Salta al contenuto
Interpello

Risposta n. 474 del 7/11/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia ritiene che il rimborso per mancato guadagno giornaliero sia un provento sostitutivo di reddito di lavoro autonomo, quindi imponibile e da fatturare con ritenuta d’acconto del 20%; l’Ente deve operare la ritenuta, rilasciare la Certificazione Unica e presentare il Modello 770. Le spese sostenute per l’attività devono essere fatturate insieme al compenso e non vanno riaddebitate come costo deducibile dal professionista.

Trattamento fiscale del rimborso per mancato guadagno giornaliero e delle spese ai professionisti volontari impiegati in attività di protezione civile in eventi calamitosi

Il quesito

La Regione chiede se i tecnici professionisti volontari debbano emettere fattura o altro documento per il rimborso del mancato guadagno giornaliero e se l’Ente debba applicare la ritenuta d’acconto del 20% e presentare il Modello 770; inoltre, chiede il trattamento fiscale dei rimborsi spese di vitto, alloggio e viaggio.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia conferma che il rimborso per mancato guadagno giornaliero corrisposto ai volontari lavoratori autonomi costituisce lucro cessante e reddito di lavoro autonomo, a prescindere dal fatto che l’attività volontaria rientri o meno nella professione svolta. Conseguentemente va emessa fattura con evidenza della ritenuta, l’Ente applica la ritenuta del 20% ai sensi dell’art. 25 del DPR 600/1973, rilascia la Certificazione Unica e trasmette il Modello 770. Quanto alle spese documentate, l’Agenzia afferma che devono essere fatturate unitamente al compenso e che, per effetto dell’art. 54, comma 5, TUIR, le spese sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.

Trattamento fiscale del rimborso per mancato guadagno ai professionisti volontari in protezione civile

L’interpello riguarda il regime fiscale dei rimborsi riconosciuti a tecnici professionisti che, a titolo volontario, svolgono attività di ricognizione preliminare dei danni in occasione di eventi sismici. La Regione chiede chiarimenti sulla documentazione da emettere, sulle ritenute da applicare e sugli adempimenti dichiarativi connessi.

Fattispecie e contesto

La Regione ha approvato uno schema di convenzione con gli Ordini e Collegi professionali territoriali per individuare professionisti disponibili, su base volontaria, a prestare attività nell’ambito della protezione civile. Ai professionisti sono riconosciuti:

  • il rimborso per mancato guadagno giornaliero, ai sensi dell’articolo 9, comma 10, del d.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194, parametrato alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e con limite di euro 103,29 al giorno;
  • il rimborso delle spese documentate di vitto, alloggio e viaggio secondo il d.P.C.M. 8 luglio 2014, allegato A.

La liquidazione dei rimborsi avverrà sulla base dei parametri di cui agli articoli 39 e 40 del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, Codice della protezione civile.

Quesito della Regione

L’Ente chiede se, per le attività svolte dai professionisti:

  • il rimborso per mancato guadagno giornaliero debba essere fatturato o documentato con altro titolo;
  • debba essere applicata la ritenuta d’acconto del 20%;
  • debbano essere effettuati i successivi adempimenti fiscali, incluso il Modello 770;
  • quale sia il trattamento dei rimborsi spese documentati, sia se aggiuntivi rispetto al rimborso per mancato guadagno sia se corrisposti da soli.

Soluzione interpretativa proposta dalla Regione

La Regione ritiene che la prestazione sia riconducibile al lavoro autonomo, anche se svolta in ambito volontaristico. Di conseguenza, il rimborso per mancato guadagno sarebbe un provento sostitutivo di reddito di lavoro autonomo, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del TUIR, e quindi il professionista dovrebbe emettere fattura ai sensi dell’articolo 21 del d.P.R. n. 633/1972, con esposizione della ritenuta d’acconto; l’Ente dovrebbe operare la ritenuta e presentare il Modello 770.

Per i rimborsi di spese documentate, la Regione distingue due ipotesi:

  • se il rimborso è aggiuntivo rispetto a quello per mancato guadagno, dovrebbe essere fatturato nello stesso documento ed essere assoggettato a IVA, perché rilevante ai fini del reddito professionale;
  • se è l’unico rimborso percepito, non avrebbe natura reddituale e non dovrebbe essere fatturato.

La Regione aggiunge che, se il rimborso per mancato guadagno è riconosciuto a un lavoratore autonomo che svolge un’attività volontaria estranea alla propria professione, il provento dovrebbe qualificarsi come reddito diverso ex articoli 6, comma 2, e 67, comma 1, TUIR, senza obbligo di fatturazione, ma con rilascio di ricevuta e applicazione della ritenuta. In tale sola ipotesi, la Regione ritiene non dovuta l’IRAP per mancanza del requisito dell’abitualità.

Normativa richiamata dall’Agenzia

L’Agenzia richiama innanzitutto l’articolo 9, comma 10, del d.P.R. n. 194/2001, vigente ratione temporis, che riconosce ai volontari lavoratori autonomi impegnati in attività di protezione civile, su richiesta, il rimborso per il mancato guadagno giornaliero nei limiti previsti. Tale disposizione è stata abrogata dall’articolo 48, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 1/2018, ma il contenuto è sostanzialmente riprodotto dall’articolo 39, comma 5, del Codice della protezione civile.

Viene inoltre richiamato l’articolo 6, comma 2, del TUIR, secondo cui i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, e le indennità risarcitorie che sostituiscono redditi perduti, assumono la stessa natura reddituale del reddito sostituito. L’Agenzia precisa che tale norma rende imponibili le somme che sostituiscono mancati guadagni, mentre restano fuori dall’imposizione le somme che risarciscono un danno emergente.

Sul piano degli adempimenti fiscali, l’Agenzia richiama:

  • l’articolo 21 del d.P.R. n. 633/1972 per l’emissione della fattura;
  • l’articolo 25 del d.P.R. n. 600/1973 per la ritenuta del 20% a titolo di acconto;
  • l’articolo 4 del d.P.R. n. 322/1998 per la Certificazione Unica;
  • l’articolo 54, comma 5, TUIR, come modificato, in tema di spese relative all’esecuzione dell’incarico e loro trattamento nel lavoro autonomo.

Soluzione interpretativa dell’Agenzia

L’Agenzia afferma che il rimborso per il mancato guadagno giornaliero costituisce, per espressa previsione normativa, un provento sostitutivo del reddito perduto, quindi lucro cessante. La qualificazione non dipende dal fatto che l’attività volontaria rientri o meno nella professione abituale del soggetto: anche se il professionista presta un’attività diversa da quella ordinaria, il rimborso resta sostitutivo del reddito e, dunque, imponibile come reddito di lavoro autonomo.

Ne deriva che:

  • il professionista deve emettere fattura ai sensi dell’articolo 21 del d.P.R. n. 633/1972;
  • nella fattura deve essere evidenziata la ritenuta a titolo di acconto dell’IRPEF;
  • l’Ente erogatore deve operare la ritenuta del 20% ex articolo 25 del d.P.R. n. 600/1973;
  • l’Ente deve rilasciare la Certificazione Unica e presentare il Modello 770.

Trattamento dei rimborsi spese

Quanto alle spese documentate sostenute dal professionista nello svolgimento dell’attività, l’Agenzia chiarisce che esse devono essere sempre fatturate unitamente al compenso, in quanto rientrano nell’ambito del reddito di lavoro autonomo. Richiamando l’articolo 54, comma 5, TUIR, precisa inoltre che le spese relative all’esecuzione di un incarico e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.

In pratica, i professionisti non devono riaddebitare tali spese in fattura al committente e non possono considerarle costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo.

Conclusioni operative

L’interpello chiarisce che il rimborso per mancato guadagno giornaliero riconosciuto ai volontari lavoratori autonomi in attività di protezione civile non è un rimborso neutro, ma un compenso sostitutivo imponibile. Per questo motivo, esso va trattato come reddito di lavoro autonomo con obbligo di fatturazione, ritenuta d’acconto e relativi adempimenti del sostituto d’imposta. Le spese documentate seguono il medesimo regime di fatturazione e non assumono autonoma rilevanza come compensi in natura per il professionista.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.