Cassazione Penale, Sentenza n. 7286/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano che confermava la responsabilità per rapina aggravata. Il ricorrente deduceva: (1) vizio di motivazione sulla attendibilità della persona offesa e sul riconoscimento fotografico, evidenziando discordanze nella descrizione e omissioni (es. tatuaggi, targa); (2) violazione di legge (artt. 29 e 32 c.p.) in relazione alle pene accessorie, poiché pur ridotta la pena detentiva la corte aveva mantenuto l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'esecuzione della pena
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (ricostruzione del fatto e valutazione di merito), ritenendo congrua la motivazione della corte territoriale e ribadendo i limiti della sindacabilità in sede di legittimità, specialmente in presenza di "doppia conforme". Ha invece accolto il secondo motivo: avendo la pena definitiva risultata ridotta a 3 anni e 6 mesi, ha annullato la sentenza limitatamente alle pene accessorie, eliminando l'interdizione legale durante l'esecuzione della pena e sostituendo l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con l'interdizione temporanea di anni cinque. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto
Norme richiamate
artt. 29 e 32 cod.pen.
Richiamati dal ricorrente in relazione all'illegittimità delle pene accessorie; la Corte ha ritenuto che le pene accessorie contestate (interdizione legale durante l'esecuzione e interdizione perpetua dai pubblici uffici) si applicano solo per pene detentive superiori a cinque anni, pertanto con la pena definitiva di 3 anni e 6 mesi vanno eliminate o mitigate
legge 20 febbraio 2006 n.46
Richiamata in relazione alla funzione della Corte di Cassazione: conferma che la Corte è giudice della motivazione e non può sostituirsi al giudice del merito nel rivedere la valutazione dei fatti, salvo che non sussista mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione stessa
Massime di principio
- In tema di identificazione e testimonianza, in Cassazione non è possibile ottenere la riforma basandosi su una diversa valutazione della attendibilità dei testi se non viene dimostrata la mancanza o la manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione del giudice del merito
- La presenza di una "doppia conforme" (stesso esito in primo e secondo grado) rafforza la presunzione di correttezza della valutazione probatoria e rende più difficile la sindacabilità in sede di legittimità
- Le pene accessorie collegate alla condanna sono applicabili in funzione della durata della pena detentiva: se la pena definitiva è inferiore alla soglia prevista dalla normativa per l'applicazione di una determinata sanzione accessoria, tale sanzione deve essere eliminata o adeguata (es. interdizione perpetua sostituita da interdizione temporanea)
- Se l'appello ottiene una riduzione della pena principale al di sotto della soglia prevista per le pene accessorie, conviene dedurre in cassazione la eliminazione o la modifica delle pene accessorie derivanti dalla sentenza impugnata
- Per proporre motivi efficaci in Cassazione è necessario inquadrare le censure come vizi giuridici della motivazione (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà) e non come semplice richiesta di rivalutazione del merito probatorio
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