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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28431/2022 del 29/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La controversia nasce da una condanna della Corte dei conti nei confronti di un consigliere regionale, in solido con altri componenti del gruppo consiliare, al risarcimento in favore della Regione per concorso doloso nella causazione di un danno erariale derivante dall'indebita rendicontazione, per l'anno 2008, di spese ritenute non ammissibili a rimborso. In appello la Corte dei conti ha dichiarato inammissibili alcuni gravami per tardività, ritenendo che il termine di sessanta giorni per proporre impugnazione incidentale autonoma decorresse dalla prima notificazione dell'impugnazione altrui e non dal decreto di fissazione dell'udienza. Il ricorrente ha proposto tre motivi: ha denunciato, in sintesi, difetto assoluto di giurisdizione, asserendo che il giudice contabile avrebbe consumato la propria potestas iudicandi pronunciando prima un'ordinanza istruttoria sul merito e poi la sentenza parziale di inammissibilità; ha sostenuto che, una volta disposta la prosecuzione del giudizio per istruire il merito, il giudice avrebbe dovuto decidere nel merito tutti gli appelli e non arrestarsi sulla rito; ha infine dedotto un eccesso di potere giurisdizionale per radicale stravolgimento delle regole processuali, prospettando anche, in via subordinata, un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sull'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile in tutte le sue articolazioni. Ha affermato che le censure, pur formalmente prospettate come violazione dei limiti esterni della giurisdizione, investivano in realtà errores in procedendo e questioni di interpretazione delle norme processuali contabili. In particolare, ha chiarito che l'ordinanza istruttoria del giudice contabile era modificabile e revocabile e non impediva la successiva declaratoria di inammissibilità degli appelli; inoltre, l'interpretazione del termine per le impugnazioni incidentali attiene al merito della funzione giurisdizionale e non integra difetto assoluto o relativo di giurisdizione. È stata respinta anche la richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, sia perché la Corte di cassazione può sindacare solo i limiti esterni della giurisdizione dei giudici speciali, sia perché non era stato individuato un effettivo collegamento tra la disciplina dei rimborsi ai gruppi consiliari regionali e il diritto dell'Unione. Nessuna pronuncia sulle spese è stata resa nei confronti del Procuratore generale, ritenuto parte solo formale. È stata inoltre disposta la declaratoria dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 267 TFUE

    Il rinvio pregiudiziale è stato ritenuto inammissibile, in mancanza di un effettivo collegamento tra la controversia e il diritto dell'Unione europea e perché la questione posta non investiva limiti esterni della giurisdizione.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    La Corte ha escluso che la tutela giurisdizionale effettiva imponga, nel caso concreto, un sindacato della Cassazione sulla correttezza della decisione di merito del giudice speciale al di fuori dei limiti esterni della giurisdizione.

  • art. 103 Cost.

    Richiamato quale parametro costituzionale del riparto di giurisdizione e dei limiti del sindacato della Cassazione sulle decisioni del giudice contabile.

  • art. 111 Cost.

    La Corte ribadisce che il ricorso per motivi di giurisdizione ex art. 111, ottavo comma, Cost. è ammesso solo per difetto assoluto o relativo di giurisdizione, non per errores in procedendo o interpretativi.

  • art. 362 c.p.c.

    Richiamato in relazione al ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione.

  • art. 207 c.g.c.

    Richiamato tra le norme del codice di giustizia contabile invocate dal ricorrente.

  • art. 179 c.g.c.

    Richiamato tra le norme del codice di giustizia contabile invocate dal ricorrente.

  • art. 182 c.g.c.

    La Corte richiama la disciplina delle notificazioni e della fissazione dell'udienza nel giudizio contabile, rilevando che l'ordinanza istruttoria è un atto ordinatorio e revocabile.

  • art. 183 c.g.c.

    Richiamato per escludere che, nel caso concreto, venisse in rilievo la disciplina delle cause scindibili invocata dal ricorrente.

  • art. 184 c.g.c.

    È la norma ritenuta decisiva dalla giurisdizione contabile per far decorrere il termine di sessanta giorni per l'impugnazione incidentale autonoma dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, dalla prima notificazione di altra impugnazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.

  • art. 330 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.

  • art. 331 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.

  • art. 332 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.

  • art. 333 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.

  • art. 102 c.g.c.

    La Corte precisa che, nel giudizio contabile, l'ordinanza ha carattere ordinatorio ed è sempre modificabile e revocabile dal collegio che l'ha pronunciata.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo a carico del ricorrente.

  • art. 1, comma 17 l. n. 228 del 2012

    Norma che ha introdotto il comma 1 quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione è esperibile solo quando il giudice speciale abbia oltrepassato i limiti esterni della giurisdizione, non quando si contestino errores in procedendo o l'interpretazione delle norme processuali applicate nel merito.
  • L'errore nell'applicazione o interpretazione di norme sostanziali o processuali, anche se asseritamente grave o contrario al diritto dell'Unione, non integra di per sé difetto assoluto di giurisdizione, perché l'interpretazione del diritto è attività propria della funzione giurisdizionale.
  • La violazione del diritto dell'Unione o il mancato rinvio pregiudiziale non sono, di regola, sindacabili in sede di ricorso per motivi di giurisdizione contro le decisioni dei giudici speciali, salvo che si traduca in effettivo sconfinamento dai limiti esterni della giurisdizione.
  • Nel processo contabile, l'ordinanza istruttoria ha natura ordinatoria, è modificabile e revocabile dal collegio e non consuma la potestas iudicandi sulla successiva decisione in rito.
  • L'impugnazione incidentale autonoma nel giudizio contabile è soggetta al termine previsto dall'art. 184, comma 4, c.g.c., che decorre dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, dalla prima notificazione di altra impugnazione, secondo la lettura sistematica accolta dalla Corte dei conti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoRinvio pregiudiziale

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