Sentenza del 18/12/2019 n. 33654 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Lombardia, che aveva parzialmente accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate rideterminando la percentuale di ricarico applicabile ai fini IRES, IRAP e IVA. Il principale motivo riguardava l'ordinanza con cui la CTR aveva corretto la percentuale di ricarico dall'84% all'89% ai sensi dell'art. 287 c.p.c. La società sosteneva che tale modifica non correggesse un semplice errore materiale, ma alterasse il contenuto sostanziale e concettuale della decisione. Gli ulteriori motivi riguardavano l'utilizzo della mancata contestazione durante la verifica, l'accertamento presuntivo e l'insufficienza della motivazione della sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo illegittima la correzione effettuata dalla CTR. Dalla sentenza originaria emergeva infatti che il giudice aveva consapevolmente individuato nell'84% la percentuale di ricarico applicabile, sulla base della media tra il dato dell'Ufficio e quello prospettato dalla società. Il passaggio all'89% non costituiva quindi la rettifica di un errore materiale, ma una modifica sostanziale della decisione, non consentita tramite il procedimento di correzione ex art. 287 c.p.c. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza è stata cassata e la causa rinviata alla CTR Lombardia, sezione di Brescia, in diversa composizione, per una nuova valutazione e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 287 c.p.c.
La procedura di correzione degli errori materiali
La procedura consente di correggere errori materiali o di calcolo, ma non può essere utilizzata per modificare il contenuto logico, valutativo o concettuale della decisione. Nel caso concreto, la sostituzione dell'84% con l'89% ha inciso sulla sostanza della pronuncia e non era quindi correggibile ai sensi della norma.
Art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dalla società con riferimento all'utilizzabilità, nell'accertamento tributario, della mancata contestazione di determinati elementi durante la verifica.
Art. 51 del D.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato in relazione ai poteri di accertamento in materia IVA e all'utilizzo degli elementi acquisiti dall'Amministrazione finanziaria.
Art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato con riferimento all'accertamento analitico-induttivo fondato su presunzioni e alla necessità di considerare anche gli ulteriori elementi forniti dal contribuente.
Art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per contestare l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza tributaria.
Massime di principio
- La correzione dell'errore materiale può riguardare soltanto errori evidenti di scrittura, trascrizione o calcolo, ricavabili dal contenuto complessivo della decisione senza rivalutare il ragionamento del giudice.
- Se la modifica incide sulla percentuale, sull'importo o su un altro elemento determinante della decisione e richiede una nuova valutazione dei fatti o dei criteri adottati, non si tratta di errore materiale: occorre un'impugnazione, non un'ordinanza di correzione.
- Per stabilire se vi sia un errore materiale bisogna confrontare dispositivo, motivazione e parte narrativa della sentenza. Se il dato originario è coerente con il percorso argomentativo del giudice, la sua sostituzione successiva è normalmente illegittima.
- Quando una sentenza viene cassata per un vizio procedurale o motivazionale, la causa può essere rinviata al giudice di merito in diversa composizione per una nuova valutazione; gli altri motivi possono essere dichiarati assorbiti.
- In caso di accertamento basato su percentuali di ricarico e presunzioni, il giudice deve valutare complessivamente gli elementi dell'accertamento e le prove contrarie offerte dal contribuente, motivando adeguatamente la scelta della percentuale applicata.
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