Cassazione Penale, Sentenza n. 35006/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Genova aveva rigettato l’istanza di liberazione condizionale del condannato, in espiazione di una pena complessiva di ventotto anni e dieci mesi di reclusione, con fine pena al 1° aprile 2033, per associazione di stampo mafioso, omicidio consumato e tentato e reati in materia di armi. Pur dando atto del parere favorevole della D.D.A. di Napoli e degli elementi positivi relativi alla collaborazione, alla condotta, ai benefici penitenziari già fruiti, alle informazioni degli organi di polizia e dell’ente competente, nonché del percorso rieducativo e della rescissione dei collegamenti criminali, il Tribunale aveva ritenuto non dimostrato il sicuro ravvedimento, valorizzando la mancata riparazione dei danni alle vittime, il mancato pagamento delle spese processuali e l’assenza di prova dell’impossibilità di adempiere, anche in forma succedanea. Il condannato ha proposto ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione, denunciando, da un lato, che l’adempimento delle obbligazioni civili non può operare come requisito impeditivo secondo la disciplina speciale applicabile ai collaboratori di giustizia e, dall’altro, che il Tribunale aveva attribuito valore decisivo all’assenza di iniziative riparatorie senza confrontarla con gli altri elementi favorevoli e senza spiegare perché essa smentisse la stabilità del ravvedimento e della prognosi positiva. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Genova per un nuovo giudizio. Ha ribadito che la disciplina speciale consente la liberazione condizionale anche in deroga all’obbligo ordinario di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato, ma non deroga ai requisiti di ravvedimento e di stabile rieducazione. Le condotte riparatorie e il contatto con le vittime possono essere valutati come indici del ravvedimento, ma la loro assenza non può essere isolata né trasformata in una condizione automaticamente ostativa: il giudice deve valutarla nel quadro complessivo del percorso del condannato e motivare perché essa prevalga sugli elementi favorevoli già riconosciuti. Il Tribunale dovrà quindi procedere a una nuova valutazione complessiva, secondo tali principi.
Norme richiamate
art. 16-nonies, comma 1, d.l. n. 8/1991
L'art. 16-nonies, comma 1, d.l. n. 8 del 1991 stabilisce che, nei confronti delle persone condannate per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., che abbiano prestato, anche dopo la condanna, taluna delle condotte di collaborazione che consentono la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali, la liberazione condizionale è disposta, su proposta ovvero sentiti i procuratori generali presso le Corti di appello interessati a norma dell'art. 11 dello stesso d.l. o il Procuratore Nazionale Antimafia.
La norma individua la disciplina speciale per la liberazione condizionale dei condannati collaboratori e prevede il coinvolgimento delle autorità indicate.
art. 16-nonies, comma 4, d.l. n. 8/1991
La stessa norma stabilisce, al comma 4, che il Tribunale di Sorveglianza, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, avuto riguardo all'importanza della collaborazione, sempre che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva, adotta il provvedimento indicato nel comma 1, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all'art. 176 cod. pen.
La liberazione condizionale del collaboratore può essere concessa in deroga alle disposizioni ordinarie, ma restano necessari il ravvedimento e l’assenza di elementi indicativi di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.
art. 176 c.p.
È pacifico approdo giurisprudenziale che la liberazione condizionale possa essere, quindi, concessa al collaboratore non solo in deroga ai limiti di pena di cui all'art. 176 cod. pen. espressamente richiamati, ma anche alla generale previsione di cui all'art. 176, quarto comma, cod. pen., che subordina la concessione della liberazione condizionale all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato (Sez. 1, n. 42357 del 11/09/2019, Celona, Rv.277141).
Per il collaboratore ammesso alla disciplina speciale, la liberazione condizionale può essere concessa anche in deroga all’obbligo ordinario di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato.
art. 51, comma 3-bis, c.p.p.
L'art. 16-nonies, comma 1, d.l. n. 8 del 1991 stabilisce che, nei confronti delle persone condannate per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., che abbiano prestato, anche dopo la condanna, taluna delle condotte di collaborazione che consentono la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali, la liberazione condizionale è disposta, su proposta ovvero sentiti i procuratori generali presso le Corti di appello interessati a norma dell'art. 11 dello stesso d.l. o il Procuratore Nazionale Antimafia.
Il rinvio all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p. delimita, insieme agli altri presupposti della disciplina speciale, le categorie di condannati cui può applicarsi il regime previsto per la liberazione condizionale dei collaboratori.
Massime di principio
- La disciplina speciale della liberazione condizionale prevista per i collaboratori di giustizia può derogare ai limiti di pena e all’obbligo ordinario di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato, ma non elimina la necessità di accertare il ravvedimento e la prospettiva di stabile rieducazione, né di escludere ragionevolmente la persistenza di pericolosità sociale e il rischio di reiterazione.
- L’assenza di condotte riparatorie può essere valutata quale indice del ravvedimento, ma non può essere isolata dal complessivo percorso personale e trattamentale né assumere automaticamente valore ostativo alla liberazione condizionale.
- Quando risultino contemporaneamente elementi favorevoli e manchino iniziative riparatorie, il giudice deve spiegare in concreto perché tale mancanza sia idonea a mettere in dubbio la stabilità del ravvedimento, la rescissione dei collegamenti criminali e l’affidabilità della prognosi favorevole.
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