Cassazione Penale, Sentenza n. 08035/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per errore di fatto/perceptivo: si deduce che la Corte di Cassazione non avrebbe considerato due doglianze prospettate nel ricorso originario. 1) Omessa valutazione dell'elemento soggettivo: si sostiene che, avendo l'imputato versato l'IVA dovuta in qualità di legale rappresentante/liquidatore della CARTUR s.r.l., mancherebbe il dolo necessario per il reato di frode fiscale (art. 2 d.lgs. n. 74/2000) e che non vi furono condotte anteriori alla sottoscrizione della dichiarazione riconducibili al prevenuto. 2) Violazione del principio di correlazione imputazione-sentenza: il reato era contestato in concorso con un altro soggetto (amministratore di fatto), mentre nei gradi successivi è stata accertata responsabilità solo nei confronti di Romano, senza correlare adeguatamente l'imputazione e la decisione.
La decisione
Il Tribunale (Corte di Cassazione in sede di esame del ricorso ex art. 625-bis) ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: i profili dedotti non risultano effettivamente formulati nel ricorso per cassazione deciso con la sentenza impugnata, pertanto non si configura un errore percettivo rilevante ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p.; inoltre la Suprema Corte ha comunque esaminato congiuntamente le questioni sull'elemento soggettivo e sul ruolo dell'imputato (socio di maggioranza e liquidatore) e ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito non manifestamente illogica, valorizzando la posizione di socio/liquidatore come indizio di volontarietà. È stato inoltre richiamato il principio secondo cui omissioni apparenti non costituiscono errore di fatto se le deduzioni sono state implicitamente valutate e disattese. Per manifesta infondatezza e colpa nella presentazione del ricorso, Romano è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Disciplina il rimedio per l'errore di fatto nel giudizio di legittimità: l'errore deve consistere in una svista o equivocità nella lettura degli atti della Corte che abbia influito sul processo formativo della volontà e che, se eliminato, avrebbe condotto a diversa decisione. La Corte ha ritenuto che tale requisito non sussistesse perché le censure descritte non risultavano effettivamente dedotte nel ricorso originario ovvero erano state implicitamente valutate e respinte.
art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma che punisce le fattispecie di frode fiscale relative all'IVA, compresa l'indicazione in dichiarazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. La Corte ha confermato che il reato può ravvisarsi anche quando le fatture sono solo soggettivamente inesistenti e che il versamento dell'IVA non esclude automaticamente il dolo se la posizione societaria (es. socio di maggioranza/liquidatore) e le circostanze consentono di inferire volontarietà.
art. 521 cod. proc. pen.
Norma processuale relativa alle contestazioni e alla corrispondenza tra imputazione e sentenza. La censura sollevata nel ricorso straordinario (presunta violazione del principio di correlazione) non è risultata dedotta nel ricorso per cassazione o è stata implicitamente affrontata dai giudici, per cui non ha formato oggetto dell'errore di fatto dedotto.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite nella enunciazione sintetica dei motivi ai fini della motivazione: il ricorso straordinario enuncia i motivi nei limiti strettamente necessari. La Corte segnala che le doglianze effettivamente rilevanti devono emergere dagli atti impugnati.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alla Cassa delle ammende in caso di ricorso infondato o colposo. La Corte ha ritenuto applicabile la sanzione di euro 3.000 per responsabilità colposa nell'aver determinato l'inammissibilità del ricorso.
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000
Richiamata in connessione con l'art. 616 c.p.p. per giustificare la misura della sanzione (prospettiva costituzionale sul bilanciamento delle garanzie e delle sanzioni processuali).
Massime di principio
- Il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. è strettamente limitato: va dimostrato un vero e proprio "errore percettivo" nella lettura degli atti della Corte che, se corretto, avrebbe cambiato l'esito; non è sufficiente la mera discrepanza interpretativa o il rilievo di censure non correttamente inquadrate.
- Non possono essere rilanciate, tramite ricorso per errore di fatto, questioni che non risultano dedotte nel ricorso originario deciso dalla Corte di cassazione; la ricostruzione dei motivi deve emergere chiaramente dagli atti precedenti.
- L'omesso esame apparente di singole deduzioni non configura automaticamente errore di fatto se la Corte ha implicitamente valutato e respinto le stesse nell'ambito della motivazione generale.
- Il pagamento dell'IVA non esclude automaticamente il dolo ai fini del reato di frode fiscale: il giudice valuta la totalità delle circostanze (ruolo societario, posizione di socio/liquidatore, comportamento contabile e dichiarativo) per verificare la volontarietà.
- Il principio di correlazione tra imputazione e sentenza richiede adeguata motivazione quando la rilevanza dell'azione di terzi potrebbe incidere sulla responsabilità: tuttavia, la mancanza di una specifica deduzione in sede di legittimità o l'adozione di una motivazione non manifestamente illogica rende inammissibile la doglianza ricostruita d'ufficio tramite rimedio per errore di fatto.
- La presentazione di ricorsi straordinari palesemente infondati o formulati con colpa può comportare condanne alle spese e sanzioni (Cassa delle ammende); prima di proporre tale rimedio è dunque necessario valutare la sussistenza rigorosa dei presupposti di ammissibilità.
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