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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22914/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello ritenuta difettosa per violazione di norme processuali: si deduceva errata applicazione dell'art. 591, lett. c), c.p.p., con riferimento all'art. 581 c.p.p. vigente all'epoca e all'art. 597 c.p.p. Il ricorrente sosteneva che, per l'epoca di proposizione dell'appello, dovessero ritenersi estinti per prescrizione entrambi i reati contestati e che l'appello dovesse devolvere al giudice di secondo grado anche l'esame del capo b) per connessione tra i due capi, identità delle parti e richiesta di assoluzione; citava inoltre la testimonianza del Ripari a favore della propria tesi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse già motivatamente escluso la connessione tra capo a) (occupazione dell'appartamento di via Rosaccio) e capo b) (pretesa di pagamento di una presunta fornitura di merci), e che non fossero stati prodotti motivi specifici di impugnazione relativi al capo b). Ha confermato quindi l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di specificità dei motivi e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. (In sede di merito d'appello era già stata dichiarata estinta per prescrizione la fattispecie a) e confermata la responsabilità per la fattispecie b) con pena di 1 anno e 4 mesi e multa di euro 800,00, con statuizioni civili confermate).

Norme richiamate

  • art. 591, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamato nella prospettazione del ricorrente come norma collegata alle modalità di impugnazione; la Corte ha ritenuto che l'eccezione di inammissibilità per difetto di specificità rientri nell'ambito applicativo delle norme sull'appello e sui relativi vizi di motivazione.

  • art. 581, cod. proc. pen. (vigente all'epoca dell'appello)

    Norma richiedente la specificità dei motivi di appello; la Corte ha confermato che, anche prima della novella del 2017, il principio della specificità era consolidato in giurisprudenza e a pena di inammissibilità l'impugnante doveva enunciare e argomentare i rilievi criticati.

  • art. 597, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente nel quadro delle norme processuali sull'impugnazione; la Consulta della Corte ha ritenuto comunque non fondato il motivo perché il punto decisivo era il difetto di specificità dell'appello rispetto al capo b).

  • Legge 23 giugno 2017, n. 103 (modifica art. 581 c.p.p.)

    La Corte osserva che la novella non ha introdotto una modifica sostanziale rispetto al principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità: il requisito della specificità dei motivi di impugnazione era già richiesto a pena di inammissibilità.

  • Artt. 56 e 629 c.p.

    Norme sostanziali riferite al capo b) della rubrica (reato confermato in appello); richiamate nella descrizione del contenuto della sentenza d'appello che ha condannato l'imputato per il capo b).

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)

    "L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici..."

    Principio richiamato come consolidato: l'onere di specificità dei motivi grava sull'impugnante in misura proporzionale alla specificità con cui le ragioni della decisione impugnata sono esposte; giustifica la declaratoria di inammissibilità per difetto di specificità.

Massime di principio

  • L'appello (e di conseguenza il ricorso per cassazione) richiede specificità e argomentazione dei motivi: motivi generici o non specificamente riferiti a parti della decisione risultano inammissibili.
  • La mera coincidenza temporale di proposizione dell'appello non trasferisce automaticamente al giudice d'appello la cognizione di capi non specificamente impugnati; la connessione fra reati va dimostrata e motivata.
  • La modifica normativa dell'art. 581 c.p.p. nel 2017 non ha mutato il principio consolidato secondo il quale la specificità dei motivi è requisito di ammissibilità: il principio di "tempus regit actum" non tutela argomentazioni inesistenti o non puntuali.
  • In caso di inammissibilità per difetto di specificità il ricorrente può essere condannato alle spese e ad una somma a titolo di ammenda: è quindi cruciale articolare e motivare distintamente i rilievi rispetto a ciascun capo di imputazione.
  • Quando il giudice di merito ha motivatamente escluso la connessione tra più fatti, il ricorrente deve contestare specificamente tale valutazione per ottenere che il giudice d'appello riesamini la materia nel suo complesso.

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