Cassazione Penale, Sentenza n. 6975/2022 del 28/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale per il riesame che confermava la misura cautelare di massima afflittività disposta dal GIP per partecipazione con ruolo dirigente a associazione di tipo mafioso (cosca FICARA-LATELLA), concorso in tentata estorsione aggravata e porto e detenzione abusivi di armi, tutti i reati aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose. Il ricorrente deduceva carenza e vizi di motivazione e una insufficiente gravità indiziaria, contestava la valutazione delle intercettazioni e delle dichiarazioni di collaboratori/testimoni, sosteneva difetti descrittivi dell'imputazione e la mancata considerazione di una possibile diversa qualificazione del rapporto con l'associazione (concorso esterno), nonche la non dimostrata efficacia dell'arma sulla base del solo dato auditivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione di merito. Ha ritenuto che sussista chiara evidenza di partecipazione del Morabito con ruolo dirigenziale sulla base della convergenza di plurime dichiarazioni di persone intranee alla consorteria e del compendio intercettivo, nonche di comportamenti indizianti (incontri per prevenire conflitti, interesse alla distribuzione di prodotti, strategie di acquisizione di esercizi, interesse verso cessione di armi e tentata estorsione). Ha escluso che i motivi dedotti fossero specifici e ammissibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. e ha richiamato la giurisprudenza che consente la valutazione congiunta di prove dichiarative e intercettive per dimostrare la stabile appartenenza. In relazione al reato relativo alle armi, ha ritenuto congrua la valutazione della detenzione e della efficacia dell'arma in base alla prova dichiarativa e intercettiva. Ha confermato l'attualità delle esigenze cautelari richiamando la presunzione iuris tantum di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e la relativa adeguatezza della misura cautelare di massima afflittività. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, disponendo altresi gli adempimenti connessi alla condizione detentiva ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La norma viene applicata per qualificare la partecipazione mafiosa; la Corte accetta che la convergenza di dichiarazioni di intranei e intercettazioni possa dimostrare l'affiliazione stabile e il ruolo dirigente nell'associazione di tipo mafioso
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamata come regola di giudizio sulla valutazione degli indizi e della loro qualita; usata per misurare la gravità indiziaria necessaria a cautela
art. 192 cod. proc. pen.
Riferita dalla difesa per contestare la valutazione degli elementi probatori; la Corte richiama i limiti di ammissibilita delle doglianze di motivazione in cassazione
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
La Corte applica la presunzione iuris tantum relativa all'attualita delle esigenze cautelari per il reato associativo e sottolinea che il comma esprime presunzione di adeguatezza della misura cautelare di massima afflittivita
art. 606, comma 1, lett. b, c, e cod. proc. pen.
Richiamato per i requisiti di ammissibilita dei motivi in cassazione: la Corte sottolinea che le doglianze sulla motivazione devono essere specifiche e che il ricorrente non ha assolto all'onere di specificazione
art. 581, comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato insieme all'art. 606 per il principio secondo cui le censure sulla motivazione devono essere specifiche e non indifferenziate
art. 591 cod. proc. pen.
Citato in riferimento ai requisiti formali delle impugnazioni e alle modalita di deduzione dei vizi di motivazione
art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilita del ricorso
art. 94, comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per gli adempimenti che il direttore dell'istituto penitenziario deve eseguire a fronte della condizione detentiva del ricorrente
Massime di principio
- La convergenza tra dichiarazioni di persone intranee alla consorteria e conversazioni intercettate, se coerente e contestualizzata, puo costituire elemento grave di partecipazione mafiosa, anche per ruoli dirigenziali
- In cassazione le censure sulla motivazione devono essere specifiche: non e ammesso un coacervo indifferenziato di contestazioni sui diversi vizi della motivazione
- La riesamina delle intercettazioni da parte della Corte di legittimita non sostituisce il giudizio di merito se non sussiste manifesta illogicita, contraddittorieta o travisamento evidente della prova
- La presunzione iuris tantum prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. facilita la conferma delle esigenze cautelari per i reati associativi mafiosi e rende la misura cautelare di massima afflittivita presumibilmente adeguata
- Per contestare efficacemente misure cautelari fondate su dichiarazioni di collaboratori e intercettazioni e necessario un esame critico puntuale dell'attendibilita delle fonti, con argomentazioni circostanziate e non generiche
- Prove di natura auditiva o dichiarativa possono essere ritenute idonee a provare detenzione ed efficacia di un arma se contestualizzate e corroborate da altri elementi indiziari
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