Cassazione Penale, Sentenza n. 5895/2022 del 21/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., avendo valutato profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (con richiamo alla Corte Cost. 13/06/2000, n.186), ha imposto il versamento di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Procida era stato condannato dal GUP del Tribunale di Brindisi (14/09/2019) per rapina impropria e danneggiamento, uniti per continuazione, commessi a Savelletri il 27/09/2018. Ha proposto ricorso per cassazione personale avverso la conferma della condanna da parte della Corte d'Appello di Lecce. La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché si trattava di un "ricorso personale", in violazione dell'art. 613 co. 1 c.p.p. così come modificato dall'art. 1 co. 63 della legge n. 103/2017.
Norme richiamate
art. 613 c.p.p.
Il ricorso per cassazione proposto in forma "personale" quando la normativa lo vieta è inammissibile; la Corte ha applicato l'art. 613, tenendo conto della modifica introdotta dalla legge n. 103/2017.
legge n. 103/2017, art. 1 co. 63
Modifica normativa che ha inciso sui requisiti e sulle forme di proposizione del ricorso per cassazione (ha reso inammissibili talune modalità di ricorso personale), richiamata dalla Corte per motivare l'inammissibilità.
art. 616 c.p.p.
Consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento di una somma a titolo di sanzione/ammenda quando, valutati i profili di colpa, l'inammissibilità deriva da comportamento colposo o censurabile; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000,00.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Giurisprudenza costituzionale richiamata in relazione alla valutazione della colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; usata come parametro interpretativo per l'applicazione dell'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- I ricorsi per cassazione devono rispettare forma, termini e requisiti di rappresentanza stabiliti dalla legge: se presentati in modalità espressamente vietata (es. 'personale' quando la normativa lo impedisce) sono inammissibili.
- L'inammissibilità del ricorso comporta non solo il rigetto, ma anche la condanna alle spese processuali; se dall'atto emerge negligenza o colpa, può essere applicata una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Prima di proporre ricorso in Cassazione è fondamentale verificare le modifiche normative (es. legge n. 103/2017) che disciplinano chi e come può proporre il ricorso; l'assenza di tali requisiti rende il ricorso privo di esito.
- La Corte valuta caso per caso l'eventuale colpa del ricorrente nella scelta o forma dell'impugnazione: un ricorso improprio o manifestamente inammissibile può essere sanzionato anche per scorrettezza o superficialità.
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