Regolamento (UE) 2019/388
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/388 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che autorizza la modifica delle specifiche del nuovo alimento 2′-fucosillattosio prodotto con Escherichia coli K-12 a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento consente la variazione delle specifiche del 2′-fucosillattosio ottenuto con Escherichia coli K-12, a seguito di una domanda presentata dal titolare interessato. La modifica riflette un cambiamento del processo produttivo, con conseguente aggiornamento dei parametri di purezza, dei limiti dei sottocomponenti e dei criteri microbiologici. La Commissione conclude che le modifiche non incidono sulle valutazioni di sicurezza già poste a base dell’autorizzazione del nuovo alimento. L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 viene pertanto sostituito nella parte relativa alle specifiche del prodotto.
Autorizza la modifica delle specifiche del nuovo alimento 2′-fucosillattosio prodotto con Escherichia coli K-12 e aggiorna di conseguenza l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati.
Ambito di applicazione
Si applica alla voce relativa al 2′-fucosillattosio prodotto con Escherichia coli K-12 inserita nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283 e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. Riguarda la commercializzazione nell’Unione europea di tale nuovo alimento, limitatamente alla modifica delle specifiche di composizione e purezza; non disciplina altri nuovi alimenti né modifica in modo generale il regime dei novel food. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica delle specifiche del 2′-fucosillattosio prodotto con Escherichia coli K-12
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/388 autorizza l’aggiornamento delle specifiche del nuovo alimento 2′-fucosillattosio prodotto con Escherichia coli K-12, nell’ambito del sistema di autorizzazione dei nuovi alimenti previsto dal regolamento (UE) 2015/2283. La misura interviene sull’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 e si fonda sulla valutazione che la modifica non incide sulla sicurezza del prodotto.
Contesto normativo e iter
La Commissione richiama il principio per cui solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere commercializzati. In base all’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283, la Commissione adotta un atto di esecuzione per autorizzare l’immissione sul mercato o per aggiornare l’elenco dell’Unione. Il 23 giugno 2016 Glycom A/S aveva notificato l’intenzione di commercializzare il 2′-fucosillattosio ottenuto per fermentazione batterica con Escherichia coli K-12; la domanda formale di modifica delle specifiche è poi stata presentata il 16 agosto 2018 ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.
Motivazioni della modifica
La modifica è collegata a un cambiamento del processo produttivo: la fase di purificazione per cristallizzazione viene sostituita da una fase di essiccazione a spruzzo, già utilizzata nella produzione del 2′-fucosillattosio ottenuto con Escherichia coli BL21. Secondo quanto indicato nel testo, tale scelta comporta un maggiore impiego di D-lattosio come substrato di fermentazione, con conseguente lieve riduzione del contenuto di 2′-fucosillattosio e aumento dei livelli di D-lattosio e difucosil-D-lattosio nel prodotto finale. Il richiedente evidenzia inoltre l’obiettivo di ridurre l’impatto energetico e ambientale e il costo per unità prodotta.
Valutazione della sicurezza
La Commissione precisa che le modifiche richieste non alterano le considerazioni di sicurezza già poste a base dell’autorizzazione originaria del nuovo alimento. Per questo motivo ritiene opportuno modificare le specifiche conformemente ai livelli proposti dal richiedente, includendo anche il requisito relativo alla somma complessiva di 2′-fucosillattosio e saccaridi minori.
Nuove specifiche tecniche inserite nell’allegato
L’allegato sostituisce la voce delle specifiche nella tabella 2 del regolamento (UE) 2017/2470. Per la forma prodotta da Escherichia coli K-12, il testo riporta:
- denominazione chimica: α-L-fucopiranosil-(1→2)-β-D-galattopiranosil-(1→4)-D-glucopiranosio;
- formula chimica: C18H32O15;
- numero CAS: 41263-94-9;
- peso molecolare: 488,44 g/mol;
- descrizione: polvere da bianca a biancastra ottenuta mediante procedimento microbico;
- purezza: 2′-fucosillattosio ≥ 83 %, D-lattosio ≤ 10,0 %, L-fucosio ≤ 2,0 %, difucosil-D-lattosio ≤ 5,0 %, 2′-fucosil-D-lattulosio ≤ 1,5 %;
- somma dei saccaridi (2′-fucosillattosio, D-lattosio, L-fucosio, difucosil-D-lattosio, 2′-fucosil-D-lattulosio): ≥ 90 %;
- pH (20 °C, soluzione al 5 %): 3,0-7,5;
- acqua: ≤ 9,0 %;
- ceneri solfatate: ≤ 2,0 %;
- acido acetico: ≤ 1,0 %;
- proteine residue: ≤ 0,01 %;
- criteri microbiologici: conta totale batteri aerobi mesofili ≤ 3 000 CFU/g, lieviti ≤ 100 CFU/g, muffe ≤ 100 CFU/g, endotossine ≤ 10 EU/mg.
Il testo riporta anche una seconda descrizione/specie di specifiche riferita al 2′-fucosillattosio prodotto mediante procedimento microbiologico in polvere o in concentrato liquido, con limiti per impurità, metalli pesanti, criteri microbiologici ed endotossine, che restano inseriti nella voce aggiornata dell’allegato.
Entrata in vigore e portata giuridica
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti di recepimento nazionali.
Disposizioni principali
Autorizzazione della modifica delle specifiche
La voce relativa al 2′-fucosillattosio prodotto con Escherichia coli, ceppo K-12, nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati è modificata ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283. La modifica è recepita nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, che istituisce l’elenco dell’Unione.
Contenuto delle nuove specifiche
L’allegato sostituisce la voce "2′-fucosillattosio (fonte microbica)" con specifiche aggiornate. Per la forma prodotta da ceppo geneticamente modificato di Escherichia coli K-12, la purezza minima di 2′-fucosillattosio è fissata a ≥ 83 %, con D-lattosio ≤ 10,0 %, L-fucosio ≤ 2,0 %, difucosil-D-lattosio ≤ 5,0 %, 2′-fucosil-D-lattulosio ≤ 1,5 % e somma complessiva dei saccaridi ≥ 90 %. Sono inoltre indicati limiti per pH, acqua, ceneri solfatate, acido acetico, proteine residue e criteri microbiologici.
Motivazione della modifica
La domanda del 16 agosto 2018 è giustificata dal cambiamento del processo di fabbricazione, in particolare dalla sostituzione della purificazione per cristallizzazione con l’essiccazione a spruzzo. Tale modifica comporta l’uso maggiore di D-lattosio come substrato e spiega la lieve riduzione del tenore di 2′-fucosillattosio e l’aumento dei sottoprodotti. La Commissione rileva anche le finalità di riduzione dell’impatto energetico e ambientale e dei costi di produzione.
Valutazione di sicurezza e conformità
La Commissione afferma che le modifiche proposte non alterano le considerazioni di sicurezza che avevano fondato l’autorizzazione del 2′-fucosillattosio prodotto con Escherichia coli K-12. Le informazioni fornite sono ritenute sufficienti per concludere che la modifica delle specifiche è conforme all’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 11 mar 2019Regolamento (UE) 2019/386
- Regolamento · 11 mar 2019Regolamento (UE) 2019/387
- Regolamento · 11 mar 2019Regolamento (UE) 2019/2013
- Regolamento · 11 mar 2019Regolamento (UE) 2019/2014
- Regolamento · 11 mar 2019Regolamento (UE) 2019/2015
- Regolamento · 11 mar 2019Regolamento (UE) 2019/2016
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →