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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39599/2024 del 28/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna per i reati di deposito incontrollato di rifiuti (art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006) e getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.). Si dolgevano, tra l'altro, della errata applicazione dell'art. 674 c.p. (sostenevano che lo sversamento era in area di disponibilità della società e non in luogo di uso pubblico e che mancava concreto pericolo), della mancanza di prova della responsabilità concorrente di Pernice (contestando la gestione di fatto dell'impresa), del rigetto della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. (pur considerando la natura dei rifiuti e la condotta successiva di bonifica), della illegittimità del ritenuto deposito temporaneo (artt. 183 e 185-bis d.lgs. n. 152/2006), dell'inutilizzabilità del verbale ARPA e della questione di legittimità costituzionale di alcune norme del d.lgs. n. 152/2006 relative alla bonifica e alle procedure estintive.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto infondati o generici i motivi dedotti: l'art. 674 c.p. è stato correttamente applicato in relazione alla dispersione di reflui nel suolo e alla loro potenziale nocività accertata anche dall'ARPA; la qualifica come rifiuti e la sussistenza del deposito incontrollato sono questioni di fatto adeguatamente motivate dal giudice di merito (rifiuti miscelati, ammassati su ampia superficie, con presenza di percolato); la responsabilità del direttore tecnico Pernice è stata fondata sulla valutazione, non censurabile in sede di legittimità, che egli avesse esercitato la gestione di fatto delle attività di gestione rifiuti; l'esclusione della particolare tenuità è stata motivata sulla base dell'abitualità della condotta in ambito d'impresa e del pregiudizio ambientale e la bonifica successiva non è idonea, da sola, a far ritenere la particolare tenuità quando l'offesa al momento del fatto non fosse tale; l'onere della prova del deposito temporaneo grava sul produttore e l'ammasso indistinto esclude la liceità del deposito; l'eccezione di inutilizzabilità del verbale ARPA era generica e le risultanze fotografiche e dichiarative erano utilizzabili. La questione costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata. Per l'inammissibilità dei ricorsi i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento di €3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 674 cod. pen.

    Il reato può sussistere anche per versamenti su suolo privato quando vi sia 'uso altrui' o la condotta sia idonea ad offendere/imbrattare/molestare; non è richiesto nocumento effettivo, basta l'idoneità e può essere dimostrata con elementi non necessariamente peritali (es. accertamenti ARPA, testimonianze oggettive).

  • art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006

    Il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti è configurabile anche nei confronti di soggetti che compiono la condotta nell'esercizio, anche di fatto, di un'attività economica; la responsabilità può ricadere su dipendenti o dirigenti che abbiano avuto poteri di gestione, anche di fatto.

  • art. 183 d.lgs. n. 152/2006

    La qualifica di 'rifiuto' è una questione di fatto e si valuta con criteri oggettivi; l'elemento soggettivo del volersi disfarsi rileva solo se accompagnato da elementi oggettivi compatibili con la destinazione all'abbandono.

  • art. 185-bis d.lgs. n. 152/2006

    Perché un deposito sia considerato temporaneo devono essere rispettati tutti i requisiti normativi (es. raggruppamento per categorie omogenee); l'ammasso indistinto e la presenza di percolato escludono la liceità del deposito temporaneo.

  • art. 131-bis cod. pen. (novellato dal d.lgs. n. 150/2022)

    La condotta riparatoria successiva è rilevante ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità, ma non può, da sola, trasformare in particolarmente tenue un'offesa che al momento del fatto non era tale; occorre valutazione complessiva dell'entità dell'offesa secondo i parametri dell'art. 133.

  • artt. 318-bis e ss. d.lgs. n. 152/2006

    Le procedure estintive per alcune contravvenzioni ambientali richiedono la verifica dell'assenza di danno o di pericolo concreto e attuale; la questione sulla estensione o incompatibilità costituzionale di tali norme è stata ritenuta non dedotta in modo valido e manifestamente infondata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso per colpa dei ricorrenti la Corte può condannarli al pagamento delle spese del procedimento e a una somma alla Cassa delle Ammende; il Collegio ha quantificato tale somma in €3.000, applicando anche la facoltà prevista dalla legge n. 103/2017, art.1, comma 64.

Massime di principio

  • La fattispecie di getto o versamento pericoloso di cose (art. 674 c.p.) può consumarsi anche su aree private se l'area è 'di uso altrui' o la condotta è idonea a imbrattare/offendere: non è necessario il danno effettivo, basta l'idoneità comprovata anche da accertamenti tecnici e testimonianze oggettive.
  • La qualifica di cosa come 'rifiuto' e la liceità del deposito temporaneo sono valutazioni di fatto riservate al giudice di merito; in sede di cassazione il sindacato è limitato a vizi logici, giuridici o a travisamento della prova.
  • La responsabilità penale di chi ricopre ruoli aziendali può basarsi sulla gestione di fatto dell'attività (potestà di fatto), non solo su deleghe formali: chi esercita effettivamente i poteri di gestione della gestione rifiuti può essere ritenuto responsabile.
  • L'onere della prova circa il rispetto delle condizioni di deposito temporaneo grava sul produttore dei rifiuti; l'ammasso indistinto, la grande estensione e la presenza di percolato escludono normalmente la liceità del deposito.
  • La condotta riparatoria post-evento (bonifica) conta ai fini dell'art. 131-bis ma non basta automaticamente a integrare la particolare tenuità: occorre valutare complessivamente l'entità dell'offesa e l'abitualità della condotta.
  • In cassazione non è consentita una rinnovata valutazione del merito probatorio se non è dedotto il travisamento della prova o una manifesta illogicità nella motivazione; motivi generici o di mera rivalutazione probatoria sono inammissibili.

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