale, che disciplina sia l’autorizzazione sia la rivalutazione degli additivi già presenti nel mercato in base alla previgente direttiva 70/524/CEE. L’acido glicirrizico, ammoniato era già autorizzato a tempo indeterminato quale additivo per tutte le specie animali ed era stato iscritto nel registro degli additivi come prodotto esistente. La domanda di rivalutazione è stata presentata ai sensi degli articoli 10, paragrafo 2, e 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, con richiesta di classificazione nella categoria degli additivi organolettici.
Condizioni di autorizzazione e limiti di impiego
L’allegato qualifica l’additivo come appartenente alla categoria "additivi organolettici" e al gruppo funzionale "sostanze aromatizzanti". È previsto che sia incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Per il controllo e la corretta applicazione delle condizioni di impiego, il regolamento fissa tenori massimi raccomandati espressi in mg/kg di mangime completo con umidità al 12%:
- 0,3 mg/kg per polli da ingrasso e galline ovaiole;
- 1 mg/kg per le altre specie e categorie.
Etichettatura e trasparenza informativa
L’allegato impone specifiche prescrizioni di etichettatura. L’etichetta dell’additivo deve indicare il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo. Inoltre, se tale tenore viene superato, l’etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti deve riportare il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome dell’additivo e la quantità aggiunta di sostanza attiva. Le istruzioni per l’impiego dell’additivo e delle premiscele devono inoltre indicare le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.
Sicurezza per gli utilizzatori
In assenza di dati sufficienti sulla sicurezza per gli utilizzatori, l’EFSA ha ritenuto che la sostanza debba essere considerata irritante per pelle, occhi e vie respiratorie, oltre che sensibilizzante cutanea. Il regolamento recepisce tale valutazione imponendo agli operatori del settore mangimistico di predisporre procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, devono essere impiegati dispositivi di protezione individuale, inclusi protezione respiratoria, guanti e occhiali di sicurezza.
Metodi di analisi e controllo
Per l’identificazione dell’acido glicirrizico, ammoniato nell’additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi viene richiamato il metodo della Farmacopea europea 6.0, metodo 01/2008:1772. Il regolamento precisa inoltre che l’Autorità ha verificato la relazione del laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
Misure transitorie
Poiché non sussistono motivi di sicurezza tali da richiedere l’applicazione immediata delle nuove condizioni, il regolamento prevede un periodo transitorio. La sostanza e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 6 agosto 2017 secondo la disciplina previgente possono essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento scorte. Per i mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, la deroga vale per i prodotti prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, per i prodotti prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Le misure adottate risultano conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato, classificata come additivo organolettico e gruppo funzionale "sostanze aromatizzanti", come additivo destinato all’alimentazione animale alle condizioni stabilite nell’allegato.
Condizioni tecniche di impiego e limiti massimi
L’allegato stabilisce che l’additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Prevede un tenore massimo raccomandato nel mangime completo con umidità al 12% pari a 0,3 mg/kg per polli da ingrasso e galline ovaiole e 1 mg/kg per le altre specie e categorie.
Etichettatura e informazioni agli utilizzatori
L’etichetta dell’additivo deve riportare il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo. Se il tenore nel mangime completo supera i limiti indicati, l’etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti deve indicare il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta della sostanza attiva.
Misure di tutela per gli operatori
Gli operatori devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo o oculare per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.
Metodi di analisi e identificazione
Per l’identificazione dell’acido glicirrizico, ammoniato nell’additivo e nelle premiscele di aromi per mangimi è richiamata la Farmacopea europea 6.0, metodo 01/2008:1772, con rinvio alle informazioni del laboratorio di riferimento.
Misure transitorie
L’articolo 2 consente la commercializzazione e l’utilizzo fino a esaurimento scorte della sostanza e delle premiscele prodotte ed ეტichettate prima del 6 agosto 2017 secondo la normativa previgente. Per i mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, la deroga vale per i prodotti prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2018; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, per i prodotti prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2019.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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