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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/2016

Regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce un nuovo quadro di etichettatura energetica per gli apparecchi di refrigerazione, con classe da A a G, scheda informativa del prodotto e obblighi informativi anche per la vendita online. Aggiorna e sostituisce il precedente regolamento delegato del 2010, introducendo una scala riscalata e regole tecniche dettagliate per misurazione, calcolo e verifica di conformità. Prevede inoltre prescrizioni specifiche per frigoriferi cantina, apparecchi a bassa rumorosità, contenuti pubblicitari e banche dati dei prodotti. L'applicazione generale decorre dal 1° marzo 2021, con alcune anticipazioni transitorie dal 25 dicembre 2019 e dal 1° novembre 2020.

Etichettatura energetica e informazioni di prodotto per gli apparecchi di refrigerazione alimentati da rete elettrica, con abolizione del precedente regime del 2010.

Ambito di applicazione

Si applica agli apparecchi di refrigerazione alimentati da rete elettrica con volume totale superiore a 10 litri e non superiore a 1 500 litri, immessi sul mercato dell’Unione. Riguarda fornitori, distributori, vendite a distanza, fiere, materiale pubblicitario e piattaforme Internet di hosting che consentono la vendita dei prodotti. Sono esclusi gli armadi refrigerati professionali e gli abbattitori, salvo i congelatori a pozzetto, gli apparecchi con funzione di vendita diretta, gli apparecchi mobili e quelli la cui funzione primaria non è la conservazione di alimenti tramite refrigerazione.

Etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione

Il regolamento delegato (UE) 2019/2016 integra il regolamento (UE) 2017/1369 introducendo un sistema di etichettatura energetica riscalata per gli apparecchi di refrigerazione alimentati da rete elettrica. La misura si colloca nel quadro del riesame della disciplina precedente e risponde all'esigenza di migliorare l'efficienza energetica, la trasparenza per il consumatore e la comparabilità tra modelli, anche alla luce dell'evoluzione del commercio elettronico.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli apparecchi di refrigerazione alimentati da rete elettrica con volume totale superiore a 10 litri e inferiore o pari a 1 500 litri. Sono esclusi gli armadi refrigerati professionali e gli abbattitori, salvo i congelatori a pozzetto, gli apparecchi con funzione di vendita diretta, gli apparecchi mobili e quelli la cui funzione primaria non è la conservazione di alimenti tramite refrigerazione.

Definizioni rilevanti

L'articolo 2 e l'allegato I forniscono una serie di definizioni tecniche necessarie per l'applicazione del regolamento. Tra le più rilevanti figurano: apparecchio di refrigerazione, scomparto, scomparto per prodotti congelati, scomparto per prodotti non congelati, frigorifero cantina, minibar, apparecchio da incasso, apparecchio a libera installazione, apparecchio a bassa rumorosità, classe climatica e indice di efficienza energetica (IEE). Le definizioni disciplinano anche i parametri di prova, come consumo annuo di energia, consumo giornaliero, capacità di congelamento, emissioni di rumore aereo, sbrinamento automatico e manuale, fattore di carico, fattore di sbrinamento e fattore di incasso.

Obblighi dei fornitori

I fornitori devono assicurare che ciascun apparecchio sia corredato dell'etichetta stampata conforme all'allegato III. Devono inoltre inserire nella banca dati dei prodotti i parametri della scheda informativa del prodotto e caricare la documentazione tecnica nell'allegato VI; su richiesta del distributore devono mettere la scheda informativa a disposizione in formato stampa. Gli obblighi si estendono alla comunicazione commerciale: i messaggi pubblicitari visivi e il materiale tecnico-promozionale, anche online, devono riportare la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi sulla scala dell'etichetta. Il fornitore deve anche rendere disponibile ai distributori l'etichetta elettronica e la scheda elettronica del prodotto per ciascun modello. La classe energetica va determinata sulla base dell'IEE calcolato secondo l'allegato II.

Obblighi dei distributori, punti vendita e vendite a distanza

I distributori devono esporre l'etichetta nei punti vendita, comprese le fiere, in modo chiaramente visibile; per gli apparecchi da incasso l'etichetta deve essere visibile in modo adeguato, mentre per gli altri apparecchi va collocata sulla parte esterna anteriore o superiore. Nelle vendite a distanza, devono essere fornite etichetta e scheda informativa secondo gli allegati VII e VIII. Anche i messaggi pubblicitari e il materiale tecnico-promozionale del distributore devono indicare classe energetica e gamma delle classi. L'allegato VII disciplina inoltre le vendite a distanza su supporto cartaceo e televendita, imponendo specifiche informazioni al cliente e il diritto di ottenere copia stampata dell'etichetta e della scheda.

Vendita online e piattaforme di hosting

Per le vendite a distanza su Internet, l'allegato VIII prescrive che l'etichetta elettronica sia esposta vicino al prezzo tramite dispositivo di visualizzazione, con possibilità di visualizzazione annidata; la scheda informativa elettronica deve essere accessibile nello stesso contesto, anche tramite link chiaro alla banca dati dei prodotti. Se si utilizza una visualizzazione annidata, sono stabilite regole su primo click, espansione su schermo tattile, chiusura della finestra e testo alternativo. Il prestatore di servizi di hosting che consente la vendita tramite il proprio sito deve permettere l'esposizione dell'etichetta e della scheda e informare il distributore del relativo obbligo.

Misurazione, calcolo dell'efficienza e classi energetiche

L'allegato IV definisce i metodi di prova e calcolo da usare per il consumo annuo di energia, il consumo giornaliero, il consumo standard annuo di energia (SAE) e l'IEE. Le prove devono essere svolte con metodi affidabili, accurati e riproducibili, tenendo conto dello stato dell'arte e, ove disponibili, delle norme armonizzate. Per gli apparecchi non a bassa rumorosità la prova del consumo energetico si effettua a 16 °C e 32 °C; per gli apparecchi a bassa rumorosità a 25 °C. L'AE si calcola in base al consumo giornaliero e, se del caso, all'energia ausiliaria dei riscaldatori anticondensa regolati dalle condizioni ambientali. Il regolamento introduce inoltre classi di efficienza energetica da A a G e classi di emissione di rumore aereo da A a D, determinate in base a soglie di IEE e di decibel.

Contenuto dell'etichetta e della scheda informativa

L'allegato III specifica il formato e il contenuto dell'etichetta. Per gli apparecchi ordinari l'etichetta include QR code, marchio o nome del fornitore, identificativo del modello, scala A-G, classe energetica, consumo annuo di energia, volumi degli scomparti pertinenti, emissioni di rumore aereo, classe di rumore e numero del regolamento. Per i frigoriferi cantina l'etichetta sostituisce i volumi con il numero di bottiglie di vino standard conservabili. L'allegato V disciplina la scheda informativa del prodotto, da inserire nella banca dati, con dati generali, dimensioni, volume totale, IEE, classe energetica, classe di rumore, consumo annuo, classe climatica, range di temperature ambiente, configurazione invernale e dati dettagliati per ciascun tipo di scomparto. Sono previste anche informazioni supplementari su sorgenti luminose e sul link al sito del fabbricante per ulteriori dati richiesti dal regolamento (UE) 2019/2019.

Documentazione tecnica e vigilanza del mercato

L'allegato VI richiede una documentazione tecnica completa, contenente sia i dati della scheda informativa sia informazioni supplementari, tra cui energia ausiliaria, SAE, tempo di aumento della temperatura, parametri di modellizzazione e fattori di compensazione. Se il fabbricante utilizza dati di modelli equivalenti o estrapolazioni, deve documentare i calcoli e la valutazione della loro accuratezza. L'allegato IX disciplina la procedura di verifica da parte delle autorità nazionali di vigilanza del mercato: la conformità si valuta su un primo esemplare e, se necessario, su tre esemplari supplementari; sono fissate tolleranze massime per volume, capacità di congelamento, consumi energetici, umidità nei frigoriferi cantina, emissioni sonore e tempo di aumento della temperatura. Il modello è non conforme anche se è progettato per riconoscere la prova e alterare automaticamente le prestazioni al fine di ottenere risultati più favorevoli.

Riesame, abrogazione e regime transitorio

La Commissione deve riesaminare il regolamento alla luce del progresso tecnologico e presentare i risultati al forum consultivo entro il 25 dicembre 2025, valutando anche possibili sviluppi in materia di economia circolare, icone per ridurre lo spreco alimentare e icone per il consumo annuo di energia. Il regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 è abrogato dal 1° marzo 2021. In via transitoria, dal 25 dicembre 2019 al 28 febbraio 2021 la scheda prodotto prevista dal vecchio regime può essere inserita nella banca dati dei prodotti invece che essere allegata in formato stampa, fermo restando l'obbligo di renderla stampabile su richiesta del distributore. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si applica dal 1° marzo 2021, con anticipazione di alcuni obblighi informativi al 1° novembre 2020 e dell'articolo transitorio al 25 dicembre 2019.

Disposizioni principali

Oggetto, campo di applicazione ed esclusioni

Definisce i requisiti di etichettatura e di fornitura di informazioni supplementari per gli apparecchi di refrigerazione alimentati da rete elettrica con volume compreso tra oltre 10 litri e 1 500 litri (art. 1). Non si applica agli armadi refrigerati professionali e agli abbattitori, salvo i congelatori a pozzetto, agli apparecchi con funzione di vendita diretta, agli apparecchi mobili e agli apparecchi la cui funzione primaria non è la conservazione di alimenti tramite refrigerazione (art. 1, par. 2).

Definizioni tecniche e classificazione dei prodotti

Contiene numerose definizioni tecniche essenziali, tra cui apparecchio di refrigerazione, scomparto, scomparto per prodotti congelati, frigorifero cantina, minibar, apparecchio da incasso, apparecchio mobile, apparecchio a bassa rumorosità e indice di efficienza energetica (art. 2 e allegato I). Le definizioni servono a delimitare i tipi di prodotto e a determinare l'applicazione dell'etichetta, dei calcoli e delle verifiche.

Obblighi dei fornitori

I fornitori devono apporre l'etichetta in formato conforme all'allegato III, inserire i parametri della scheda informativa nella banca dati dei prodotti, mettere la scheda a disposizione in formato stampa su richiesta del distributore, caricare nella banca dati la documentazione tecnica e fornire etichetta elettronica e scheda elettronica ai distributori (art. 3, par. 1). Devono inoltre garantire che pubblicità visiva e materiale tecnico-promozionale riportino la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi, anche per i contenuti su Internet (art. 3, par. 1, lett. e) e f)). La classe di efficienza energetica è determinata in base all'IEE calcolato secondo l'allegato II (art. 3, par. 2).

Obblighi dei distributori e vendite a distanza

I distributori devono esporre l'etichetta nei punti vendita e alle fiere, in posizione chiaramente visibile, e fornire etichetta e scheda informativa nelle vendite a distanza secondo gli allegati VII e VIII (art. 4). Anche messaggi pubblicitari visivi e materiale tecnico-promozionale, inclusi quelli online, devono indicare classe energetica e gamma di classi (art. 4, lett. c) e d)). Le vendite a distanza su Internet sono disciplinate dall'allegato VIII, con regole su esposizione dell'etichetta vicina al prezzo, visualizzazione annidata, accessibilità della scheda informativa e testo alternativo.

Piattaforme Internet di hosting

Il prestatore di servizi di hosting che consente la vendita degli apparecchi tramite il proprio sito deve permettere l'esposizione dell'etichetta elettronica e della scheda informativa fornite dal distributore sul dispositivo di visualizzazione, conformemente all'allegato VIII, e informare il distributore del relativo obbligo (art. 5).

Metodi di misurazione, calcolo e classi di efficienza

Le informazioni da comunicare devono essere ottenute con metodi di misurazione e calcolo affidabili, accurati e riproducibili, conformi all'allegato IV (art. 6). L'allegato II stabilisce le classi di efficienza energetica da A a G e le classi di emissione di rumore aereo da A a D, in base ai valori di IEE e ai decibel misurati.

Etichetta energetica e scheda informativa

L'allegato III specifica il contenuto dell'etichetta per gli apparecchi di refrigerazione e per i frigoriferi cantina, includendo QR code, nome del fornitore, identificativo del modello, scala A-G, classe energetica, consumo annuo di energia, volumi degli scomparti pertinenti, emissioni di rumore e numero del regolamento 2019/2016. L'allegato V stabilisce il contenuto della scheda informativa del prodotto da inserire nella banca dati, comprensiva di dati generali, parametri degli scomparti, classe climatica, configurazione invernale e, ove applicabile, informazioni su sorgenti luminose e link a informazioni ulteriori.

Documentazione tecnica e prove di conformità

L'allegato VI richiede una documentazione tecnica più ampia, con descrizione del modello, valori di consumo annuo di energia, energia ausiliaria, SAE, IEE, tempo di aumento della temperatura, fattori di calcolo e riferimenti ai metodi usati. Se i dati derivano da modelli equivalenti o da estrapolazioni, il fabbricante deve documentare i calcoli e la verifica dell'accuratezza.

Riesame e abrogazione del previgente regolamento

La Commissione deve riesaminare il regolamento alla luce del progresso tecnologico e presentare i risultati al forum consultivo entro il 25 dicembre 2025, valutando anche aspetti di economia circolare, icone per ridurre lo spreco alimentare e icone per il consumo annuo di energia (art. 8). È abrogato il regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 con effetto dal 1° marzo 2021 (art. 9).

Disposizioni transitorie ed entrata in applicazione

Dal 25 dicembre 2019 al 28 febbraio 2021 la scheda prodotto prevista dal vecchio regolamento può essere messa nella banca dati dei prodotti anziché in formato stampa, purché il fornitore la renda stampabile su richiesta del distributore (art. 10). Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1° marzo 2021; tuttavia l'art. 10 si applica dal 25 dicembre 2019 e l'art. 3, par. 1, lett. a), b) e c), dal 1° novembre 2020 (art. 11).

Come è indicizzato

Materieetichettatura energeticaefficienza energeticamercato internovendite a distanzavigilanza del mercato

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