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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36404/2025 del 07/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato la sentenza di proscioglimento per manifesta illogicità della motivazione: il Tribunale aveva riconosciuto gli elementi tipici del reato di cui all'art. 473 c.p. ma aveva assolto per ragionevole dubbio ritenendo che la gestione effettiva dell'attività "La Botteguccia" fosse della moglie e della figlia (Nunzia Brancaccio e Giorgia Lamparella), valorizzando atti di un diverso procedimento penale. Il ricorrente ha contestato che tali atti si riferiscono a soggetti, ditte e periodi diversi rispetto a quello in contestazione e ha rilevato che il Tribunale non ha adeguatamente considerato la titolarità formale della ditta da parte dell'imputato, la sua presenza al momento dell'accesso eseguito dalla G.d.F., il rinvenimento, nella sua abitazione, di una macchina ricamatrice collegata a una pen drive con files contenenti loghi di note case di moda, elementi che avrebbero potuto comprovare la responsabilità dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato per carenza e illogicità della motivazione. Ha osservato che il Tribunale ha indebitamente dato rilievo a atti di un diverso procedimento senza spiegare la pertinenza temporale e soggettiva e ha omesso di valutare adeguatamente elementi decisivi (titolare formale dell'impresa "La Botteguccia", presenza dell'imputato al momento dell'accesso, rinvenimento della macchina ricamatrice e dei file). Per tali ragioni la sentenza di proscioglimento è stata annullata e il procedimento rinviato per un nuovo giudizio al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa persona fisica.

Norme richiamate

  • art. 473 cod. pen.

    Norma sostanziale che disciplina la contraffazione di marchi; la sentenza impugnata riguardava questo reato, i cui elementi materiali sono stati riconosciuti dal Tribunale ma la valutazione della responsabilità personale dell'imputato è stata ritenuta insufficiente dalla Corte di Cassazione.

  • art. 593, comma 2, cod. proc. pen. (modificato dalla Legge n. 114 del 9 agosto 2024)

    La modifica normativa ha reso le sentenze per reati procedibili a citazione diretta non appellabili ma ricorribili in Cassazione; la Corte richiama questo profilo procedurale per spiegare il percorso di impugnazione compiuto dal Procuratore.

  • art. 608, comma 2, cod. proc. pen.

    Stabilisce l'assenza di limiti nella proposizione dei motivi di ricorso da parte dell'organo della pubblica accusa; la Corte lo interpreta nel senso che il pubblico ministero può dedurre in Cassazione tutte le doglianze previste dall'art. 606, incluse violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Elenca i motivi di ricorso in Cassazione (violazione di legge, vizio di motivazione, travisamento della prova ecc.); la Corte conferma che tali motivi possono essere dedotti dal Pubblico Ministero contro sentenze di proscioglimento nelle ipotesi richiamate.

  • art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto dell'applicabilità dei motivi di ricorso del pubblico ministero in cassazione riguardo a proscioglimenti: la Corte utilizza la norma per delineare l'ambito entro cui il PM può impugnare per Cassazione sentenze di proscioglimento.

Massime di principio

  • Se il giudice assolve pur riconoscendo elementi materiali del reato, la motivazione deve spiegare con chiarezza perché tali elementi non determinano la responsabilità personale dell'imputato; l'assenza di questa spiegazione può determinare l'annullamento per carenza motivazionale.
  • La titolarità formale dell'impresa, la presenza dell'imputato al momento dell'accesso e il rinvenimento di strumenti e files idonei alla produzione dei beni contraffatti sono indizi rilevanti che richiedono un'adeguata e motivata valutazione, non possono essere semplicemente elisi con riferimento a indagini parallele senza spiegazione.
  • L'utilizzo di atti o indagini attinenti a terzi e a procedimenti distinti come elemento decisivo impone al giudice di dimostrare la pertinenza temporale, soggettiva e fattuale di tali atti rispetto al procedimento in esame.
  • Il Pubblico Ministero può proporre in Cassazione tutte le doglianze previste dall'art. 606 c.p.p., incluse quelle relative a manifesta illogicità e travisamento della prova, soprattutto per sentenze relative a reati procedibili a citazione diretta dopo la riforma.
  • L'annullamento con rinvio comporta un nuovo giudizio davanti a diverso giudice o collegio; il giudice di merito nel nuovo processo dovrà valutare in modo completo e motivato gli elementi omessi o sottovalutati nella precedente decisione.

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