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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/2015

Regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle sorgenti luminose e abroga il regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rivede integralmente l’etichettatura energetica delle sorgenti luminose, sostituendo il precedente sistema con una scala da A a G e imponendo nuovi obblighi di informazione per fornitori, distributori e vendite online. Definisce in modo molto tecnico l’ambito delle "sorgenti luminose" e disciplina il calcolo della classe energetica, la documentazione tecnica, la scheda prodotto, le modalità di esposizione dell’etichetta e le verifiche di conformità. Sono previste numerose esclusioni per applicazioni specialistiche e per determinati prodotti o contesti d’uso. È inoltre fissato un riesame della Commissione entro il 25 dicembre 2024.

Etichettatura energetica delle sorgenti luminose e obblighi informativi correlati, con nuova scala di efficienza da A a G e abrogazione del precedente regime per lampade e apparecchi d’illuminazione.

Ambito di applicazione

Si applica alle sorgenti luminose, con o senza unità di alimentazione integrata, incluse quelle immesse sul mercato come parte di un prodotto contenitore, nonché ai fornitori, ai distributori e alle piattaforme di hosting su Internet che consentono la vendita online. Restano escluse le sorgenti luminose elencate nell’allegato IV, punti 1 e 2, e quelle di cui al punto 3 dell’allegato IV sono soggette solo ai requisiti specifici dell’allegato V, punto 4. Il regolamento si applica nell’Unione ed è direttamente applicabile negli Stati membri a decorrere, in via generale, dal 1° settembre 2021; la banca dati dei prodotti per la scheda informativa si applica dal 1° maggio 2021. Il regolamento delegato (UE) n. 874/2012 è abrogato, con alcune disposizioni abrogate già dal 25 dicembre 2019.

Etichettatura energetica delle sorgenti luminose

Il regolamento delegato (UE) 2019/2015 integra il regolamento (UE) 2017/1369 introducendo un nuovo sistema di etichettatura energetica per le sorgenti luminose. La finalità è favorire il risparmio energetico mediante un’informazione standardizzata, aggiornata al progresso tecnologico, e sostituire il precedente regime del regolamento delegato (UE) n. 874/2012.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle sorgenti luminose, con o senza unità di alimentazione integrata, comprese quelle commercializzate come parte di un prodotto contenitore. Coinvolge inoltre fornitori, distributori e piattaforme di hosting su Internet che consentono la vendita di tali prodotti. Restano escluse le sorgenti luminose di cui all’allegato IV, punti 1 e 2; per quelle del punto 3 dell’allegato IV operano solo i requisiti specifici dell’allegato V, punto 4.

Definizione di "sorgente luminosa" e nozioni tecniche rilevanti

L’articolo 2 contiene una definizione molto tecnica di "sorgente luminosa", basata su criteri di emissione, cromaticità, flusso luminoso e tecnologia utilizzata. Sono incluse, tra le altre, tecnologie a incandescenza, fluorescenza, scarica ad alta intensità, LED e OLED; sono invece escluse talune componenti come die LED, pacchetti LED, parti non rimovibili ai fini della verifica e altri elementi tecnici indicati espressamente.

L’allegato I amplia il lessico con definizioni per sorgenti a tensione di rete e non, sorgenti direzionali e non direzionali, sorgenti connesse, sorgenti a colori variabili, sorgenti ad alta luminanza, parti per il controllo dell’illuminazione, parti senza funzioni di illuminazione e numerosi parametri di prestazione, tra cui flusso luminoso utile, potenza in modo acceso, standby, sfarfallio ed effetto stroboscopico.

Obblighi dei fornitori

Ai sensi dell’articolo 3, i fornitori devono:

  • apporre sull’imballaggio delle sorgenti luminose vendute come prodotti autonomi un’etichetta conforme all’allegato III;
  • inserire nella banca dati dei prodotti i dati della scheda informativa di cui all’allegato V;
  • rendere disponibile la scheda informativa in formato cartaceo su richiesta del distributore;
  • inserire nella banca dati la documentazione tecnica di cui all’allegato VI;
  • indicare la classe energetica nei messaggi pubblicitari visivi e nel materiale tecnico-promozionale, anche online;
  • mettere a disposizione dei distributori etichetta elettronica e scheda informativa elettronica conformi agli allegati III e V;
  • fornire, su richiesta del distributore e per il riscalaggio, etichette stampate sotto forma di adesivo delle stesse dimensioni dell’etichetta esistente.

Per i prodotti contenitori, i fornitori devono inoltre fornire le informazioni sulle sorgenti luminose contenute e, su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato, spiegare come rimuoverle senza danno permanente.

La classe di efficienza energetica è definita conformemente all’allegato II.

Obblighi dei distributori

L’articolo 4 impone ai distributori di garantire che:

  • nel punto vendita, ogni sorgente luminosa non inserita in un prodotto contenitore esponga l’etichetta fornita dal produttore;
  • nelle vendite a distanza siano resi disponibili etichetta e scheda informativa;
  • i messaggi pubblicitari visivi e il materiale tecnico-promozionale riportino classe energetica e gamma delle classi di efficienza energetica;
  • le etichette nei punti vendita siano sostituite dalle etichette riscalate entro diciotto mesi dall’applicazione del regolamento.

Vendite a distanza su Internet e hosting

L’articolo 5 disciplina i prestatori di servizi di hosting ai sensi della direttiva 2000/31/CE che consentono la vendita online di sorgenti luminose. Essi devono consentire l’esposizione dell’etichetta elettronica e della scheda informativa elettronica fornite dal distributore, in prossimità del prezzo e secondo le regole dell’allegato VIII, e informare il distributore dell’obbligo di esposizione.

L’allegato VIII detta regole dettagliate sulla visualizzazione dell’etichetta e della scheda informativa, anche mediante visualizzazione annidata, con requisiti di accessibilità, leggibilità, collocazione vicino al prezzo e testo alternativo.

Metodo di calcolo della classe energetica

L’allegato II stabilisce che la classe di efficienza energetica si determina in base all’efficacia totale di rete ηTM, calcolata come rapporto tra flusso luminoso utile dichiarato Φuse e consumo di potenza dichiarato Pon, moltiplicato per il fattore FTM applicabile:

  • ηTM = (Φuse/Pon) × FTM.

Le classi vanno da A a G secondo soglie prestabilite. I fattori FTM differiscono a seconda che la sorgente sia direzionale o non direzionale e a tensione di rete o meno.

Informazioni di prodotto e documentazione tecnica

L’allegato V disciplina la scheda informativa del prodotto da inserire nella banca dati, con dati sul fornitore, sul modello e su numerosi parametri tecnici: tipo di sorgente, tecnologia di illuminazione, direzionalità, tensione di rete, eventuale connessione, regolabilità, consumo in modo acceso, flusso luminoso, temperatura di colore, potenza standby, IRC, dimensioni, distribuzione spettrale e, per i LED/OLED, parametri aggiuntivi come R9, fattore di sopravvivenza, mantenimento del flusso luminoso, fattore di sfasamento, coerenza dei colori, sfarfallio ed effetto stroboscopico.

L’allegato VI precisa il contenuto della documentazione tecnica, che deve comprendere i dati dichiarati e misurati, i calcoli effettuati, i riferimenti alle norme applicate, le condizioni di prova, le impostazioni di controllo di riferimento e le precauzioni per montaggio, installazione, manutenzione e prova.

Informazioni per prodotti contenitori

Quando la sorgente luminosa è immessa sul mercato all’interno di un prodotto contenitore, l’allegato V richiede che la documentazione tecnica identifichi chiaramente la sorgente e la sua classe energetica. Inoltre, nel manuale d’uso o nel libretto di istruzioni deve figurare la dicitura: «Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <X>», con la sostituzione della classe effettiva. Se le sorgenti sono più di una, la formula può essere plurale o ripetuta per ciascuna.

Esclusioni ed esenzioni

L’allegato IV prevede esenzioni molto ampie per sorgenti specificamente collaudate e approvate per usi specialistici, ad esempio:

  • impianti radiologici e di medicina nucleare;
  • situazioni di emergenza;
  • mezzi e apparecchiature di difesa civile o militare;
  • veicoli, rimorchi e sistemi soggetti a normative settoriali;
  • macchine mobili non stradali;
  • aeromobili civili;
  • veicoli ferroviari;
  • equipaggiamento marittimo;
  • dispositivi medici e diagnostici in vitro.

Sono inoltre escluse diverse categorie di prodotti e applicazioni, tra cui display elettronici, sorgenti in cappe da cucina, sorgenti in prodotti a batteria, sorgenti per biciclette e altri veicoli non automobili, nonché applicazioni di spettroscopia e fotometria.

Per alcune applicazioni speciali ulteriori, le sorgenti rientranti nel campo di applicazione del regolamento sono comunque esentate, ad esempio per segnalazione, cattura e proiezione di immagini, uso UV intenso, germicida, disinfezione o cattura di insetti, produzione di ozono, simbiosi corallo-Zooxanthellae, abbronzatura, orticoltura e opere d’arte originali LED/OLED inferiori a 10 esemplari.

Verifica della conformità e vigilanza del mercato

L’articolo 7 rinvia alla procedura di verifica dell’allegato IX. Le autorità nazionali verificano prima una singola unità e poi un campione di 10 unità, con tolleranze specifiche per ciascun parametro. Le tolleranze ammesse si applicano solo alle verifiche delle autorità e non possono essere utilizzate dal fornitore per compilare i valori dichiarati.

Se i valori dichiarati, quelli in etichetta o scheda e quelli misurati non rispettano i criteri dell’allegato IX, il modello e tutti i modelli equivalenti indicati nella documentazione tecnica sono considerati non conformi. Per determinare se un prodotto è una sorgente luminosa, le autorità confrontano direttamente i parametri di definizione senza applicare tolleranze.

Riesame, abrogazione ed entrata in applicazione

La Commissione deve riesaminare il regolamento entro il 25 dicembre 2024, anche per valutare classi di efficienza, metodi di valutazione per le sorgenti nei prodotti contenitori e possibili profili di economia circolare.

Il regolamento delegato (UE) n. 874/2012 è abrogato dal 1° settembre 2021, salvo alcune disposizioni abrogate già dal 25 dicembre 2019. Il nuovo regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica dal 1° settembre 2021; l’obbligo relativo all’inserimento nella banca dati dei prodotti della scheda informativa si applica dal 1° maggio 2021.

Indicazione pratica per operatori e professionisti

Per gli operatori economici il regolamento comporta un adeguamento sia documentale sia grafico: classificazione del prodotto, dati tecnici, banche dati, packaging, etichette in negozio e online, oltre a specifiche cautele per i prodotti contenitori e per i modelli esenti. Per avvocati e commercialisti, i punti più sensibili sono la corretta qualificazione del prodotto, la gestione degli obblighi lungo la filiera, la conformità delle informazioni precontrattuali e pubblicitarie, e la prova tecnica necessaria per sostenere eventuali esenzioni o dichiarazioni di equivalenza.

Disposizioni principali

Oggetto, definizioni e campo di applicazione

Il regolamento disciplina l’etichettatura delle sorgenti luminose, con o senza unità di alimentazione integrata, e la relativa fornitura di informazioni supplementari. L’articolo 2 fornisce definizioni dettagliate di sorgente luminosa, unità di alimentazione, prodotto contenitore e di numerosi parametri tecnici e di classificazione; l’allegato I aggiunge definizioni specifiche per gli allegati.

Obblighi dei fornitori

I fornitori devono apporre l’etichetta sull’imballaggio delle sorgenti luminose vendute come prodotti indipendenti, inserire nella banca dati dei prodotti la scheda informativa e la documentazione tecnica, fornire la scheda in formato cartaceo su richiesta del distributore, rendere disponibili etichetta e scheda in formato elettronico, e riportare la classe energetica in pubblicità e materiale tecnico-promozionale. Per i prodotti contenitori devono fornire le informazioni sulle sorgenti luminose contenute e, su richiesta delle autorità, le istruzioni per rimuoverle senza danno.

Obblighi dei distributori e vendite a distanza

I distributori devono esporre l’etichetta nel punto vendita, fornire etichetta e scheda nelle vendite a distanza, e indicare classe energetica e gamma di classi nei messaggi pubblicitari visivi e nel materiale tecnico-promozionale. Le etichette sui prodotti in negozio devono essere sostituite con quelle riscalate entro diciotto mesi dall’applicazione del regolamento.

Vendite online e piattaforme di hosting

Le piattaforme di hosting che consentono la vendita di sorgenti luminose via Internet devono permettere l’esposizione dell’etichetta elettronica e della scheda informativa in prossimità del prezzo e informare il distributore dell’obbligo di esposizione. L’etichetta e la scheda devono essere presentate secondo specifiche regole per visualizzazione annidata e accessibilità.

Metodo di calcolo della classe energetica

La classe energetica è determinata sulla base dell’efficacia totale di rete ηTM = (Φuse/Pon) × FTM, con classi A-G definite nell’allegato II. I fattori FTM variano a seconda che la sorgente sia direzionale o non direzionale e a tensione di rete o meno.

Documentazione tecnica, scheda prodotto e informazioni aggiuntive

L’allegato V stabilisce il contenuto della scheda informativa del prodotto da inserire nella banca dati, comprensivo di parametri generali, parametri specifici per LED/OLED e dichiarazioni di equivalenza. Sono previsti inoltre obblighi informativi per i prodotti contenitori e per il sito web del fornitore, inclusi le impostazioni di controllo di riferimento, istruzioni di smontaggio delle parti accessorie, compatibilità con regolatori d’intensità e raccomandazioni di smaltimento.

Verifica e vigilanza del mercato

Gli Stati membri devono usare la procedura di verifica dell’allegato IX. Sono previste tolleranze specifiche per i parametri misurati, applicabili solo dalle autorità di vigilanza del mercato e non dal fornitore. Se il modello non supera le verifiche, è considerato non conforme insieme ai modelli equivalenti indicati nella documentazione tecnica.

Esenzioni

L’allegato IV elenca esenzioni per sorgenti luminose specificamente collaudate e approvate per impieghi quali radiologia, emergenza, difesa civile o militare, veicoli e sistemi soggetti a specifiche normative settoriali, macchine mobili non stradali, aeromobili, materiale rotabile ferroviario, equipaggiamento marittimo e dispositivi medici. Sono inoltre esclusi display elettronici, alcune sorgenti in cappe da cucina, prodotti a batteria, biciclette e altri veicoli non automobili, oltre a usi scientifici e applicazioni specialistiche.

Riesame, abrogazione ed entrata in applicazione

La Commissione deve riesaminare il regolamento entro il 25 dicembre 2024, anche in relazione all’economia circolare. Il regolamento (UE) n. 874/2012 è abrogato dal 1° settembre 2021, con alcune parti abrogate dal 25 dicembre 2019. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1° settembre 2021, salvo l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), applicabile dal 1° maggio 2021.

Come è indicizzato

Materieetichettatura energeticaefficienza energeticavigilanza del mercatocommercio elettronicodiritto dei consumatori

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