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Parere

Parere n. 856/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, con istanza sospensiva, proposto da Laboratorio di analisi cliniche di Tamburro G. & C. s.a.s., Centro ricerche per le malattie cardiovascolari “Dr Giuseppe Caso” di Costanzo Anna & C. s.a.s., Laboratorio di analisi cliniche “Sant’Anna” di Paduano G. & C. s.n.c., Laboratorio analisi cliniche “Centro Duomo” s.n.c. del Dott. Ambrosino Mario, Centro diagnostico Capriglione di Bruno Capriglione s.a.s., Centro diagnostico “S. Paolino” di Cozzolino Isarda s.n.c. e Centro analisi cliniche Bifulco s.a.s. contro l’Azienda sanitaria locale Napoli 3 Sud per l’annullamento della delibera n. 757 del 27 giugno 2023 di ridefinizione della regressione tariffaria unica per l’anno 2011.

Giustizia amministrativa202400388

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della deliberazione ASL Napoli 3 Sud n. 757 del 27 giugno 2023, recante la ridefinizione della regressione tariffaria unica relativa all’anno 2011

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

I ricorrenti, strutture sanitarie private accreditate operanti nella branca di patologia clinica, hanno impugnato la deliberazione con cui l’ASL Napoli 3 Sud, dopo l’annullamento giurisdizionale di precedenti deliberazioni del 2018, ha rideterminato gli importi della regressione tariffaria unica (RTU) per l’anno 2011. Sono stati dedotti: il difetto di motivazione, per la mancata esplicitazione delle ragioni della quantificazione degli importi riferiti alle singole strutture; l’eccesso di potere per difetto dei presupposti, in ragione della mancata dimostrazione del superamento del tetto di spesa e della sua comunicazione tardiva, nonché della violazione dell’onere probatorio gravante sull’ASL; la lesione del legittimo affidamento per il ritardo ingiustificato nella rideterminazione degli importi. In via preliminare, la Sezione ha rilevato la necessità di verificare la tempestività del ricorso, notificato il 26 novembre 2023 rispetto alla notifica della deliberazione impugnata, dichiarata dai ricorrenti al 29 giugno 2023. È inoltre emersa una questione di giurisdizione, alla luce dell’ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 32259 del 21 novembre 2023, che ha riconosciuto la giurisdizione ordinaria in una controversia relativa alle modalità e ai tempi di applicazione della RTU, ma in un quadro giurisprudenziale amministrativo successivo non univoco.

Il parere

Il parere è interlocutorio e non decide nel merito i motivi di ricorso. La Sezione ha disposto un’integrazione istruttoria. In primo luogo, i ricorrenti devono produrre la prova della notifica del ricorso straordinario; in mancanza di tempestivo riscontro, il ricorso sarà considerato notificato alla data dichiarata dagli stessi ricorrenti. In secondo luogo, il Ministero della salute deve chiarire, previa interlocuzione ove necessario con la Regione Campania e con l’ASL Napoli 3 Sud, il fondamento giuridico del meccanismo della RTU, le fonti che stabiliscono i criteri di riparto del superamento del tetto di spesa tra le singole strutture e il rapporto tra tali criteri e la deliberazione impugnata. Occorre in particolare accertare se la delibera di definizione della RTU sia meramente attuativa di criteri previamente stabiliti, se disponga di margini discrezionali nella loro applicazione oppure se sia essa stessa a determinare i criteri, eventualmente sulla base dell’istruttoria del tavolo tecnico. Il Ministero deve inoltre trasmettere la delibera della Giunta regionale n. 2451 del 1° agosto 2003 e le delibere regionali che disciplinavano in generale la RTU applicata nell’anno 2011. La relazione integrativa dovrà essere trasmessa entro novanta giorni, previa partecipazione alle altre parti, cui deve essere assegnato un termine non inferiore a dieci giorni per osservazioni e controdeduzioni. La trattazione è stata rinviata.

Osservazioni

Ricevibilità e prova della notifica

I ricorrenti devono produrre la prova della notifica del ricorso straordinario, tenuto conto che la deliberazione impugnata sarebbe stata notificata il 29 giugno 2023 e che il ricorso è stato notificato il 26 novembre 2023. Non si applica la sospensione feriale dei termini. In mancanza di tempestivo riscontro, il ricorso sarà considerato notificato alla data dichiarata dai ricorrenti.

Giurisdizione sull’impugnazione delle delibere di definizione della RTU

Il Ministero deve integrare la relazione istruttoria fornendo elementi utili a stabilire se l’impugnazione della deliberazione di definizione della RTU rientri nella giurisdizione amministrativa o ordinaria. La Sezione richiama l’ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 32259 del 21 novembre 2023, relativa alla giurisdizione ordinaria per controversie concernenti modalità e tempi della regressione tariffaria, e rileva la presenza di orientamenti amministrativi successivi non univoci.

Fondamento giuridico del meccanismo della RTU

Il Ministero deve chiarire quale sia il fondamento giuridico specifico del meccanismo della regressione tariffaria unica, indicando la norma o la deliberazione regionale che lo istituisce e lo disciplina.

Criteri di riparto della regressione tariffaria unica

Devono essere individuate le fonti che stabiliscono i criteri utilizzati per determinare il contributo di ciascuna struttura al superamento del tetto di spesa di branca o macroarea, verificando se tali criteri derivino da deliberazioni regionali, deliberazioni dell’ASL, contratti con i singoli operatori, dalla stessa delibera di definizione della RTU o dalla documentazione del tavolo tecnico.

Natura della deliberazione impugnata

L’istruttoria deve chiarire se la deliberazione di definizione della RTU sia un atto meramente attuativo o esecutivo di criteri stabiliti a monte, se disponga di margini di discrezionalità nella loro applicazione oppure se stabilisca essa stessa i criteri di riparto, eventualmente sulla base dell’istruttoria del tavolo tecnico.

Documentazione regionale da acquisire

Il Ministero deve trasmettere la deliberazione della Giunta regionale n. 2451 del 1° agosto 2003 e la deliberazione o le deliberazioni della Giunta regionale che definiscono in generale il meccanismo della RTU applicato nell’anno 2011.

Partecipazione all’istruttoria integrativa

La relazione integrativa deve essere previamente partecipata alle altre parti, alle quali deve essere assegnato un termine non inferiore a dieci giorni per presentare osservazioni o controdeduzioni.

Norme richiamate

  • d.P.R. 1199/1971

    Il ricorso straordinario è il rimedio nell’ambito del quale la Sezione sta esaminando la controversia; il parere è interlocutorio e dispone integrazioni istruttorie.

  • Ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 32259 del 21 novembre 2023

    si tratta […] di doglianze tutte vertenti sulle modalità e i tempi con cui è stata disposta la regressione tariffaria e che, pertanto, non investono i provvedimenti a monte che hanno deciso la regressione tariffaria e stabilito i criteri per calcolarla

    Le controversie relative alle modalità e ai tempi di applicazione della regressione tariffaria, quando incidono sui profili patrimoniali del rapporto contrattuale e non sui poteri autoritativi esercitati a monte, sono state ricondotte dalle Sezioni Unite alla giurisdizione ordinaria.

  • Deliberazione della Giunta regionale n. 2451 del 1° agosto 2003

    È indicata come uno degli atti regionali che hanno introdotto il meccanismo della RTU e ne hanno disciplinato le modalità operative; la Sezione ne ha disposto l’acquisizione.

  • Deliberazione ASL Napoli 3 Sud n. 757 del 27 giugno 2023

    È l’atto impugnato, con cui è stata ridefinita la RTU relativa all’anno 2011; la Sezione deve accertare la sua natura e il margine di discrezionalità esercitato.

Massime di principio

  • Quando un ricorso straordinario è notificato oltre il termine decorrente dalla notifica o dalla pubblicazione dell’atto impugnato, la verifica della ricevibilità richiede l’acquisizione della prova della data di notificazione; in mancanza, può assumere rilievo la data dichiarata dal ricorrente secondo quanto disposto dal giudice consultivo.
  • La qualificazione della giurisdizione nelle controversie sulla regressione tariffaria dipende dalla concreta natura delle censure: le contestazioni meramente patrimoniali relative a modalità, tempi e calcoli esecutivi del rapporto contrattuale possono appartenere alla giurisdizione ordinaria, mentre occorre verificare autonomamente la natura delle impugnazioni rivolte contro le delibere che definiscono i criteri della regressione.
  • Per stabilire la giurisdizione sull’impugnazione di una delibera di definizione della regressione tariffaria occorre accertare se l’atto sia meramente esecutivo di criteri previamente stabiliti oppure se determini, anche mediante valutazioni discrezionali o attività istruttoria propria, i criteri di riparto del superamento del tetto di spesa.
  • Quando la decisione dipende dall’individuazione delle fonti e dei criteri applicati dall’amministrazione, il Consiglio di Stato in sede consultiva può disporre un’integrazione istruttoria, imponendo all’amministrazione di acquisire e trasmettere gli atti presupposti e di assicurare il contraddittorio delle parti.

Impugnazione della ridefinizione della regressione tariffaria unica

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da laboratori di analisi cliniche e centri diagnostici privati accreditati contro l’Azienda sanitaria locale Napoli 3 Sud. L’impugnazione concerne la deliberazione n. 757 del 27 giugno 2023, con cui l’ASL ha ridefinito la regressione tariffaria unica (RTU) relativa all’anno 2011, successivamente all’annullamento giurisdizionale di precedenti deliberazioni del 2018.

Premesse e motivi del ricorso

Le strutture ricorrenti operano in regime di accreditamento istituzionale ed erogano prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale nella branca di patologia clinica. La deliberazione impugnata è stata pubblicata il 27 giugno 2023 e, secondo quanto dichiarato dai ricorrenti, notificata il 29 giugno 2023; il ricorso straordinario è stato notificato il 26 novembre 2023.

I ricorrenti hanno dedotto tre motivi:

  • difetto di motivazione, perché non sarebbero comprensibili le ragioni della quantificazione degli importi riferiti alle singole strutture;
  • eccesso di potere per difetto dei presupposti, in quanto l’ASL non avrebbe dimostrato il superamento del tetto di spesa, né lo avrebbe comunicato tempestivamente secondo le clausole contrattuali; sarebbe inoltre violato l’onere probatorio gravante sull’amministrazione;
  • lesione dell’affidamento, per il ritardo ritenuto ingiustificato nella rideterminazione degli importi.

Il Ministero della salute, nella relazione trasmessa il 13 marzo 2024, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Verifica preliminare della ricevibilità

La Sezione ha rilevato la necessità di verificare la tempestività del ricorso, poiché la deliberazione risulta notificata, secondo la dichiarazione dei ricorrenti, il 29 giugno 2023, mentre il ricorso è stato notificato il 26 novembre 2023. È stato precisato che non trova applicazione la sospensione feriale dei termini.

I ricorrenti devono quindi trasmettere la prova della notificazione della deliberazione. Qualora non forniscano tempestivamente tale prova, il ricorso sarà considerato notificato alla data dichiarata dagli stessi ricorrenti.

Questione di giurisdizione

La Sezione ha ritenuto necessario approfondire preliminarmente anche la giurisdizione. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con ordinanza n. 32259 del 21 novembre 2023, hanno affermato la giurisdizione ordinaria in una controversia relativa a una deliberazione di definizione della RTU, valorizzando il fatto che le censure riguardavano le modalità e i tempi della regressione tariffaria, non i provvedimenti a monte che avevano stabilito la regressione e i criteri di calcolo.

Secondo le Sezioni Unite, in tale prospettiva l’ASL non agisce nell’esercizio di poteri autoritativi, ma compie atti paritetici incidenti sul corrispettivo spettante alla struttura accreditata, sulla base di meccanismi previsti dal rapporto contrattuale. Anche il richiamo alla violazione dell’affidamento e all’onere della prova è stato considerato indicativo della natura patrimoniale e contrattuale della controversia.

La Sezione osserva tuttavia che tali considerazioni giustificherebbero senz’altro la giurisdizione ordinaria quando siano impugnate soltanto le intimazioni di pagamento a valle della regressione. Diversa può essere la valutazione quando l’impugnazione riguardi direttamente, anche soltanto, la deliberazione di definizione della RTU.

Necessità dell’integrazione istruttoria

La giurisprudenza successiva non è univoca: il parere richiama, in senso favorevole alla giurisdizione amministrativa, Consiglio di Stato, sez. V, 23 giugno 2025, n. 5418, e, in senso favorevole alla giurisdizione ordinaria, T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 2 agosto 2024, n. 4526.

La deliberazione impugnata richiama varie deliberazioni della Giunta regionale, a partire dalla deliberazione n. 2451 del 1° agosto 2003, che avrebbero introdotto e aggiornato il meccanismo della RTU. Tuttavia, non risulta esplicitato quali criteri siano stati utilizzati per determinare il contributo di ciascuna struttura al superamento del tetto di spesa fissato per la singola branca o macroarea.

Per questa ragione la Sezione ha disposto l’acquisizione di ulteriori elementi, necessari a stabilire la natura dell’attività amministrativa svolta e, conseguentemente, la giurisdizione competente. Il Ministero deve chiarire:

  • il fondamento giuridico specifico del meccanismo della RTU;
  • la fonte dei criteri di riparto tra le singole strutture;
  • il rapporto tra tali criteri e la deliberazione di definizione della RTU;
  • se la deliberazione impugnata sia meramente attuativa di criteri fissati a monte, se disponga di margini discrezionali nella loro applicazione oppure se stabilisca essa stessa i criteri, eventualmente sulla base dell’attività del tavolo tecnico.

Devono inoltre essere trasmesse la deliberazione della Giunta regionale n. 2451 del 1° agosto 2003 e le deliberazioni regionali che definiscono in generale il meccanismo della RTU applicato nell’anno 2011.

Adempimenti e rinvio

Il Ministero deve provvedere entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione del parere, previa interlocuzione, ove necessario, con la Regione Campania e con l’ASL Napoli 3 Sud. La relazione integrativa deve essere previamente comunicata alle altre parti, cui deve essere assegnato un termine non inferiore a dieci giorni per osservazioni o controdeduzioni.

Entro lo stesso termine i ricorrenti devono trasmettere la prova della notifica del ricorso straordinario. La Sezione ha disposto che il parere sia comunicato anche alla Regione Campania e all’ASL Napoli 3 Sud e ha rinviato la trattazione dell’affare a una successiva adunanza.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDecadenza e tardivitàDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentale

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