Cassazione Penale, Ordinanza n. 01237/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione di primo grado di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione. Il fatto contestato consisteva nell'introduzione abusiva, con plurimi accessi non correlati a esigenze d'ufficio e riferiti a interessi privati, nel sistema telematico delle banche dati in uso alla Guardia di Finanza presso cui l'imputato prestava servizio, in continuazione. Con l'unico motivo di ricorso si denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto valorizzare gli elementi di fatto dedotti nell'atto di appello e pervenire, ictu oculi, a una pronuncia assolutoria anziché limitarsi a confermare la prescrizione. In sostanza si invocava l'applicazione dell'art. 129 c.p.p. per l'evidenza dell'innocenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse in realtà una censura di merito, fondata su doglianze di fatto non deducibili in sede di legittimità, e che la Corte d'appello avesse già fornito motivazione adeguata nell'escludere la possibilità di proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p., poiché dalle risultanze non emergeva in modo univoco e ictu oculi una causa assolutoria. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 615-ter c.p.
secondo comma, n. 1, e terzo comma
La condotta contestata integra l'accesso abusivo a un sistema informatico, aggravato nelle forme richiamate nel capo di imputazione, per plurimi accessi non giustificati da esigenze d'ufficio e con finalità private.
art. 81, comma 2, c.p.
artt. 81, secondo comma, 615-ter, secondo comma, n. 1, e terzo comma, cod. pen.
La pluralità di accessi è stata contestata in continuazione, quale unico disegno criminoso.
art. 129 c.p.p.
Il proscioglimento immediato è precluso quando dalle risultanze non emerga ictu oculi una causa assolutoria e la tesi difensiva richieda una rivalutazione del fatto.
art. 616 c.p.p.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano in una diversa lettura del materiale probatorio o in una rivalutazione del fatto, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua e non manifesta illogicità.
- La declaratoria di non doversi procedere per prescrizione non impedisce il controllo sull'eventuale proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p.; tuttavia tale proscioglimento è possibile solo se la causa assolutoria risulti evidente, univoca e immediatamente percepibile dagli atti.
- Quando le risultanze processuali non consentono un'evidenza assolutoria ictu oculi, la Corte può limitarsi a confermare l'estinzione del reato senza affrontare una piena valutazione di merito sulla responsabilità.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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