Regolamento (UE) 2019/2013
Regolamento delegato (UE) 2019/2013 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica dei display elettronici e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce il nuovo quadro di etichettatura energetica per i display elettronici, sostituendo il precedente regime sui televisori e includendo anche monitor e pannelli segnaletici digitali. Definisce gli obblighi di fornitori e distributori in tema di etichetta, scheda informativa, documentazione tecnica, pubblicità e vendite online, oltre ai metodi di misurazione e alla procedura di verifica per la vigilanza del mercato. Prevede una scala da A a G basata sull’indice di efficienza energetica e disciplina separatamente i consumi in SDR e HDR. Il regolamento abroga il regolamento delegato (UE) n. 1062/2010, con regime transitorio fino al 1° marzo 2021 e applicazione generale dal 1° marzo 2021.
Regolamento delegato sull’etichettatura energetica e sulle informazioni di prodotto per i display elettronici, inclusi televisori, monitor e pannelli segnaletici digitali, con abrogazione del regolamento delegato (UE) n. 1062/2010.
Ambito di applicazione
Si applica ai display elettronici immessi sul mercato nell’Unione, in particolare televisori, monitor e pannelli segnaletici, per quanto riguarda etichettatura energetica, scheda informativa del prodotto, documentazione tecnica, pubblicità e vendite a distanza. Restano esclusi, tra gli altri, display con superficie dello schermo pari o inferiore a 100 cm2, proiettori, sistemi integrati di videoconferenza, display per uso medico, caschi di realtà virtuale, display integrati in determinati prodotti RAEE o componenti/sottounità disciplinati da misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE, display per diffusione radiotelevisiva, display di sicurezza, lavagne interattive digitali, cornici digitali e specifiche categorie di pannelli segnaletici digitali che non rientrano nei requisiti dimensionali, di luminanza, densità pixel o funzionalità previsti.
Regolamento delegato (UE) 2019/2013 sull’etichettatura energetica dei display elettronici
Il regolamento attua il quadro dell’etichettatura energetica introdotto dal regolamento (UE) 2017/1369 per i display elettronici, con l’obiettivo di informare in modo uniforme i consumatori e favorire prodotti più efficienti. Esso recepisce l’esito del riesame del precedente regime sui televisori e amplia la disciplina a monitor e pannelli segnaletici digitali, prevedendo anche misure specifiche per vendite online, pubblicità e vigilanza di mercato.
Finalità e contesto
Dai considerando emerge che la Commissione ha inteso aggiornare e sostituire il precedente sistema, tenendo conto del potenziale di risparmio energetico del settore e della crescente convergenza funzionale tra televisori e altri display. Il testo richiama inoltre la necessità di metodi di misurazione affidabili e riproducibili, la crescente rilevanza delle vendite tramite piattaforme Internet e l’esigenza di impedire alterazioni automatiche delle prestazioni in prova.
Ambito di applicazione
L’articolo 1 disciplina l’etichettatura energetica e le informazioni supplementari di prodotto per i display elettronici, con inclusione espressa di televisori, monitor e pannelli segnaletici. La disciplina non si applica a una lunga serie di prodotti esclusi, tra cui display molto piccoli, proiettori, sistemi integrati di videoconferenza, display medici, caschi di realtà virtuale, display integrati in taluni prodotti RAEE, display già coperti da misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE, display per diffusione radiotelevisiva, display di sicurezza, lavagne interattive digitali, cornici digitali e alcuni pannelli segnaletici digitali che non rispondono ai requisiti tecnici indicati.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 contiene le definizioni operative necessarie per delimitare le categorie soggette alla disciplina. Tra le nozioni centrali figurano il display elettronico, il televisore, il monitor, il pannello segnaletico digitale, il display integrato, il display per uso medico, il display dello stato, il pannello di controllo e le nozioni connesse ai display in rete, al modo stand-by in rete, al controllo automatico della luminosità e alla gamma dinamica ampia (HDR).
Obblighi dei fornitori
I fornitori devono predisporre un’etichetta stampata conforme all’allegato III per ciascun modello e inserire nella banca dati dei prodotti sia la scheda informativa del prodotto sia la documentazione tecnica. Devono inoltre fornire ai distributori l’etichetta elettronica e la scheda informativa in formato elettronico, mettere a disposizione la scheda in formato stampa su richiesta e assicurare che pubblicità visiva e materiale tecnico-promozionale, anche su Internet, riportino la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi previste dall’etichetta.
La classe di efficienza energetica è determinata sulla base dell’indice di efficienza energetica calcolato secondo l’allegato II. Il regolamento richiede anche che l’etichetta sia stampata o apposta sull’imballaggio.
Obblighi dei distributori e vendite a distanza
I distributori devono esporre nei punti vendita, comprese le fiere, l’etichetta del modello in modo chiaramente visibile e univocamente associato al prodotto. Se il display è esposto acceso, l’etichetta stampata può essere sostituita dall’etichetta elettronica visualizzata sullo schermo. Se il prodotto è esposto solo nella confezione, l’etichetta sulla confezione deve essere visibile.
Per la vendita a distanza e la televendita, etichetta e scheda informativa devono essere rese disponibili secondo gli allegati VII e VIII. Anche i messaggi pubblicitari visivi e il materiale tecnico-promozionale devono indicare classe energetica e gamma di classi. L’allegato VII disciplina inoltre l’informazione da fornire nelle televendite e il diritto del cliente a ottenere, su richiesta, una copia stampata dell’etichetta e della scheda informativa.
Vendite online e piattaforme di hosting
L’articolo 5 si occupa dei prestatori di hosting che consentono la vendita di display elettronici tramite il proprio sito. Essi devono consentire l’esposizione, in prossimità del prezzo, dell’etichetta e della scheda informativa messe a disposizione dal distributore, secondo le modalità dell’allegato VIII, e informare il distributore del relativo obbligo. Il considerando specifica che tali piattaforme non sono responsabili dell’esattezza del contenuto dell’etichetta, pur dovendo intervenire rapidamente in caso di non conformità nota.
Misurazioni, calcolo ed etichetta
L’allegato II introduce la scala di efficienza energetica da A a G, basata sull’EEIlabel, con soglie differenziate. Il calcolo tiene conto della superficie di visione, della potenza misurata in modo acceso nella configurazione normale e di un fattore di correzione diverso per televisori, monitor e segnaletica digitale. Per la segnaletica digitale il fattore corrl dipende dalla luminanza bianca di picco e dalla superficie dello schermo. L’allegato distingue inoltre tra misurazioni in SDR e HDR.
L’allegato III specifica il contenuto grafico e informativo dell’etichetta: codice QR, nome o marchio del fornitore, identificativo del modello, scala A-G, classe e consumo in SDR, classe e consumo in HDR, diagonale e risoluzione dello schermo, nonché il riferimento al regolamento. Sono previste precise specifiche grafiche, dimensionali e cromatiche.
Scheda informativa e documentazione tecnica
L’allegato V elenca le informazioni da inserire nella scheda informativa del prodotto, tra cui nome del fornitore, identificativo del modello, classe energetica SDR e HDR, potenze assorbite in diversi modi operativi, tipo di display, rapporto dimensioni, risoluzione, diagonale, superficie visibile, tecnologia del pannello, disponibilità di ABC e sensori, frequenza di aggiornamento, durata della disponibilità di aggiornamenti software e firmware, disponibilità delle parti di ricambio e assistenza tecnica, oltre ai dati relativi all’alimentatore.
L’allegato VI disciplina la documentazione tecnica, che deve includere dati identificativi, norme armonizzate applicate, precauzioni di assemblaggio e installazione, elenco dei modelli equivalenti, parametri tecnici misurati e calcoli effettuati, oltre a specifici dati di prova per modo acceso, stand-by, spegnimento, ABC e display in rete. Deve inoltre contenere informazioni sugli eventuali calcoli da modelli equivalenti o per estrapolazione e, se necessario, i dati di contatto della persona autorizzata a vincolare il fornitore.
Informazioni nelle vendite a distanza e nelle vendite online
L’allegato VII disciplina i messaggi pubblicitari visivi, il materiale tecnico-promozionale e le vendite a distanza su supporto cartaceo: la classe energetica e la gamma devono essere presentate con una freccia colorata recante la lettera della classe e con indicazione chiara della gamma disponibile. Nelle televendite il cliente deve essere informato della classe del prodotto, della gamma e della possibilità di consultare o richiedere etichetta e scheda informativa.
L’allegato VIII disciplina la vendita a distanza su Internet: l’etichetta deve apparire vicino al prezzo, eventualmente tramite visualizzazione annidata accessibile con un clic o un passaggio del cursore, e la scheda informativa deve essere altrettanto accessibile vicino al prezzo, anche tramite link alla banca dati dei prodotti. Sono previste regole puntuali sulla visualizzazione, sul testo alternativo e sulla chiusura della finestra o schermata.
Verifica e vigilanza del mercato
L’allegato IX stabilisce la procedura di verifica: le tolleranze si applicano solo ai controlli delle autorità e non possono essere usate dai fabbricanti per redigere i valori dichiarati. Un modello è non conforme, tra l’altro, se è progettato per rilevare il test e alterare automaticamente le proprie prestazioni durante la prova per ottenere risultati migliori. La procedura prevede una prima unità di prova e, in caso di esito sfavorevole per i parametri misurati, tre unità supplementari. La conformità è valutata anche sulla base di tolleranze specifiche per potenza in modo acceso, potenza in modo spento/stand-by/stand-by in rete, diagonale, superficie visibile e risoluzione.
Abrogazione, transizione ed entrata in applicazione
Il regolamento abroga il regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 a decorrere dal 1° marzo 2021. In via transitoria, dal 25 dicembre 2019 al 28 febbraio 2021 la scheda prodotto poteva essere messa a disposizione nella banca dati dei prodotti invece che in formato cartaceo con il prodotto, fermo l’obbligo di fornirla su richiesta del distributore. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1° marzo 2021, salvo l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), applicabile dal 1° novembre 2020.
Disposizioni principali
Oggetto e campo di applicazione
L’articolo 1 stabilisce le specifiche per l’etichettatura e la fornitura di informazioni supplementari di prodotto per i display elettronici, compresi televisori, monitor e pannelli segnaletici. L’ambito è ampio ma comprende numerose esclusioni, tra cui display piccoli (superficie schermo ≤ 100 cm2), proiettori, sistemi integrati di videoconferenza, display medici, caschi VR, display integrati in taluni prodotti RAEE, componenti o sottounità già coperti da misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE, display per diffusione radiotelevisiva, display di sicurezza, lavagne interattive digitali, cornici digitali e vari pannelli segnaletici digitali con caratteristiche tecniche specifiche escluse.
Definizioni chiave
L’articolo 2 definisce le principali categorie e nozioni tecniche: display elettronico, televisore, sintonizzatore/ricevitore, monitor, cornice digitale, proiettore, display dello stato, pannello di controllo, sistema integrato di videoconferenza, HiNA, display per diffusione radiotelevisiva, lavagna interattiva digitale, display di sicurezza, pannello segnaletico digitale, display integrato, display per uso medico, monitor di grado 1, superficie dello schermo, casco di realtà virtuale e punto vendita. Le definizioni richiamano in particolare requisiti funzionali, tecnologie di connessione, destinazione d’uso e contesto professionale o domestico.
Obblighi dei fornitori
L’articolo 3 impone ai fornitori di corredare ogni display di un’etichetta stampata conforme all’allegato III; inserire nella banca dati dei prodotti i parametri della scheda informativa di cui all’allegato V e la documentazione tecnica di cui all’allegato VI; fornire la scheda informativa in formato stampa su richiesta del distributore; rendere disponibili etichetta elettronica e scheda elettronica ai distributori; assicurare che messaggi pubblicitari visivi e materiale tecnico-promozionale, anche online, indichino classe energetica e gamma delle classi; e stampare o apporre l’etichetta anche sull’imballaggio. La classe energetica deriva dall’indice di efficienza energetica calcolato secondo l’allegato II.
Obblighi dei distributori e vendite a distanza
L’articolo 4 prevede che nei punti vendita e alle fiere l’etichetta sia esposta in modo chiaramente visibile e associata al modello; se il prodotto è esposto acceso, l’etichetta stampata può essere sostituita da quella elettronica visualizzata sullo schermo. Se il prodotto è esposto solo in confezione, l’etichetta sulla confezione deve essere visibile. Nelle vendite a distanza e televendite devono essere fornite etichetta e scheda informativa secondo gli allegati VII e VIII. Anche i messaggi pubblicitari visivi e il materiale tecnico-promozionale devono riportare classe energetica e gamma delle classi.
Piattaforme di hosting su Internet
L’articolo 5 disciplina i prestatori di servizi di hosting che consentono la vendita di display elettronici tramite il proprio sito Internet: essi devono consentire la visualizzazione, sul dispositivo di visualizzazione e secondo l’allegato VIII, dell’etichetta e della scheda informativa fornite dal distributore e informare quest’ultimo dell’obbligo di esporle. Il considerando chiarisce che tali piattaforme non sono responsabili dell’esattezza o del contenuto dell’etichetta e della scheda, ferma la loro reazione immediata in caso di non conformità nota.
Metodi di misurazione e calcolo
L’articolo 6 impone che le informazioni fornite ai sensi degli articoli 3 e 4 siano ottenute con metodi affidabili, accurati e riproducibili, secondo lo stato dell’arte e l’allegato IV. L’allegato IV specifica le condizioni di prova per la potenza assorbita in modo acceso, la luminanza bianca di picco e le modalità di trattamento dei display composti da più unità o combinati in sistemi.
Verifica ai fini della vigilanza del mercato
L’articolo 7 rinvia alla procedura di verifica dell’allegato IX quando le autorità nazionali effettuano controlli di vigilanza del mercato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369. L’allegato IX definisce le tolleranze ammesse, il numero di unità da testare, le condizioni di non conformità e il divieto di usare tolleranze diverse da quelle previste.
Riesame della Commissione
L’articolo 8 impone alla Commissione un riesame entro il 25 dicembre 2022, con presentazione dei risultati al forum consultivo e, se del caso, di una proposta di revisione. Il riesame deve valutare, tra l’altro, la distinzione tra SDR e HDR, le tolleranze di verifica, l’eventuale inclusione di altri display, l’equilibrio tra prodotti grandi e piccoli, metodi di notifica del consumo e aspetti di economia circolare. La Commissione riesamina anche l’etichetta per il suo eventuale riscalaggio ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2017/1369.
Abrogazione e disciplina transitoria
L’articolo 9 abroga il regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 con effetto dal 1° marzo 2021. L’articolo 10 introduce una transizione dal 25 dicembre 2019 al 28 febbraio 2021: la scheda prodotto può essere messa a disposizione nella banca dati dei prodotti invece che in formato stampa con il prodotto, purché sia resa disponibile su richiesta del distributore.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 11 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento si applica dal 1° marzo 2021, salvo l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), relativo all’etichetta stampata, applicabile dal 1° novembre 2020.
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