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Sentenza

Sentenza n. 248/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento della Prefettura di Chieti del 23.10.2020 prot. interno n. 0081249, notificato al ricorrente in data 30.10.2020 mediante il quale veniva rigettata l'istanza depositata dal -OMISSIS--OMISSIS- presso la Stazione dei Carabinieri di Cupello il 12.07.2019 ed avente ad oggetto la richiesta di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale; - della nota del Comando provinciale dei Carabinieri di Chieti n. 090949/2-3 del 05.11.2019 con la quale si comunicava parere sfavorevole al rinnovo, in ragione sia di diverse circolari del Ministero dell'Interno che hanno dettato direttive restrittive per il rilascio di porto d'armi, condizionandolo a comprovate esigenze di difesa personale per il richiedente, sia per le buone condizioni di ordine e sicurezza pubblica del territorio della Provincia di Chieti in generale e del territorio del Comune di Cupello (Ch) in particolare; - di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali ancorché non conosciuti dalla ricorrente, ove lesivi, con riserva di motivi aggiunti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 07/01/2022: per l’annullamento, previa sospensiva: - del decreto prefettizio n. 0069731 del 14.09.2021, emesso dalla Prefettura di Chieti e notificato a mani in data 10.10.2021, con il quale veniva nuovamente rigettata l'istanza depositata dal -OMISSIS--OMISSIS- presso la Stazione dei Carabinieri di Cupello il 2.07.2019 ed avente ad oggetto la richiesta di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale; nonché di ogni altro atto, accertamento istruttorio e provvedimento precedente e/o successivo comunque connesso con i richiamati impugnati provvedimenti allo stato non conosciuto e nei confronti del quale ci si riserva l'eventuale proposizione di motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202100063

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego prefettizio del rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale, nonché il presupposto parere sfavorevole del Comando provinciale dei Carabinieri di Chieti; successivo diniego prefettizio impugnato con motivi aggiunti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della Prefettura di Chieti relativo alla richiesta di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale, nonché il parere sfavorevole del Comando provinciale dei Carabinieri, fondato su direttive ministeriali restrittive e sulle buone condizioni dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio interessato. Con motivi aggiunti ha impugnato un successivo decreto prefettizio di rigetto della medesima istanza, chiedendone l'annullamento previa sospensione. Nel corso del giudizio, il difensore del ricorrente ha dichiarato che il ricorrente non aveva più interesse alla prosecuzione del processo, anche in ragione della mancata proposizione di ulteriori motivi aggiunti, chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili sia il ricorso introduttivo sia il ricorso per motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione resa dal difensore circa il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio. Non sono stati esaminati i motivi sostanziali relativi alla legittimità dei dinieghi e del parere istruttorio. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate, in considerazione della definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso è dichiarato improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; la disposizione è stata applicata al ricorso introduttivo e ai motivi aggiunti in seguito alla dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento insieme alle disposizioni processuali applicabili; il testo non esplicita una distinta applicazione concreta.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non esplicita una distinta applicazione sostanziale.

Massime di principio

  • La sopravvenuta dichiarazione, proveniente dalla parte ricorrente tramite il proprio difensore, di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Quando il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono accomunati dal medesimo interesse processuale e tale interesse viene meno nel corso del giudizio, l'improcedibilità può essere dichiarata con riferimento a entrambe le impugnazioni.
  • La definizione del giudizio in rito per sopravvenuta carenza di interesse può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàPericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiProcesso amministrativoAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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