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Ordinanza

Ordinanza n. 1029/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601523

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Puglia - Lecce, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino)

Prevale il privato

La controversia

La persona fisica ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR che aveva rigettato la domanda cautelare. Il testo non specifica l’atto amministrativo impugnato in primo grado né i motivi di illegittimità dedotti; si limita a rilevare che i motivi di ricorso necessitano dell’approfondimento proprio della fase di merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare nei sensi e nei limiti indicati in motivazione, senza disporre la sospensione o l’annullamento di uno specifico atto amministrativo. Ha ritenuto che i motivi necessitassero di approfondimento nel merito davanti al TAR e che le esigenze cautelari dell’appellante potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Ha quindi ordinato alla segreteria di trasmettere l’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, quando le esigenze cautelari siano adeguatamente tutelabili mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, di disporre tale fissazione in luogo di una diversa misura cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato a tutela dei dati personali particolari della parte interessata, ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, quando i motivi dedotti richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria propria della fase cautelare, il giudice può tutelare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito davanti al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
  • L’accoglimento della domanda cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. può consistere nella trasmissione degli atti al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza necessità di disporre la sospensione dell’atto impugnato o altra misura cautelare tipica.
  • La compensazione delle spese della fase cautelare è giustificata quando il giudice accoglie la domanda cautelare mediante una misura organizzatoria di sollecita trattazione, senza definire nel merito la controversia.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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