Regolamento (UE) 2019/2014
Regolamento delegato (UE) 2019/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione e la direttiva 96/60/CE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento sostituisce il previgente quadro di etichettatura energetica per lavatrici domestiche e lavasciuga domestiche, introducendo etichette aggiornate, una scala da A a G e nuove regole informative per vendite tradizionali, a distanza e online. Disciplina obblighi per fornitori, distributori e piattaforme di hosting, nonché metodi di misurazione, procedura di verifica e requisiti per la documentazione tecnica e la scheda prodotto. Abroga dal 1o marzo 2021 il regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 e la direttiva 96/60/CE, prevedendo però regole transitorie per il passaggio al nuovo sistema.
Etichettatura energetica e informazioni di prodotto per lavatrici per uso domestico e lavasciuga biancheria per uso domestico, con nuova scala da A a G e regole per vendita fisica e online.
Ambito di applicazione
Si applica alle lavatrici per uso domestico e alle lavasciuga biancheria per uso domestico alimentate dalla rete elettrica, comprese le versioni da incasso e, in certi casi, anche quelle che possono essere alimentate a batteria. Restano escluse: (i) le macchine rientranti nella direttiva 2006/42/CE; (ii) le lavatrici e lavasciuga domestiche a batteria collegabili alla rete solo tramite convertitore AC/CC venduto separatamente; (iii) le lavatrici domestiche con capacità nominale inferiore a 2 kg e le lavasciuga domestiche con capacità nominale di lavaggio pari o inferiore a 2 kg. Le regole valgono in tutti gli Stati membri e, per espressa menzione, anche ai fini SEE; alcune disposizioni transitorie decorrono dal 25 dicembre 2019 e l’applicazione generale dal 1o marzo 2021.
Etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico
Il regolamento delegato (UE) 2019/2014 aggiorna il regime di etichettatura energetica per lavatrici domestiche e lavasciuga domestiche, in attuazione del regolamento (UE) 2017/1369. La revisione risponde all’esigenza di una migliore differenziazione tra prodotti, di un’informazione più chiara per i consumatori e di un maggiore stimolo al miglioramento dell’efficienza energetica, idrica e delle prestazioni funzionali.
Ambito di applicazione
L’atto si applica alle lavatrici per uso domestico e alle lavasciuga biancheria per uso domestico alimentate dalla rete elettrica, comprese le versioni da incasso e anche quelle che possono essere alimentate pure a batteria, se comunque rientranti nella definizione normativa. Sono escluse le macchine soggette alla direttiva 2006/42/CE, le apparecchiature a batteria collegabili alla rete solo tramite convertitore AC/CC venduto separatamente, nonché i modelli sotto soglia di capacità: lavatrici domestiche con capacità nominale inferiore a 2 kg e lavasciuga domestiche con capacità nominale di lavaggio pari o inferiore a 2 kg.
Il regolamento si applica in modo uniforme in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile. Le disposizioni generali si applicano dal 1o marzo 2021, mentre alcune norme transitorie e alcune obbligazioni informative anticipano la decorrenza al 25 dicembre 2019 e, per taluni obblighi di etichetta e scheda, al 1o novembre 2020.
Definizioni e struttura tecnica del sistema
L’articolo 2 e l’allegato I contengono definizioni tecniche essenziali per l’applicazione del sistema: alimentazione da rete, lavatrice automatica, lavatrice e lavasciuga domestiche, modelli da incasso, modelli multicestello, capacità nominale, programmi di prova, ciclo di lavaggio, ciclo di asciugatura, ciclo continuo, modo spento, stand-by, avvio ritardato, indice di efficienza energetica, efficacia di risciacquo e contenuto di umidità residua/finale.
Le definizioni sono rilevanti perché il regolamento si fonda su una misurazione standardizzata del programma eco 40-60 per le lavatrici e per il ciclo di lavaggio delle lavasciuga, e sul ciclo di lavaggio e asciugatura per il ciclo completo delle lavasciuga. La disciplina tecnica è completata dagli allegati II, IV e X.
Obblighi dei fornitori
I fornitori devono garantire che ogni prodotto sia accompagnato dall’etichetta energetica conforme all’allegato III, o all’allegato X per i modelli multicestello. Devono inoltre inserire nella banca dati dei prodotti i parametri della scheda informativa di prodotto e la documentazione tecnica richiesta, nonché mettere a disposizione dei distributori l’etichetta elettronica e la scheda informativa elettronica.
Su richiesta del distributore, la scheda informativa deve essere fornita anche in formato cartaceo. I fornitori devono inoltre assicurare che i messaggi pubblicitari visivi e il materiale tecnico-promozionale, compreso quello su Internet, riportino la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi figuranti sull’etichetta, secondo le prescrizioni degli allegati VII e VIII.
La classe di efficienza energetica e la classe di emissione di rumore aereo sono determinate secondo l’allegato II e calcolate secondo l’allegato IV.
Obblighi dei distributori, vendita a distanza e fiere
I distributori devono esporre l’etichetta messa a disposizione dal fornitore nei punti vendita, comprese le fiere. Per gli apparecchi da incasso, l’etichetta deve essere visibile; per gli altri prodotti, va apposta sulla parte esterna anteriore o superiore.
Nelle vendite a distanza, comprese quelle su Internet, il distributore deve fornire etichetta e scheda informativa secondo le modalità degli allegati VII e VIII. I messaggi pubblicitari visivi e il materiale tecnico-promozionale devono includere la classe energetica e la gamma delle classi. Nelle televendite il consumatore deve essere informato della classe del prodotto, della gamma delle classi e della possibilità di consultare etichetta e scheda nella banca dati dei prodotti o di richiederne copia stampata.
Obblighi delle piattaforme Internet di hosting
Il regolamento disciplina espressamente le piattaforme di hosting che consentono la vendita di questi apparecchi. Tali soggetti devono permettere l’esposizione dell’etichetta elettronica e della scheda informativa elettronica del prodotto in prossimità del prezzo, secondo le regole dell’allegato VIII, e informare il distributore del relativo obbligo.
Il testo chiarisce che le piattaforme non sono responsabili dell’esattezza o del contenuto dell’etichetta e della scheda, pur richiamando, nei considerando, l’obbligo di intervento immediato in caso di non conformità quando ne vengano a conoscenza.
Classi di efficienza e parametri da comunicare
L’allegato II ridefinisce le classi energetiche da A a G per: lavatrici domestiche e ciclo di lavaggio delle lavasciuga; ciclo completo delle lavasciuga; classe di efficienza della centrifuga; classe di emissione di rumore aereo. Le soglie sono determinate mediante gli indici IEEW e IEEWD e mediante valori di contenuto di umidità residua e livelli sonori in centrifuga.
Le etichette, definite nell’allegato III, contengono il codice QR, il marchio o nome del fornitore, l’identificativo del modello, la scala A-G, la classe del prodotto, il consumo ponderato di energia per 100 cicli, la capacità nominale, il consumo ponderato di acqua, la durata del programma o del ciclo, la classe di efficienza della centrifuga e i dati sul rumore. Per le lavasciuga l’etichetta distingue i dati del ciclo completo e del ciclo di lavaggio.
Scheda informativa del prodotto e documentazione tecnica
L’allegato V disciplina la scheda informativa di prodotto da caricare nella banca dati dei prodotti. Per le lavatrici, la scheda include dati identificativi, capacità, dimensioni, indici di efficienza, consumi, temperatura massima, contenuto di umidità residua, velocità di centrifuga, classe di rumore, potenze nei modi a basso consumo, durata minima della garanzia e una specifica informazione se il prodotto è progettato per liberare ioni d’argento.
Per le lavasciuga, la scheda è più articolata e distingue i dati del ciclo di lavaggio e del ciclo di lavaggio e asciugatura, includendo capacità nominale e capacità di lavaggio, indici IEEW e IEEWD, indici di lavaggio e risciacquo, durata dei cicli, temperature, umidità residua/finale, velocità di centrifuga, classe di rumore e consumi in modo spento, stand-by, stand-by in rete e avvio ritardato.
L’allegato VI richiede una documentazione tecnica più ampia, con i valori dichiarati, i calcoli, i riferimenti alle norme armonizzate applicate, le altre specifiche tecniche eventualmente usate, i risultati dei calcoli e l’elenco dei modelli equivalenti. Se alcuni dati derivano da modelli equivalenti o da estrapolazioni, il fascicolo deve contenere anche i dettagli dei calcoli e la valutazione di accuratezza svolta dal fornitore.
Metodi di misurazione e formule
L’allegato IV stabilisce che i parametri devono essere misurati con metodi affidabili, accurati e riproducibili, preferibilmente secondo norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il programma eco 40-60 è il riferimento per la maggior parte dei parametri delle lavatrici e del ciclo di lavaggio delle lavasciuga; il ciclo di lavaggio e asciugatura è il riferimento per il ciclo completo delle lavasciuga.
Sono disciplinati i criteri per il calcolo di IEEW, IEEWD, consumi ponderati di energia e acqua, efficacia di lavaggio, efficacia di risciacquo, contenuto di umidità residua e finale, temperatura massima, rumore e potenze nei modi a consumo ridotto. Per le lavasciuga è prevista una regola specifica per la capacità nominale del ciclo di lavaggio e asciugatura, in particolare quando il ciclo non è continuo.
Procedura di verifica e tolleranze
L’allegato IX stabilisce la procedura di verifica da utilizzare in sede di sorveglianza del mercato. In una prima fase si verifica una singola unità; se i valori dichiarati o quelli riportati su etichetta/scheda risultano più favorevoli del consentito, il modello e i modelli equivalenti sono considerati non conformi. Se il problema riguarda invece la sola tolleranza di prova, l’autorità può testare tre unità supplementari e valutare la media aritmetica.
Le tolleranze ammesse sono puntualmente elencate e, tra l’altro, non possono essere usate dal fornitore per stabilire i valori dichiarati. Il regolamento vieta anche i modelli progettati per riconoscere di essere sottoposti a prova e modificare automaticamente le prestazioni per ottenere risultati più favorevoli.
Regole specifiche per i modelli multicestello
L’allegato X estende le regole degli allegati II e III ai modelli multicestello, con applicazione indipendente a ciascun cestello quando possibile e, se i cestelli operano solo simultaneamente nello stesso involucro, con calcoli aggregati sul complesso del prodotto. In tal caso capacità, consumi energetici e idrici, indici di efficienza, durata e altri parametri sono determinati secondo criteri speciali di somma o media ponderata.
Le informazioni obbligatorie nella scheda e nella documentazione tecnica devono essere presentate per tutti i cestelli interessati, e anche la procedura di verifica si applica al prodotto nel suo complesso, con tolleranze riferite a ciascun parametro determinato secondo l’allegato X.
Abrogazione, transizione ed entrata in vigore
Dal 1o marzo 2021 sono abrogati il regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 e la direttiva 96/60/CE. Per agevolare il passaggio al nuovo regime, dal 25 dicembre 2019 al 28 febbraio 2021 alcune schede prodotto possono essere rese disponibili nella banca dati dei prodotti in luogo del formato cartaceo, con obbligo di fornirle stampate su richiesta del distributore.
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto, prodotti interessati ed esclusioni
Il regolamento disciplina l’etichettatura energetica e la fornitura di informazioni di prodotto supplementari per lavatrici per uso domestico e lavasciuga biancheria per uso domestico alimentate dalla rete elettrica, incluse le versioni da incasso e, se del caso, quelle alimentabili anche a batteria. Sono escluse le macchine soggette alla direttiva 2006/42/CE, le apparecchiature a batteria collegabili alla rete solo tramite convertitore AC/CC venduto separatamente, nonché i modelli sotto soglia di capacità (inferiore a 2 kg per le lavatrici; 2 kg o meno di capacità nominale di lavaggio per le lavasciuga).
Definizioni rilevanti
Sono definite, tra le altre, alimentazione da rete elettrica, lavatrice automatica, lavatrice/lavasciuga per uso domestico, versioni da incasso, modelli multicestello, punto vendita, indice di efficienza energetica, programmi e cicli, capacità nominale, consumi ponderati di energia e acqua, classe di efficienza energetica, classe di emissione di rumore, modo spento, stand-by, rete, avvio ritardato e testo alternativo. Le definizioni tecniche di dettaglio per gli allegati sono contenute nell’allegato I.
Obblighi dei fornitori
I fornitori devono apporre l’etichetta conforme agli allegati III o X, inserire nella banca dati dei prodotti i parametri della scheda informativa del prodotto (allegato V) e la documentazione tecnica (allegato VI), mettere a disposizione dei distributori l’etichetta elettronica e la scheda elettronica del prodotto, e fornire su richiesta la scheda in formato stampato. Devono inoltre includere classe di efficienza energetica e gamma delle classi nei messaggi pubblicitari visivi e nel materiale tecnico-promozionale, compreso quello online, secondo gli allegati VII e VIII. La classe di efficienza energetica e la classe di emissione di rumore sono determinate negli allegati II e IV.
Obblighi dei distributori e regole per vendita fisica e a distanza
I distributori devono esporre l’etichetta nei punti vendita e alle fiere, sulla parte anteriore o superiore degli apparecchi non da incasso e in posizione chiaramente visibile per quelli da incasso. Nelle vendite a distanza e su Internet devono fornire etichetta e scheda informativa conformemente agli allegati VII e VIII. Anche i messaggi pubblicitari visivi e il materiale tecnico-promozionale devono indicare classe energetica e gamma delle classi; nelle televendite il cliente va informato delle classi energetiche, della gamma e della possibilità di consultare o richiedere copia stampata di etichetta e scheda.
Obblighi delle piattaforme Internet di hosting
I prestatori di servizi di hosting che consentono la vendita via Internet devono permettere l’esposizione dell’etichetta elettronica e della scheda informativa elettronica in prossimità del prezzo, secondo l’allegato VIII, e informare il distributore del relativo obbligo. Il regolamento precisa che tali soggetti non sono responsabili dell’esattezza o del contenuto dell’etichetta e della scheda, ferma la disciplina del commercio elettronico richiamata nel considerando 15.
Metodi di misurazione e calcolo
Le informazioni richieste devono essere ottenute con metodi di misurazione e calcolo affidabili, accurati e riproducibili, conformi allo stato dell’arte e, ove disponibili, alle norme armonizzate. L’allegato IV specifica l’uso del programma eco 40-60 per lavatrici e per il ciclo di lavaggio delle lavasciuga, e del ciclo di lavaggio e asciugatura per queste ultime, nonché i parametri da misurare (energia, acqua, durata, centrifuga, rumore, efficienza di lavaggio, risciacquo, temperature e consumi in modo spento/stand-by/avvio ritardato).
Classi di efficienza e parametri di etichetta
L’allegato II stabilisce le classi A-G per efficienza energetica, centrifuga e rumore, con soglie numeriche per gli indici IEEW e IEEWD e per le emissioni sonore in centrifuga. L’allegato III definisce il contenuto dell’etichetta per lavatrici e lavasciuga, inclusi QR code, marca, modello, consumo per 100 cicli, capacità, consumo acqua, durata, classe centrifuga, rumore e numero del regolamento. Per le lavasciuga l’etichetta riporta separatamente i dati del ciclo completo e del ciclo di lavaggio.
Scheda informativa del prodotto e documentazione tecnica
L’allegato V impone la scheda informativa del prodotto nella banca dati dei prodotti, con formato distinto per lavatrici e lavasciuga e con informazioni su capacità, dimensioni, indici di efficienza, consumi, temperature, rumore, potenze in modi a basso consumo, durata della garanzia e, se del caso, indicazioni supplementari. L’allegato VI richiede una documentazione tecnica più ampia, comprensiva dei valori dichiarati, dei calcoli effettuati, dei riferimenti alle norme armonizzate e dell’elenco dei modelli equivalenti.
Procedure di verifica e tolleranze di sorveglianza del mercato
L’allegato IX disciplina la verifica da parte delle autorità nazionali: si prova una singola unità, e in caso di esito non conforme sui parametri misurati si procede con tre unità supplementari. Sono previste tolleranze ammesse specifiche per energia, acqua, efficienza di lavaggio, risciacquo, durata, temperatura, umidità residua, velocità della centrifuga, potenza assorbita e rumore. Il modello e i modelli equivalenti sono non conformi anche se progettati per riconoscere la prova e alterare automaticamente le prestazioni durante il test.
Riesame, abrogazione e disciplina transitoria
La Commissione deve riesaminare il regolamento entro il 25 dicembre 2025, valutando in particolare ulteriori miglioramenti energetici e ambientali, l’opportunità di mantenere due scale per le lavasciuga, l’efficacia nel modificare i comportamenti dei consumatori e il contributo all’economia circolare. Il regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 e la direttiva 96/60/CE sono abrogati dal 1o marzo 2021. Tra il 25 dicembre 2019 e il 28 febbraio 2021 alcune schede prodotto possono essere inserite nella banca dati dei prodotti in luogo del formato cartaceo, su richiesta del distributore ove necessario.
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