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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20287/2022 del 23/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce dall'azione proposta da due proprietari di un appartamento sovrastante nei confronti della società proprietaria dell'unità sottostante, poi cancellata dal registro delle imprese, per ottenere la demolizione di un manufatto in legno e vetri realizzato sul balcone e ritenuto lesivo della veduta in appiombo. La Corte d'appello aveva confermato la condanna alla demolizione, qualificando la pretesa come tutela della veduta disciplinata dall'art. 907 c.c. Il ricorrente, già socio unico e liquidatore della società, ha impugnato la sentenza deducendo nullità per violazione degli artt. 101, 112 e 183 c.p.c. e violazione o falsa applicazione degli artt. 906 e 907 c.c.: in sintesi, sosteneva che la domanda attorea fosse stata qualificata erroneamente e che, trattandosi di veduta laterale assimilabile alla veduta in appiombo, dovesse applicarsi l'art. 906 c.c., con distanza minima di 75 cm e non di 3 metri. Contestava inoltre che la decisione avesse pronunciato su una domanda non proposta, perché la specificazione della lesione sarebbe stata tardiva. I controricorrenti hanno resistito sostenendo la correttezza della qualificazione della domanda e la riconducibilità del caso all'art. 907 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il complesso delle censure, osservando che la veduta in appiombo è regolata dall'art. 907 c.c., non dall'art. 906 c.c., e che il manufatto descritto in causa costituiva una struttura stabile, in legno e vetri, idonea a compromettere il diritto di veduta senza necessità di una totale occlusione. Ha inoltre richiamato l'orientamento per cui l'erronea interpretazione di domande ed eccezioni non integra violazione di legge censurabile ex art. 360, n. 3, c.p.c., ma semmai un vizio di motivazione nei limiti consentiti. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come parametro della denunciata nullità processuale per asserita decisione su questione non adeguatamente introdotta o discussa.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude che nel caso vi sia stata violazione di tale principio.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza processuale sulla tardività/specificazione della domanda.

  • art. 906 c.c.

    La Corte chiarisce che disciplina le vedute laterali od oblique e non è applicabile alla veduta in appiombo oggetto della causa.

  • art. 907 c.c.

    È ritenuto la norma applicabile alla veduta in appiombo; la Corte ribadisce che tutela il diritto del proprietario a esercitare la veduta fino alla base dell'edificio e a opporsi a costruzioni che la pregiudichino.

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1, n. 3; comma 1, n. 5; art. 360-bis, n. 1

    L'erronea interpretazione di domande ed eccezioni non si denuncia come violazione di legge ex n. 3, ma al più come vizio motivazionale nei limiti del n. 5; il filtro ex art. 360-bis, n. 1, consente la declaratoria di inammissibilità quando il ricorso si ponga contro un orientamento consolidato.

  • art. 360-bis c.p.c.

    La Corte lo utilizza come base per l'inammissibilità del ricorso ritenuto inconsistente rispetto a un orientamento giurisprudenziale consolidato.

  • art. 334 c.p.c.

    Richiamato incidentalmente in relazione agli effetti della declaratoria di inammissibilità.

  • art. 348-bis c.p.c.

    Richiamato incidentalmente nel ragionamento sul filtro di inammissibilità.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    comma 1-quater; comma 1-bis

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La qualificazione giuridica della domanda e l'interpretazione delle allegazioni processuali non si censurano di regola come violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., ma soltanto nei limiti in cui sia deducibile un vizio di motivazione secondo il paradigma del giudizio di legittimità.
  • La veduta in appiombo del proprietario del piano sovrastante è tutelata dall'art. 907 c.c.; la disciplina delle vedute laterali od oblique di cui all'art. 906 c.c. non è estensibile a tale fattispecie.
  • La lesione del diritto di veduta non richiede una totale occlusione: è sufficiente la realizzazione di un manufatto dotato di stabilità apprezzabile, idoneo a pregiudicare concretamente l'esercizio della veduta.
  • Nel giudizio di cassazione, il ricorso è inammissibile quando si risolva in una critica manifestamente infondata rispetto a un orientamento giurisprudenziale consolidato, specie in presenza del filtro ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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