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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23177/2024 del 27/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dalla notificazione di una cartella di pagamento emessa per omesso versamento parziale di IVA regolarmente dichiarata. Il giudice d’appello aveva ritenuto la notifica nulla o inesistente perché l’atto era stato consegnato al portiere dell’edificio e non era stata inviata la raccomandata informativa prevista, secondo la CTR, in caso di notifica ex art. 60, lett. b-bis, d.P.R. n. 600/1973. Agenzia delle entrate e agente della riscossione hanno proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi, che: 1) la notificazione a mezzo posta effettuata direttamente dall’ufficio/agente della riscossione e ricevuta dal portiere è valida secondo le regole del servizio postale ordinario, senza necessità della raccomandata informativa; 2) comunque, l’eventuale vizio della notifica sarebbe stato sanato dalla tempestiva impugnazione della cartella da parte del contribuente. L’agente della riscossione ha inoltre lamentato omessa pronuncia sulla sanatoria del vizio.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia delle entrate e i motivi primo e terzo del ricorso incidentale dell’agente della riscossione, assorbendo il secondo motivo incidentale. Ha cassato la sentenza della CTR del Lazio e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto corretta la notificazione a mezzo posta eseguita direttamente dall’agente della riscossione e ha affermato che, comunque, l’eventuale mancanza della raccomandata informativa non determina inesistenza della notifica ma, al più, nullità sanabile con la tempestiva impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Norma richiamata come base della cartella emessa per controllo automatizzato e omesso versamento di IVA dichiarata.

  • art. 60, lett. b-bis), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La Corte richiama la disposizione solo per escludere che, nelle modalità di notifica in concreto adottate, fosse necessaria la raccomandata informativa prevista per certe ipotesi di notificazione.

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Consente la notificazione degli atti della riscossione; nel caso concreto, la Corte lo interpreta nel senso che la notifica a mezzo posta effettuata direttamente dall’agente della riscossione segue le regole del servizio postale ordinario.

  • art. 14 L. 20 dicembre 1982, n. 890

    Dopo la modifica richiamata dalla Corte, per la notificazione diretta a mezzo posta degli atti finanziari si applicano le norme del servizio postale ordinario e non quelle della legge stessa.

  • art. 139 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per sostenere la validità della consegna al portiere secondo le regole delle notificazioni presso il domicilio.

  • art. 156 c.p.c.

    La Corte afferma che un eventuale vizio della notificazione è sanato dalla tempestiva impugnazione, con effetti ex tunc.

  • art. 160 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla nullità della notificazione, non alla sua inesistenza.

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato per la rilevanza dell’impugnazione della cartella nel processo tributario e per la sanatoria del vizio di notifica.

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato in relazione alla tempestività dell’impugnazione, rilevante ai fini della sanatoria del vizio notificatorio.

  • art. 372 c.p.c.

    Citato per l’acquisizione documentale in cassazione relativa ai domicili dei difensori.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma sul procedimento camerale in cassazione richiamata per la memoria depositata.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Parametro dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Parametro del motivo incidentale per omessa pronuncia su fatto decisivo.

  • Cass. S.U. n. 14916 del 20/07/2016

    Richiamata per affermare che la mancata raccomandata informativa non integra inesistenza della notifica, ma semmai nullità.

  • Cass. S.U. n. 23620 del 28/09/2018

    Richiamata per la sanatoria con effetti ex tunc della nullità della notificazione in caso di tempestiva impugnazione.

  • Cass. n. 20625 del 31/08/2017

    Richiamata a sostegno della sanatoria del vizio di notifica per effetto dell’impugnazione tempestiva.

Massime di principio

  • Quando l’ufficio finanziario o l’agente della riscossione effettua notificazione diretta a mezzo posta degli atti da notificare al contribuente, si applicano le regole del servizio postale ordinario e non quelle della disciplina speciale sulla notifica postale, salvo diversa previsione espressa.
  • La consegna della raccomandata al portiere, nell’ambito della notificazione diretta a mezzo posta, non richiede necessariamente l’invio della raccomandata informativa previsto per altre modalità di notificazione.
  • L’omissione della raccomandata informativa non comporta inesistenza della notificazione, ma al più nullità, con conseguente applicabilità della sanatoria se il destinatario propone tempestivamente impugnazione.
  • Ai fini della validità della notificazione dell’impugnazione, l’elezione di domicilio presso lo studio del procuratore ha funzione prevalentemente identificativa della sede del difensore; se la notifica è comunque pervenuta al difensore domiciliatario, il vizio formale non è di per sé idoneo a paralizzare l’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

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