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Sentenza

Sentenza n. 15895/2026 - Roma, Sezione 1B

per l’annullamento - dell’Avviso Scelta Sedi – “Ulteriori immissioni in servizio”, pubblicato in data 16.05.2023, nella parte in cui l’Amministrazione resistente ha proceduto allo scorrimento di ulteriori n. 340 posizioni della graduatoria (dal n. 4125 al n. 4464) del concorso per titoli ed esami a n. 1858 posti (elevati, dapprima, a n. 2224 unità e, successivamente, a n. 4124 posti) di “consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell’INPS, area C, posizione economica C1”, nella parte in cui l’Amministrazione resistente non ha consentito di opzionare le sedi resesi disponibili (per rinunce) nel “centro-sud” dopo la prima tornata di assegnazione ed ha invitato unicamente i candidati vincitori a seguito di scorrimento a manifestare “l’ordine di preferenza tra le sedi disponibili sul territorio nazionale in vista della prossima assunzione”, senza procedere prima ad una riassegnazione, tra i candidati vincitori già assegnati, delle sedi oggetto di rinuncia e/o decadenza, resesi disponibili, e senza consentire ai candidati che assistono i familiari con handicap grave di vedersi riassegnati presso la sede più vicina (tra quelle resesi disponibili) a quella del domicilio del proprio familiare (per quel che qui rileva ricadente nell’ambito della Direzione regionale Sicilia e, in particolare le sedi di Catania, Messina e Ragusa); - dell’Avviso Assegnazione Sede, pubblicato in data 25.05.2023, a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato le sedi assegnate ai candidati, senza aver tenuto conto della richiesta di diversa collocazione, ex art. 33, co. 5, l. n. 104/92 formulata dall’odierno ricorrente; - ove occorra, dell’Avviso di assegnazione delle sedi e sottoscrizione del contratto, pubblicato in data 15.03.2023, nella parte in cui l’Amministrazione resistente non ha consentito ai candidati vincitori che assistono un familiare con handicap grave, tra cui l’odierno ricorrente, di vedersi assegnata la sede (tra quelle di preferenza) più vicina al domicilio del familiare portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3, co. 3, L. n. 104/1992; - ove occorra, del provvedimento avente ad oggetto “Avviso scelta sedi” del 03.03.2023, nella parte in cui non ha consentito ai candidati vincitori che assistono un familiare con handicap grave, tra cui l''odierno ricorrente, di comprovare la suddetta condizione, al fine di vedersi assegnata la sede (tra quelle di preferenza) più vicina al domicilio del familiare portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3, co. 3, L. n. 104/1992; - ove occorra, del Bando di Concorso, pubblicato in G.U.R.S., IV Serie Speciale “Concorsi ed esami”, n. 78 del 1 ottobre 2022, ed adottato con Determinazione del Consiglio di Amministrazione INPS n. 66 del 28.10.2020, nella parte in cui non ha consentito ai candidati di comprovare la sussistenza dei requisiti in ordine all’art. 33, l. n. 104/92; - di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale in relazione ai profili che saranno di seguito specificati; nonché per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni resistenti - al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l’adozione del relativo provvedimento di assegnazione del ricorrente alla sede (tra quelle di preferenza) più vicina al domicilio (in provincia di Palermo) del familiare portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3, co. 3, L. n. 104/1992; nonché, per l’annullamento - del silenzio formatosi, ai sensi dell’art. 25, comma 4, l. n. 241/1990, sulla richiesta di accesso del Dott. -OMISSIS-, inoltrata all’Amministrazione resistente in data 23.05.2023; nonché per l’emanazione nei confronti dell’Amministrazione resistente di un ordine di esibizione avente ad oggetto la documentazione richiesta dall’odierno ricorrente con la richiesta di accesso di che trattasi;

Giustizia amministrativa202310107

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Avvisi INPS di scelta e assegnazione delle sedi del concorso per consulenti di protezione sociale, nella parte relativa alla riassegnazione delle sedi rese disponibili e alla mancata considerazione della richiesta di assegnazione ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992; impugnato anche il silenzio sulla richiesta di accesso documentale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, vincitore del concorso INPS per consulenti di protezione sociale, ha impugnato gli avvisi del 3 marzo, 15 marzo, 16 maggio e 25 maggio 2023, lamentando che l’INPS, a seguito dello scorrimento della graduatoria e delle rinunce o decadenze, non avesse prima riassegnato le sedi liberatesi nel Centro-Sud ai candidati già assegnati e non avesse considerato la sua condizione di assistente di un familiare con handicap grave, ai fini dell’assegnazione, tra le sedi preferite disponibili, di quella più vicina al domicilio del familiare, in provincia di Palermo. Ha inoltre contestato il bando nella parte in cui non consentiva di comprovare tale condizione e l’assegnazione comunicata senza valutare la richiesta ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992. Ha chiesto l’annullamento degli atti, il risarcimento in forma specifica mediante assegnazione della sede, nonché l’annullamento del silenzio formatosi sulla richiesta di accesso presentata il 23 maggio 2023 e l’ordine di esibizione della documentazione richiesta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito le censure sugli avvisi di assegnazione, sulla tutela prevista dalla l. 104/1992, sulla domanda risarcitoria in forma specifica e sull’accesso. Il ricorrente aveva manifestato la volontà di porre termine al giudizio, riferendo di avere ottenuto il 1° agosto 2024 l’assegnazione temporanea presso la Direzione regionale Sicilia, prorogata da ultimo con provvedimento del 16 marzo 2026. Il Collegio ha ritenuto che tale condotta imponesse, in applicazione del principio dispositivo e dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., la declaratoria d’improcedibilità. Spese integralmente compensate per l’esito e la particolarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Ritenuto che, a fronte dell’univoco comportamento della parte ricorrente, non può che prendersi atto dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, imponendosi, in omaggio al principio dispositivo, e in applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., una declaratoria in conformità (ex multis, Consiglio di Stato sez. II, 07 febbraio 2022, n.867; Consiglio di Stato sez. II, 09 agosto 2021, n.5813);

    La sopravvenuta carenza di interesse, manifestata in modo univoco dalla parte ricorrente, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., in coerenza con il principio dispositivo.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, la parte ricorrente manifesta in modo univoco la volontà di porvi termine perché è venuto meno il suo interesse alla decisione, il giudice dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in applicazione del principio dispositivo e dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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