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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06426/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che lo aveva ritenuto responsabile, deducendo: a) vizio del giudizio di responsabilità; b) omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; c) mancata riqualificazione del fatto da ricettazione a incauto acquisto; d) erronea esclusione della recidiva reiterata. La Corte di cassazione ha rilevato che tali censure erano integralmente riproduttive di questioni già esaminate e disattese con motivazione corretta dai giudici di merito, senza una specifica critica alle ragioni della decisione impugnata, e le ha quindi ritenute indeducibili in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Il reato di ricettazione è richiamato nel contesto della censura sulla mancata derubricazione a incauto acquisto, ma la Corte non entra nel merito della corretta qualificazione giuridica perché reputa il motivo già scrutinato e non specificamente argomentato.

  • art. 81 c.p.

    La sentenza richiama la recidiva reiterata specifica infraquinquennale e il conseguente aumento di pena, senza svolgere un autonomo approfondimento di diritto.

  • art. 606 c.p.p.

    È la base implicita della valutazione di inammissibilità dei motivi di ricorso, poiché le censure sono considerate non specificamente critiche e meramente riproduttive di doglianze già esaminate.

  • art. 616 c.p.p.

    Viene applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a riproporre censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La richiesta di rivalutazione del giudizio di responsabilità, della ricostruzione probatoria o della qualificazione giuridica del fatto non può essere accolta se il ricorso non indica specifici vizi logici o giuridici della decisione di merito.
  • La mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e la derubricazione del reato non possono essere utilmente dedotte in cassazione ove la sentenza impugnata abbia già fornito una motivazione puntuale e immune da censure specifiche.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • La contestazione sulla recidiva, per essere scrutinabile, deve confrontarsi con la concreta motivazione sul punto e non limitarsi a una doglianza assertiva.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiRecidivaOnere della prova

Testo integrale

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