Sentenza n. 743/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento a) - dell'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi prot. n. 19239 del 25.10.2022 del Responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Protezione Civile del Comune di Amalfi; b) - del verbale di accertamento di sopralluogo prot. n. 115/2-1 del 18.3.2019 eseguito il 16.3.2019; c) - nonché di ogni altro atto anteriore, presupposto, connesso e conseguenziale che comunque possa ledere gli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a opere edilizie e opere esterne, oltre al verbale di sopralluogo
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale che contestava l’abusività di dieci interventi: apertura di un varco carrabile, pavimentazione, cancello, scalinata, ringhiera, cancello scorrevole, tettoia, veranda, muro-parapetto e tenda da sole. Ha dedotto gravi carenze istruttorie, eccesso di potere e travisamento dei fatti, sostenendo che alcune opere insistevano sulla proprietà confinante, altre erano state rimosse, altre ancora erano preesistenti al 1° settembre 1967 e che, per veranda, scalinata e muro-parapetto, era pendente dal 2004 una domanda di condono edilizio. Ha inoltre rappresentato la presentazione, nel 2023, di un’istanza di accertamento di conformità per la tettoia, la pavimentazione e una inferriata perimetrale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato in parte improcedibile e in parte accolto. È stata dichiarata l’improcedibilità relativamente alla pavimentazione e alla tettoia, poiché per tali opere era stata presentata un’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, successivamente respinta con provvedimento non ancora notificato: l’interesse della ricorrente si trasferisce sul diniego, che dovrà essere autonomamente impugnato dopo la notificazione. È stata inoltre dichiarata l’improcedibilità riguardo alla tenda da sole, poiché la ricorrente ne aveva dimostrato la rimozione in pendenza del giudizio. Nel merito, il ricorso è stato accolto quanto alle opere indicate alle lettere e) e f), perché risultate riferibili alla proprietà confinante, sulla base del titolo rilasciato al proprietario vicino, e quanto alle opere indicate alle lettere a) e c), perché la loro realizzazione anteriore al 1° settembre 1967 è stata ritenuta sufficientemente comprovata dal verbale ANAS che attestava l’esistenza dell’accesso da circa trent’anni. È stato accolto anche il motivo relativo alle opere d), h) e i), costituenti la veranda e opere accessorie, poiché risultava pendente una domanda di condono edilizio presentata nel 2004 e mai definita. In presenza di una domanda di condono pendente, l’amministrazione deve esaminarla prioritariamente e non può adottare l’ordine di demolizione prima della sua definizione; in caso di rigetto dovrà eventualmente reiterare l’ingiunzione, assegnando un nuovo termine per adempiere. Le spese sono state dichiarate irripetibili.
Norme richiamate
art. 32 D.L. n. 269/2003, convertito nella L. n. 326/2003
La domanda di condono presentata ai sensi della disciplina richiamata impone all’amministrazione di procedere prioritariamente al suo esame prima di adottare o mantenere un ordine di demolizione relativo alle opere oggetto dell’istanza.
artt. 38, 43 e 44 l. n. 47/1985
Le disposizioni, richiamate dall’art. 32, comma 25, del D.L. n. 269/2003, comportano che la domanda di condono determini una nuova valutazione degli illeciti edilizi e impedisca l’adozione dell’ordine di demolizione durante la pendenza della relativa definizione; in caso di rigetto, l’amministrazione deve reiterare l’ingiunzione assegnando un nuovo termine.
art. 36 d.P.R. n. 380/2001
La presentazione dell’istanza di accertamento di conformità e il successivo diniego, non ancora notificato, determinano lo spostamento dell’interesse processuale sul diniego, con conseguente improcedibilità dell’impugnazione dell’ordine di demolizione per le opere interessate.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001
Il riferimento all’ingiunzione di pagamento della sanzione è utilizzato per ricavare l’avvenuto rigetto dell’istanza di accertamento di conformità, pur se il diniego non era stato ancora notificato.
Massime di principio
- Quando sia pendente una domanda di condono edilizio relativa alle opere contestate, l’amministrazione deve esaminarla prioritariamente e non può adottare un ordine di demolizione prima della definizione della domanda.
- Il rigetto della domanda di condono non consente di considerare automaticamente valido il precedente ordine di demolizione: l’amministrazione deve reiterare l’ingiunzione e assegnare un nuovo termine per l’ottemperanza.
- La presentazione di un’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 trasferisce l’interesse del ricorrente sull’eventuale diniego; quando il diniego non sia ancora notificato, l’impugnazione dell’ordine di demolizione relativo alle opere interessate diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La dimostrazione che le opere insistono sulla proprietà di un terzo esclude l’imputabilità dell’abuso al destinatario dell’ordine di demolizione e rende illegittima la sanzione nei suoi confronti.
- La preesistenza dell’opera al 1° settembre 1967 può essere provata, in assenza di contestazioni contrarie dell’amministrazione, anche mediante documentazione amministrativa che attesti l’esistenza del manufatto in epoca anteriore.
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