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Sentenza

Sentenza n. 430/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento -del decreto della Prefettura di Fermo assunto al prot n. -OMISSIS- del 10.2.2023, notificato in data 13.2.2023, che ha imposto al ricorrente il divieto di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti; -del decreto della Questura di Fermo assunto al prot. CAT. -OMISSIS- n. 03/2023 del 7.3.2023, notificato al ricorrente il 14.3.2023, avente ad oggetto la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia n. -OMISSIS- rilasciata il 12.8.2019; -di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale comunque lesivo degli interessi di parte ricorrente.

Giustizia amministrativa202300183

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti e revoca questorile della licenza di porto di fucile per uso caccia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio di detenzione di armi e la revoca questorile della licenza di porto di fucile, deducendo, con un unico articolato motivo, violazione degli artt. 11, 38 e 43 T.U.L.P.S., dell'art. 20 della l. n. 110/1975 e dell'art. 27, comma 2, Cost., nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, errore sui presupposti, travisamento e ingiustizia manifesta. I provvedimenti erano stati adottati dopo il furto di due fucili detenuti in un armadio di legno collocato nel garage dell'abitazione. Il ricorrente sosteneva che le proprie dichiarazioni rese al momento della denuncia fossero state erroneamente verbalizzate quanto alla visibilità delle chiavi dell'armadio e che l'Amministrazione non avesse considerato la sua precedente condotta irreprensibile, il contesto familiare e sociale, il fatto che le armi non fossero state smarrite né lasciate nella disponibilità di minori o incapaci, la circostanza che il furto fosse avvenuto nell'abitazione e il successivo acquisto di una cassa blindata più ampia. Deduceva inoltre che la normativa non imponesse l'uso di armadi blindati o sistemi antifurto e valorizzava l'estinzione per oblazione del procedimento penale per omessa custodia delle armi.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento di 1.500 euro di spese di lite. Ha ritenuto legittimo il divieto prefettizio, fondato sul potere cautelare e preventivo previsto dall'art. 39 T.U.L.P.S., e legittima la revoca questorile, adottata ai sensi degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S., in ragione della sopravvenuta inaffidabilità del titolare. Il giudice ha escluso il dedotto travisamento, rilevando che il verbale della denuncia orale, sottoscritto dal ricorrente e proveniente da un pubblico ufficiale, fa piena prova fino a querela di falso quanto alle dichiarazioni e all'attestazione della posizione visibile delle chiavi. In ogni caso, anche prescindendo dalla visibilità delle chiavi, le stesse dichiarazioni dimostravano che i fucili erano custoditi da circa sei mesi in un armadio di legno collocato in uno spazio accessibile dal garage, con le chiavi nello stesso ambiente; tale condotta integrava negligenza, imperizia e imprudenza incompatibili con il livello di affidabilità richiesto. L'art. 20, comma 1, l. n. 110/1975 impone infatti una custodia assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica, senza che sia necessario prescrivere uno specifico sistema di sicurezza: rileva l'omessa adozione delle minime cautele esigibili secondo l'ordinaria diligenza. Il giudizio dell'autorità di pubblica sicurezza è prognostico, ampiamente discrezionale e volto a prevenire anche rischi potenziali; non richiede l'accertamento di un effettivo abuso delle armi. La precedente condotta irreprensibile, il contesto personale, il successivo acquisto di una cassa blindata, il furto subito e l'estinzione del reato per oblazione non eliminavano il comportamento storico negligente né impedivano la sua valutazione ai fini dell'affidabilità. Sono state quindi respinte anche le censure di difetto di istruttoria e motivazione.

Norme richiamate

  • art. 11 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate [...] a chi non può provare la sua buona condotta. Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

    La revoca della licenza è legittima quando sopravvengono circostanze indicative della perdita, anche parziale, dei requisiti di buona condotta e affidabilità.

  • art. 39 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti [...] alle persone ritenute capaci di abusarne.

    Attribuisce al Prefetto un potere cautelare e preventivo, ampiamente discrezionale, esercitabile sulla base di una ragionevole previsione di uso improprio o di custodia inadeguata delle armi, anche senza un abuso già verificatosi.

  • art. 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi [...] a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.

    Il porto d'armi non costituisce un diritto e richiede una verifica rigorosa dell'affidabilità del titolare e dell'assenza di rischi anche potenziali di abuso.

  • art. 20, comma 1, l. 18 aprile 1975, n. 110

    La custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica.

    Impone al detentore di adottare misure e presidi improntati a particolare attenzione, prudenza e scrupolo, idonei a impedire che le armi divengano disponibili a terzi o pericolose per la sicurezza pubblica; non impone necessariamente uno specifico sistema, ma esige almeno le cautele minime dell'ordinaria diligenza.

  • art. 2699 codice civile

    Il verbale della denuncia, quale atto pubblico, documenta le dichiarazioni ricevute dal pubblico ufficiale nei limiti della sua provenienza e formazione.

  • art. 2700 codice civile

    L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

    L'attestazione del verbale circa la posizione visibile delle chiavi non può essere contestata nel giudizio amministrativo con una mera allegazione di errore o lapsus, ma soltanto mediante querela di falso.

  • art. 10 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Le osservazioni procedimentali del privato non imponevano all'Amministrazione di aderire alla ricostruzione alternativa dei fatti, ritenuta smentita dall'atto pubblico e dagli ulteriori elementi istruttori.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali nella pubblicazione della pronuncia.

Massime di principio

  • Il divieto prefettizio di detenzione di armi e la revoca della licenza di porto d'armi sono misure cautelari e preventive, fondate su un giudizio prognostico ampiamente discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza; non è necessario dimostrare un effettivo abuso, essendo sufficiente una ragionevole previsione, assistita da attendibile verosimiglianza, del rischio di abuso o di custodia inadeguata.
  • Poiché il porto e la detenzione di armi costituiscono eccezioni al generale divieto di portare o detenere armi e non diritti assoluti, nella ponderazione degli interessi prevalgono le esigenze di sicurezza e incolumità pubblica, sicché il requisito di affidabilità del privato deve essere accertato secondo criteri particolarmente rigorosi.
  • L'obbligo di custodia previsto dall'art. 20, comma 1, l. n. 110/1975 non impone necessariamente l'adozione di uno specifico dispositivo, quale un armadio blindato o un sistema antifurto, ma richiede comunque tutte le cautele minime esigibili secondo l'ordinaria diligenza, idonee a impedire l'accesso di terzi alle armi.
  • La custodia di armi in un contenitore collocato in un luogo accessibile a terzi, con le relative chiavi lasciate nello stesso ambiente, può integrare negligenza, imperizia e imprudenza sufficienti a fondare il giudizio di inaffidabilità e l'adozione delle misure interdittive, anche se il furto sia stato commesso da ignoti e non vi sia stato un uso abusivo delle armi.
  • La causa di estinzione del reato per oblazione non elimina il fatto storico e non impedisce all'autorità amministrativa di valutarlo, in funzione preventiva, ai fini del giudizio di affidabilità necessario per la detenzione e il porto di armi.
  • Le attestazioni contenute in un atto pubblico circa i fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale fanno piena prova fino a querela di falso e non possono essere superate nel giudizio amministrativo mediante la mera allegazione di un errore materiale o di un lapsus.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaAutotutela
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

Testo integrale

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