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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/387

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/387 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che autorizza un'estensione dell'uso dell'olio derivato da Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) quale nuovo alimento e la modifica della denominazione e dei requisiti specifici di etichettatura dell'olio derivato da Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0387

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati per includere un’estensione d’uso dell’olio derivato da Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) alle puree di frutta e verdura. Contestualmente, semplifica la denominazione del nuovo alimento e modifica i requisiti specifici di etichettatura, sostituendo la voce corrispondente nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. Le specifiche tecniche del prodotto restano disciplinate con parametri puntuali di qualità e composizione, mentre l’etichetta deve riportare la denominazione aggiornata.

Autorizza l’estensione d’uso dell’olio derivato da Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) come nuovo alimento, ne modifica la denominazione e i requisiti di etichettatura, e aggiorna l’elenco UE dei nuovi alimenti autorizzati.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore alimentare che immettono sul mercato dell’Unione alimenti contenenti olio derivato da Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695), nonché ai prodotti e categorie alimentari elencati nell’allegato del regolamento. Incide sull’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 e opera in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non riguarda l’autorizzazione generale dei nuovi alimenti in astratto, ma solo la specifica voce relativa a tale olio e le sue condizioni d’uso, etichettatura e specifiche.

Autorizzazione di estensione d’uso e aggiornamento della voce relativa all’olio di Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/387 della Commissione interviene nell’ambito della disciplina dei nuovi alimenti di cui al regolamento (UE) 2015/2283. La finalità è duplice: autorizzare l’estensione d’uso dell’olio derivato da Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) alle puree di frutta e verdura e, al tempo stesso, semplificarne la denominazione e i requisiti di etichettatura, aggiornando l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

Contesto normativo e motivazioni

La Commissione richiama il principio per cui solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato. Ricorda inoltre che l’olio derivato da Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) era già stato autorizzato in passato come nuovo ingrediente alimentare e che esistevano già precedenti estensioni d’uso per altri oli derivati da Schizochytrium sp. La domanda presentata il 10 settembre 2018 da DSM Nutritional Products Europe ha riguardato sia l’estensione d’uso alle puree di frutta e di verdura sia la modifica della denominazione e dell’etichettatura, con eliminazione del riferimento al ceppo dall’etichetta al fine di renderla più comprensibile e pertinente per i consumatori.

Estensione dell’uso alle puree di frutta e verdura

La Commissione ha ritenuto che l’estensione proposta non modificasse le valutazioni di sicurezza già alla base dell’autorizzazione e non sollevasse nuove preoccupazioni per la salute. Per questo motivo ha considerato la domanda conforme all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283. L’allegato del regolamento inserisce quindi tra le categorie di alimenti autorizzate anche le puree di frutta/verdura, fissando un livello massimo di DHA pari a 100 mg/100 g.

Modifica della denominazione e dei requisiti di etichettatura

Il regolamento elimina dalla denominazione del nuovo alimento il riferimento al ceppo "(ATCC PTA-9695)" e stabilisce che, per i prodotti alimentari che lo contengono, la denominazione da riportare in etichetta sia "olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp.". La Commissione evidenzia che, per coerenza con gli altri oli derivati da Schizochytrium sp. già autorizzati, non è opportuno mantenere in etichetta un’indicazione del ceppo che non risulti comprensibile per il consumatore. Nello stesso tempo, il riferimento al ceppo rimane nelle specifiche tecniche, perché necessario per la corretta identificazione del nuovo alimento.

Condizioni d’uso per categorie di alimenti

L’allegato sostituisce la precedente voce dell’elenco UE e dettaglia le condizioni di impiego dell’olio in una pluralità di categorie alimentari, con limiti di DHA differenziati. In particolare:

  • prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande a base di latte: 200 mg/100 g, oppure 600 mg/100 g per i prodotti caseari;
  • prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande: 200 mg/100 g, oppure 600 mg/100 g per i sostitutivi dei prodotti caseari;
  • grassi spalmabili e condimenti: 600 mg/100 g;
  • cereali da prima colazione: 500 mg/100 g;
  • integratori alimentari: 250 mg di DHA/giorno per la popolazione generale e 450 mg di DHA/giorno per le donne in gravidanza e allattamento;
  • sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e sostituti di un pasto per il controllo del peso: 250 mg/pasto;
  • bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia: 200 mg/100 g;
  • alimenti destinati a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, soprattutto agli sportivi: voce prevista nell’elenco senza un limite numerico riprodotto nel testo fornito;
  • alimenti recanti diciture sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014;
  • alimenti a fini medici speciali: secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati;
  • prodotti di panetteria (pane, panini e biscotti con aggiunta di dolcificanti): 200 mg/100 g;
  • barrette ai cereali: 500 mg/100 g;
  • grassi da cucina: 360 mg/100 g;
  • bevande analcoliche, compresi i prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari e le bevande a base di latte: 80 mg/100 ml;
  • formule per lattanti e formule di proseguimento: secondo il regolamento (UE) n. 609/2013;
  • alimenti trasformati a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia: 200 mg/100 g;
  • puree di frutta/verdura: 100 mg/100 g.

Specifiche del nuovo alimento

Le specifiche aggiornate confermano che il nuovo alimento è ottenuto dal ceppo ATCC PTA-9695 della microalga Schizochytrium sp. e indicano parametri qualitativi e di purezza che devono essere rispettati: indice di perossido non superiore a 5,0 meq/kg di olio, insaponificabili non superiori al 3,5%, acidi grassi trans non superiori al 2,0%, acidi grassi liberi non superiori allo 0,4%, acido docosapentaenoico (DPA) n-6 non superiore al 7,5% e tenore di DHA almeno pari al 35%.

Entrata in vigore e effetti giuridici

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tutti i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato sull’aggiornamento dell’elenco dei nuovi alimenti autorizzati e sulle condizioni di immissione sul mercato dei prodotti interessati.

Disposizioni principali

Estensione d’uso del nuovo alimento

È autorizzata l’estensione dell’uso dell’olio derivato da Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) alle puree di frutta/verdura, ritenuta conforme all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283 e priva di impatto sulla sicurezza umana. La Commissione non ha chiesto il parere dell’EFSA ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

Modifica della denominazione e dell’etichettatura

Viene soppressa, nella denominazione del nuovo alimento e nei requisiti specifici di etichettatura, l’indicazione del ceppo "(ATCC PTA-9695)". La denominazione da riportare in etichetta per i prodotti che contengono l’ingrediente diventa "olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp.".

Aggiornamento dell’elenco UE dei nuovi alimenti

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato: nella tabella 1 la voce relativa all’olio è sostituita con la nuova formulazione comprensiva di condizioni d’uso e requisiti di etichettatura; nella tabella 2 sono aggiornate le specifiche del nuovo alimento.

Condizioni d’uso per categorie di alimenti

L’allegato fissa i livelli massimi di DHA per varie categorie: prodotti lattiero-caseari escluse le bevande a base di latte 200 mg/100 g; prodotti caseari 600 mg/100 g; sostituti dei prodotti lattiero-caseari 200 mg/100 g; sostituti dei prodotti caseari 600 mg/100 g; grassi spalmabili e condimenti 600 mg/100 g; cereali da prima colazione 500 mg/100 g; integratori alimentari 250 mg di DHA/giorno per la popolazione generale e 450 mg di DHA/giorno per donne in gravidanza e allattamento; sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera e sostituti di un pasto per il controllo del peso 250 mg/pasto; bevande a base di latte e prodotti analoghi per la prima infanzia 200 mg/100 g; prodotti di panetteria 200 mg/100 g; barrette ai cereali 500 mg/100 g; grassi da cucina 360 mg/100 g; bevande analcoliche 80 mg/100 ml; alimenti trasformati a base di cereali e alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia 200 mg/100 g; puree di frutta/verdura 100 mg/100 g; per alimenti a fini medici speciali secondo le particolari esigenze nutrizionali; per formule per lattanti e formule di proseguimento secondo il regolamento (UE) n. 609/2013.

Specifiche tecniche del nuovo alimento

L’olio deve essere ottenuto dal ceppo ATCC PTA-9695 della microalga Schizochytrium sp. e rispettare i seguenti parametri: indice di perossido (PV) ≤ 5,0 meq/kg di olio; insaponificabili ≤ 3,5%; acidi grassi trans ≤ 2,0%; acidi grassi liberi ≤ 0,4%; acido docosapentaenoico (DPA) n-6 ≤ 7,5%; tenore di DHA ≥ 35%.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarenuovi alimentietichettatura alimentaremercato internoautorizzazioni e requisiti tecnici

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