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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37675/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti proponevano appello avverso la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 337 cod.pen. contestando: (1) la esclusione della particolare tenuità del fatto ritenuta dalla Corte di appello e l'applicazione della disciplina di cui all'art. 131-bis cod.pen. (con riferimento alla modifica normativa introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), con la censura che tale modifica non sarebbe applicabile a fatti anteriori al suo ingresso in vigore; (2) la mancata e insufficiente motivazione circa il riconoscimento della recidiva/continuazione nei confronti di Leoncavallo, lamentando l'assenza di adeguata motivazione; (3) la sproporzione della pena inflitta, lamentando che la sanzione sarebbe stata quantificata "quasi al doppio" della pena base.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. In diritto ha precisato che, sebbene la Corte di appello abbia fatto riferimento al divieto oggi previsto dall'art. 131-bis di ritenere la particolare tenuità per reati commessi ai danni di un pubblico ufficiale, tale esclusione normativa non era operante alla data dei fatti (5 dicembre 2016); occorre quindi correggere la motivazione in diritto. Tuttavia, sul piano di merito la sentenza di primo e secondo grado aveva comunque dato conto, anche implicitamente, della apprezzabile gravità della condotta tale da escludere la particolare tenuità, e nei confronti di Leoncavallo l'esistenza di precedenti specifici e recenti avrebbe comunque impedito l'applicazione dell'art. 131-bis. Quanto alla recidiva/continuazione, la Corte ha ritenuto che la motivazione fornita dalla Corte di appello, pur sintetica, fosse sufficiente anche in forma implicita a dimostrare la propensione a delinquere del ricorrente (richiamando principio giurisprudenziale che ammette motivazioni implicite). Sulla quantificazione della pena si è rilevato che l'affermazione di un aumento "quasi al doppio" è infondata: la pena è stata fissata in misura prossima al minimo edittale. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali; decisione resa il 12 luglio 2023.

Norme richiamate

  • art. 337 cod.pen.

    Norma sostanziale in relazione alla quale sono state irrogate le condanne; la sentenza si limita a fare riferimento al reato senza approfondirne la fattispecie sostanziale

  • art. 131-bis cod.pen.

    Disciplina della particolare tenuità del fatto; la Corte osserva che l'esclusione dell'applicabilità per i reati commessi contro pubblici ufficiali è intervenuta successivamente ai fatti (modifiche introdotte dal 2019 e integrate nella Riforma Cartabia e dal d.lgs. 10/10/2022), ma che anche in assenza di tale esclusione normativa la gravità fattuale può comunque impedire il riconoscimento della tenuità

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (entrato in vigore il 30 dicembre 2022)

    Richiamato dai ricorrenti quale intervento normativo che avrebbe precluso il riconoscimento della particolare tenuità per reati commessi contro pubblici ufficiali; la Corte precisa che tale modifica non può trovare applicazione a fatti antecedenti alla sua entrata in vigore

  • d.l. 4 giugno 2019, n. 53

    d.l. 4 giugno 2019, n. 53

    Fonte normativa che aveva già introdotto limitazioni sull'operatività della particolare tenuità per talune ipotesi; la Corte segnala che i divieti erano stati progressivamente recepiti nelle successive riforme

  • Giurisprudenza: Sez.6, n. 14937 del 14/3/2018 (De Bellis)

    Sez.6, n. 14937 del 14/3/2018, De Bellis, Rv. 272803

    Principio secondo cui l'applicazione della recidiva richiede una specifica motivazione del giudice, che tuttavia può essere assolto anche con motivazione implicita quando il quadro probatorio e la descrizione della condotta lo rendano evidente

Massime di principio

  • La particolare tenuità del fatto (art. 131-bis) va valutata sia alla luce della normativa vigente al momento del fatto sia in base alla gravità concreta della condotta: anche se non esisteva un divieto normativo allora, una valutazione di fatto che emerga dalla motivazione può precluderne il riconoscimento
  • Le modifiche legislative sopravvenute non sono applicabili retroattivamente ai fatti anteriori alla loro entrata in vigore
  • Il rilevo di precedenti specifici e recenti può escludere l'applicabilità della particolare tenuità e giustificare il mancato beneficio
  • L'attribuzione della recidiva o di aumenti per continuazione richiede motivazione specifica, ma la giurisprudenza ammette che tale motivazione possa essere resa anche in termini impliciti purché il giudizio di merito dimostri in maniera chiara la propensione del soggetto a delinquere
  • Le censure sulla quantificazione della pena devono essere fondate su un errato calcolo normativo o su manifesta sproporzione; una pena commisurata in misura prossima al minimo edittale difficilmente sarà annullata per "eccessiva severità"
  • In caso di rigetto del ricorso, è frequente la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali

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