Cassazione Civile, Ordinanza n. 06921/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia non riguarda il merito dell'indennizzo, già definito con precedente ordinanza, ma un autonomo procedimento di correzione di errore materiale ex art. 391-bis c.p.c. La società controricorrente, tramite i propri difensori, ha chiesto la correzione dell'ordinanza n. 10079/2025 perché, pur avendo la Corte liquidato le spese di legittimità a carico del Ministero, aveva omesso di disporne la distrazione in favore degli avvocati antistatari, richiesta formulata nel controricorso. Il Ministero non ha svolto difese nel procedimento di correzione.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'ordinanza n. 10079/2025, ritenendo effettivamente omessa la pronuncia sulla distrazione delle spese. Ha disposto l'inserimento, nella motivazione e nel dispositivo dell'ordinanza corretta, delle parole che attribuiscono le spese liquidate ai procuratori antistatari della società. Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese del procedimento di correzione, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui nel procedimento di correzione ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c. non vi è soccombenza e quindi non possono essere poste spese a carico di una parte, anche se questa si opponga all'istanza.
Norme richiamate
art. 5-ter L. 24 marzo 2001, n. 89
è la norma richiamata nel procedimento presupposto di equa riparazione, quale base dell'opposizione ministeriale al decreto che aveva riconosciuto l'indennizzo
art. 391-bis c.p.c.
consente il procedimento autonomo di correzione degli errori materiali dell'ordinanza della Corte di cassazione
art. 287 c.p.c.
assieme agli artt. 288 e 391-bis c.p.c. regola il procedimento di correzione degli errori materiali
art. 288 c.p.c.
richiamato come norma sul procedimento di correzione degli errori materiali
art. 91 c.p.c.
non è applicabile al procedimento di correzione, perché manca una vera soccombenza
Cass. Sez. U, sentenza n. 29432 del 14/11/2024
"Nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., neppure nell'ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all'istanza di rettifica"
afferma il principio decisivo sulla natura del procedimento di correzione e sull'impossibilità di porre spese a carico di una parte per mancanza di soccombenza
Massime di principio
- Nel procedimento di correzione di errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., la Corte può emendare l'errore omissivo o materiale inserendo nel provvedimento le formule necessarie a rendere conforme il dispositivo alla volontà già espressa.
- Se nel provvedimento originario vi è stata omissione della distrazione delle spese, la correzione è ammissibile quando dagli atti risulti che la relativa richiesta era stata tempestivamente formulata e che l'omissione sia meramente materiale.
- Il procedimento di correzione ha natura sostanzialmente amministrativa e non comporta soccombenza in senso processuale; pertanto, non si liquidano spese neppure se la parte non richiedente partecipa al contraddittorio e si oppone all'istanza.
- Ai fini della distrazione delle spese, l'omissione della relativa statuizione nel dispositivo può essere emendata con correzione dell'ordinanza, ove la volontà decisoria sia desumibile dal complesso del provvedimento e dalle richieste di parte.
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