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Sentenza

Sentenza del 30/11/2018 n. 31021 - Corte di Cassazione

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Condono - Avvenuta definizione agevolata della controversia - Conseguenze - Dichiarazione d'ufficio di cessazione della materia del contendere - Sussistenza - Effetti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune di Siena aveva impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, che aveva ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento relativo all'ICI 2007, comprensivo di sanzioni e interessi, emesso nei confronti dell'Accademia Nazionale dei Lincei per un immobile di sua proprietà adibito ad albergo. Nel corso del giudizio, l'Accademia aveva aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, convertito dalla l. n. 96 del 2017, pagando integralmente tutte le somme dovute.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato d'ufficio la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio, ritenendo sufficiente l'avvenuto pagamento integrale delle somme dovute per la definizione agevolata. Non era necessario sospendere il processo fino al termine previsto dalla legge, poiché la sospensione opera su istanza del contribuente e serve soltanto a verificare il perfezionamento della definizione. La Corte ha inoltre escluso che potesse permanere un interesse della contribuente a ottenere una pronuncia sul merito della pretesa tributaria. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, convertito dalla l. n. 96 del 2017

    La sospensione prevista dal comma 8 opera su istanza di parte contribuente al fine di consentire di riscontrare l'effettiva definizione della lite mediante il versamento di quanto dovuto.

    L'adesione alla definizione agevolata, una volta perfezionata con il pagamento delle somme dovute, comporta il superamento della controversia e consente al giudice di dichiarare direttamente l'estinzione del processo, anche senza una preventiva sospensione.

  • Art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992

    Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.

    La definizione agevolata di una lite tributaria costituisce una causa legale di estinzione del giudizio e rende non più necessaria una decisione sul merito della pretesa originaria.

  • Art. 391 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'estinzione del giudizio di cassazione.

    In presenza dei presupposti previsti dalla legge, il giudizio di cassazione può essere dichiarato estinto, anche in conseguenza della definizione agevolata della controversia.

  • Art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, convertito dalla l. n. 225 del 2016

    La definizione agevolata, accompagnata dall'impegno a rinunciare al giudizio e seguita dal pagamento integrale, determina l'estinzione del processo e, se il debito è integralmente pagato, la cessazione della materia del contendere.

    La Corte richiama il principio generale secondo cui il perfezionamento della definizione agevolata elimina l'interesse alla prosecuzione del giudizio, indipendentemente dal fatto che il debitore sia ricorrente o resistente.

  • Art. 6, n. 8, del Regolamento comunale del Comune di Siena per la definizione agevolata

    Gli effetti del perfezionamento della definizione agevolata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato.

    Nel sistema comunale di definizione agevolata, il pagamento effettuato secondo i termini previsti prevale sugli effetti di eventuali decisioni non definitive intervenute prima del perfezionamento della definizione.

Massime di principio

  • Quando una controversia tributaria viene validamente definita mediante una procedura agevolata e il contribuente paga integralmente quanto dovuto, il giudizio deve normalmente essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • La sospensione del processo prevista dalla disciplina della definizione agevolata non è necessariamente indispensabile: serve solo a verificare il pagamento e può essere superata quando il perfezionamento della definizione è già documentato.
  • Il giudice può dichiarare d'ufficio l'estinzione non appena venga ritualmente informato della definizione e del pagamento, anche se la comunicazione proviene dall'ente impositore.
  • Dopo il perfezionamento della definizione agevolata, di regola non permane un interesse attuale a ottenere una pronuncia sul merito della pretesa tributaria originaria.
  • La definizione agevolata produce effetti anche sul debito ricalcolato secondo la procedura agevolata: il pagamento integrale estingue il rapporto controverso e non lascia sopravvivere un autonomo obbligo relativo alla medesima lite.
  • In casi analoghi è opportuno depositare tempestivamente in giudizio l'istanza di definizione, le comunicazioni dell'ente e le quietanze comprovanti il pagamento integrale, così da consentire al giudice di dichiarare l'estinzione.

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