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Sentenza

Sentenza n. 743/2026 - Salerno, Sezione 2

per l'annullamento a) - dell'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi prot. n. 19239 del 25.10.2022 del Responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Protezione Civile del Comune di Amalfi; b) - del verbale di accertamento di sopralluogo prot. n. 115/2-1 del 18.3.2019 eseguito il 16.3.2019; c) - nonché di ogni altro atto anteriore, presupposto, connesso e conseguenziale che comunque possa ledere gli interessi della ricorrente.

Giustizia amministrativa202300014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a opere edilizie e opere esterne, oltre al verbale di sopralluogo

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale che contestava l’abusività di dieci interventi: apertura di un varco carrabile, pavimentazione, cancello, scalinata, ringhiera, cancello scorrevole, tettoia, veranda, muro-parapetto e tenda da sole. Ha dedotto gravi carenze istruttorie, eccesso di potere e travisamento dei fatti, sostenendo che alcune opere insistevano sulla proprietà confinante, altre erano state rimosse, altre ancora erano preesistenti al 1° settembre 1967 e che, per veranda, scalinata e muro-parapetto, era pendente dal 2004 una domanda di condono edilizio. Ha inoltre rappresentato la presentazione, nel 2023, di un’istanza di accertamento di conformità per la tettoia, la pavimentazione e una inferriata perimetrale.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato in parte improcedibile e in parte accolto. È stata dichiarata l’improcedibilità relativamente alla pavimentazione e alla tettoia, poiché per tali opere era stata presentata un’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, successivamente respinta con provvedimento non ancora notificato: l’interesse della ricorrente si trasferisce sul diniego, che dovrà essere autonomamente impugnato dopo la notificazione. È stata inoltre dichiarata l’improcedibilità riguardo alla tenda da sole, poiché la ricorrente ne aveva dimostrato la rimozione in pendenza del giudizio. Nel merito, il ricorso è stato accolto quanto alle opere indicate alle lettere e) e f), perché risultate riferibili alla proprietà confinante, sulla base del titolo rilasciato al proprietario vicino, e quanto alle opere indicate alle lettere a) e c), perché la loro realizzazione anteriore al 1° settembre 1967 è stata ritenuta sufficientemente comprovata dal verbale ANAS che attestava l’esistenza dell’accesso da circa trent’anni. È stato accolto anche il motivo relativo alle opere d), h) e i), costituenti la veranda e opere accessorie, poiché risultava pendente una domanda di condono edilizio presentata nel 2004 e mai definita. In presenza di una domanda di condono pendente, l’amministrazione deve esaminarla prioritariamente e non può adottare l’ordine di demolizione prima della sua definizione; in caso di rigetto dovrà eventualmente reiterare l’ingiunzione, assegnando un nuovo termine per adempiere. Le spese sono state dichiarate irripetibili.

Norme richiamate

  • art. 32 D.L. n. 269/2003, convertito nella L. n. 326/2003

    La domanda di condono presentata ai sensi della disciplina richiamata impone all’amministrazione di procedere prioritariamente al suo esame prima di adottare o mantenere un ordine di demolizione relativo alle opere oggetto dell’istanza.

  • artt. 38, 43 e 44 l. n. 47/1985

    Le disposizioni, richiamate dall’art. 32, comma 25, del D.L. n. 269/2003, comportano che la domanda di condono determini una nuova valutazione degli illeciti edilizi e impedisca l’adozione dell’ordine di demolizione durante la pendenza della relativa definizione; in caso di rigetto, l’amministrazione deve reiterare l’ingiunzione assegnando un nuovo termine.

  • art. 36 d.P.R. n. 380/2001

    La presentazione dell’istanza di accertamento di conformità e il successivo diniego, non ancora notificato, determinano lo spostamento dell’interesse processuale sul diniego, con conseguente improcedibilità dell’impugnazione dell’ordine di demolizione per le opere interessate.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001

    Il riferimento all’ingiunzione di pagamento della sanzione è utilizzato per ricavare l’avvenuto rigetto dell’istanza di accertamento di conformità, pur se il diniego non era stato ancora notificato.

Massime di principio

  • Quando sia pendente una domanda di condono edilizio relativa alle opere contestate, l’amministrazione deve esaminarla prioritariamente e non può adottare un ordine di demolizione prima della definizione della domanda.
  • Il rigetto della domanda di condono non consente di considerare automaticamente valido il precedente ordine di demolizione: l’amministrazione deve reiterare l’ingiunzione e assegnare un nuovo termine per l’ottemperanza.
  • La presentazione di un’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 trasferisce l’interesse del ricorrente sull’eventuale diniego; quando il diniego non sia ancora notificato, l’impugnazione dell’ordine di demolizione relativo alle opere interessate diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La dimostrazione che le opere insistono sulla proprietà di un terzo esclude l’imputabilità dell’abuso al destinatario dell’ordine di demolizione e rende illegittima la sanzione nei suoi confronti.
  • La preesistenza dell’opera al 1° settembre 1967 può essere provata, in assenza di contestazioni contrarie dell’amministrazione, anche mediante documentazione amministrativa che attesti l’esistenza del manufatto in epoca anteriore.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizio
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDifetto di istruttoriaEccesso di potereSopravvenuta carenza di interesseSilenzio della pubblica amministrazione

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