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Sentenza

Sentenza n. 2240/2026 - Catania, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 251/2023 del 05/04/2025 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto - Sez. Lavoro;

Giustizia amministrativa202601017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito della sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per un valore di euro 2.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione lavoro, con la quale le era stato riconosciuto il diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, con condanna del Ministero all’attribuzione della Carta per il valore complessivo di euro 2.500,00. Nonostante la notificazione della sentenza, il Ministero non aveva adempiuto. La ricorrente ha quindi dedotto l’inottemperanza al giudicato, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e successive modificazioni. Il Ministero non si è costituito. Il TAR ha verificato sia il rispetto del termine dilatorio sia il passaggio in giudicato della sentenza, comprovato dall’attestazione di segreteria prodotta in giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, poiché l’azione era stata proposta oltre due anni dopo la notificazione della sentenza. Ha inoltre ritenuto comprovato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, requisito necessario per l’ottemperanza a titoli giudiziali non emessi dal giudice amministrativo. Nel merito, accertata l’inadempienza ministeriale rispetto all’obbligo risultante dal giudicato, ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di attribuire alla ricorrente la Carta elettronica per il valore di euro 2.500,00 entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale competente, con facoltà di delega a un funzionario apicale, assegnandogli ulteriori 60 giorni per assicurare l’esecuzione. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese processuali, liquidate in euro 552,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento sostanziale del diritto riconosciuto dal giudicato alla docente alla fruizione della Carta elettronica per gli anni scolastici indicati.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della P.A.

    Il termine dilatorio deve essere rispettato prima della proposizione dell’azione esecutiva o di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione; nel caso concreto risultava ampiamente decorso.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    È richiamato, unitamente all’art. 93 c.p.c., quale base normativa per la regolazione e la distrazione delle spese processuali.

  • art. 93, comma 1, c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • D.M. n. 55/2014, Tabella n. 16 dell’Allegato n. 1

    È stato utilizzato per la liquidazione delle spese processuali nella misura complessiva di euro 552,00.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza può essere proposta davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando il giudicato impone a una pubblica amministrazione un obbligo di attribuzione o di facere riconducibile all’esercizio di funzioni amministrative.
  • Per l’ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario occorre comprovare il passaggio in giudicato del titolo, mentre tale requisito non è richiesto negli stessi termini per l’ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo.
  • Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione deve essere rispettato prima della proposizione dell’azione; il suo decorso consente l’accesso alla tutela esecutiva o di ottemperanza.
  • Accertata l’inottemperanza a un giudicato che impone alla pubblica amministrazione un obbligo determinato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, fissando un termine ulteriore per l’esecuzione sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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