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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/386

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/386 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che stabilisce le norme relative alla suddivisione dei contingenti tariffari per taluni prodotti agricoli inclusi nell'elenco dell'OMC riferito all'Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione e ai titoli di importazione rilasciati e ai diritti di importazione assegnati nel quadro di tali contingenti tariffari

Normativa europea32019R0386

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento attua, per numerosi contingenti tariffari agricoli OMC, la ripartizione tra Unione europea a 27 e Regno Unito conseguente al recesso britannico, sostituendo i quantitativi originari con i nuovi volumi disponibili per l’UE. Disciplina inoltre la sorte dei titoli di importazione e dei diritti già rilasciati o assegnati prima della data di applicazione della suddivisione, distinguendo tra titoli emessi nel Regno Unito e negli altri Stati membri. Infine, introduce una modifica puntuale al regolamento (UE) n. 1085/2010 per creare un contingente autonomo separato di fecola di manioca.

Regole di attuazione per la suddivisione dei contingenti tariffari agricoli tra Unione europea a 27 e Regno Unito, con disciplina dei titoli di importazione e dell’adeguamento di alcuni contingenti specifici.

Ambito di applicazione

Si applica ai contingenti tariffari per taluni prodotti agricoli inclusi nell’elenco OMC riferito all’Unione, come suddivisi dal regolamento (UE) 2019/216 a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione. Riguarda gli operatori che importano nell’ambito di tali contingenti, le autorità di rilascio dei titoli di importazione degli Stati membri e del Regno Unito, e i contingenti gestiti sia con il metodo d’esame simultaneo sia con il metodo del primo arrivato, primo servito. Si applica dal momento in cui si applica l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Sono previste regole specifiche per i periodi contingentali già iniziati alla data di applicazione della suddivisione e per i titoli trasferiti a operatori stabiliti nel Regno Unito.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/386 della Commissione

Il regolamento attua, sul piano operativo, la ripartizione dei contingenti tariffari agricoli dell’OMC tra Unione europea a 27 e Regno Unito conseguente al recesso di quest’ultimo dall’Unione. La disciplina è adottata in attuazione del regolamento (UE) 2019/216 e mira a garantire certezza del diritto, continuità gestionale dei contingenti e corretta allocazione dei diritti di importazione.

Finalità e contesto normativo

Il provvedimento si fonda sull’articolo 187, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dà esecuzione alla ripartizione dei contingenti tariffari prevista dal regolamento (UE) 2019/216. I considerando evidenziano tre esigenze principali: tradurre in nuovi quantitativi i contingenti interessati, disciplinare la sorte dei titoli di importazione già emessi o dei diritti già assegnati, e assicurare trasparenza per gli operatori, anche nei casi in cui il periodo contingentale sia già in corso al momento della decorrenza della nuova disciplina.

Suddivisione dei contingenti tariffari

L’articolo 1 stabilisce che i contingenti tariffari per taluni prodotti agricoli inclusi nell’elenco OMC riferito all’Unione sono ripartiti tra Unione e Regno Unito. La ripartizione distingue tra:

  • contingenti gestiti secondo il metodo d’esame simultaneo, i cui nuovi quantitativi per l’UE a 27 sono riportati nell’allegato I;
  • contingenti gestiti secondo il metodo del "primo arrivato, primo servito", i cui nuovi quantitativi per l’UE a 27 sono riportati nell’allegato II.

I quantitativi previsti nei regolamenti di apertura richiamati negli allegati sono sostituiti dai nuovi quantitativi risultanti dalla suddivisione.

Regola transitoria per i contingenti con periodo già iniziato

Per i contingenti il cui periodo contingentale inizia prima della data in cui si applica l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216 e termina dopo tale data, il regolamento introduce una regola speciale. In tali casi la suddivisione si effettua applicando la percentuale dell’UE a 27 ai quantitativi ancora disponibili dopo l’ultima assegnazione. Per i contingenti gestiti con il metodo d’esame simultaneo, la quota così ottenuta non può comunque superare i quantitativi indicati nella terza colonna dell’allegato I, tenendo conto di quanto già assegnato in Stati membri diversi dal Regno Unito prima della data di applicazione.

Ai fini della trasparenza, la Commissione deve pubblicare entro due giorni lavorativi dalla data di applicazione i quantitativi disponibili per ciascun contingente interessato mediante comunicazione sul web.

Titoli di importazione e diritti già rilasciati o assegnati

L’articolo 2 disciplina la validità nell’Unione dei diritti e degli obblighi derivanti da titoli di importazione e diritti di importazione già rilasciati o assegnati prima della data di applicazione della suddivisione.

Per i titoli rilasciati e i diritti assegnati dalle autorità del Regno Unito:

  • i diritti e gli obblighi decadono nell’Unione al momento in cui si applica l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216.

Per i titoli rilasciati e i diritti assegnati da autorità di Stati membri diversi dal Regno Unito:

  • i diritti e gli obblighi restano validi nell’Unione.

Tuttavia, se tali titoli sono stati trasferiti, prima della data di applicazione, a operatori stabiliti nel Regno Unito, i diritti e gli obblighi decadono nell’Unione alla medesima data. La disciplina conferma inoltre l’applicazione delle norme dell’Unione su diritti, obblighi e cauzioni, salvo i casi legati ai titoli e ai diritti provenienti dalle autorità britanniche.

Contingente separato per la fecola di manioca

L’articolo 3 interviene sul regolamento (UE) n. 1085/2010 creando un nuovo contingente tariffario annuo autonomo per la fecola di manioca, classificata al codice NC 1108 14 00. Il nuovo numero d’ordine è 09.0135, l’origine è "tutti i paesi terzi", il quantitativo è pari a 500 tonnellate e il dazio applicabile è il dazio NPF in vigore diminuito di 100 EUR/t.

La scelta serve a separare la quota di 500 tonnellate prevista dall’accordo con la Thailandia, che per ragioni gestionali era stata aggiunta al contingente OMC 09.0132, da quella oggetto della ripartizione connessa al recesso del Regno Unito.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dalla data in cui si applica l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Dati operativi di rilievo per gli operatori

Gli allegati I e II contengono l’elenco analitico dei contingenti interessati, con i rispettivi numeri d’ordine, il regolamento di apertura, il nuovo quantitativo per l’UE a 27 e la quota percentuale di riferimento. Per i professionisti è particolarmente rilevante verificare, caso per caso, il metodo di gestione del contingente, il nuovo ammontare disponibile, l’eventuale presenza di regole transitorie per periodi già iniziati e la validità dei titoli eventualmente detenuti o trasferiti a soggetti stabiliti nel Regno Unito.

Disposizioni principali

Suddivisione dei contingenti tariffari

L’articolo 1 suddivide tra Unione e Regno Unito i contingenti tariffari per taluni prodotti agricoli inclusi nell’elenco OMC riferito all’Unione. I quantitativi ripartiti per i contingenti gestiti con il metodo d’esame simultaneo sono indicati nell’allegato I, mentre quelli gestiti con il metodo del "primo arrivato, primo servito" sono indicati nell’allegato II. I quantitativi dei regolamenti di apertura elencati negli allegati sono sostituiti dai nuovi quantitativi indicati nella terza colonna dei medesimi allegati.

Regola transitoria per periodi contingentali già iniziati

Se il periodo contingentale inizia prima della data di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216 e termina dopo tale data, la suddivisione avviene applicando la percentuale dell’UE a 27 ai quantitativi ancora disponibili dopo l’ultima assegnazione. Per i contingenti gestiti secondo il metodo d’esame simultaneo, i quantitativi suddivisi non possono superare quelli indicati nella terza colonna dell’allegato I, tenendo conto dei quantitativi già assegnati in Stati membri diversi dal Regno Unito prima della data di applicazione. Entro due giorni lavorativi da tale data, la Commissione pubblica sul web i quantitativi disponibili per ciascun contingente interessato.

Titoli di importazione rilasciati o diritti assegnati nel Regno Unito

L’articolo 2 stabilisce che i diritti e gli obblighi derivanti dai titoli di importazione rilasciati e dai diritti di importazione assegnati dalle autorità del Regno Unito decadono nell’Unione nel momento in cui si applica l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216. I diritti e gli obblighi derivanti da titoli rilasciati o diritti assegnati da autorità di Stati membri diversi dal Regno Unito restano invece validi nell’Unione. Tuttavia, se tali titoli sono stati trasferiti, prima della data di applicazione, a operatori stabiliti nel Regno Unito, i diritti e gli obblighi decadono nell’Unione a tale data.

Titoli trasferiti e applicazione delle regole UE residue

Il regolamento chiarisce che, salvo i casi relativi a titoli rilasciati o diritti assegnati dalle autorità del Regno Unito, continuano ad applicarsi le norme dell’Unione sui diritti e obblighi derivanti dai titoli di importazione e dai diritti di importazione, incluse quelle sulle cauzioni. Viene inoltre disciplinata la validità dei titoli trasferiti a operatori stabiliti nel Regno Unito, ai fini dell’esclusione di tali operatori dalle importazioni nel quadro dei contingenti UE a decorrere dalla data di applicazione della suddivisione.

Contingente autonomo separato per fecola di manioca

L’articolo 3 modifica il regolamento (UE) n. 1085/2010 aggiungendo un nuovo numero d’ordine 09.0135 per la fecola di manioca (NC 1108 14 00) originaria di tutti i paesi terzi, con un contingente tariffario annuo di 500 tonnellate e dazio pari al dazio NPF in vigore diminuito di 100 EUR/t. Tale contingente separa la quota di 500 tonnellate, precedentemente inclusa ai fini gestionali nel contingente OMC 09.0132, da quella oggetto della suddivisione conseguente al recesso del Regno Unito.

Entrata in vigore e decorrenza

L’articolo 4 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applichi dalla data in cui si applica l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comunecontingenti tariffariimportazionicommercio internazionalerecesso del regno unito

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