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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-189/24

Judgment of the General Court (Eighth Chamber) of 8 January 2025. — Drinks Prod SRL v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU figurative mark OmniSan – Earlier EU word mark Omnistrip – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Similarity of the signs – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-189/24

Giurisprudenza europea62024TJ0189

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Drinks Prod SRL contro la decisione dell’EUIPO che aveva accolto l’opposizione di Paul Hartmann AG al marchio figurativo "OmniSan". Viene confermata la sussistenza di un rischio di confusione con il marchio anteriore "Omnistrip" per prodotti in classe 5, in ragione della somiglianza complessiva dei segni e dell’identità/similarità di parte dei prodotti. È inoltre dichiarata l’incompetenza del Tribunale a ordinare all’EUIPO di proseguire la procedura di registrazione.

Opposizione a marchio UE: confermata la sussistenza del rischio di confusione tra il segno figurativo "OmniSan" e il marchio anteriore denominativo "Omnistrip" ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

La questione giuridica

Se la camera di ricorso dell’EUIPO abbia correttamente applicato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 nel ritenere sussistente un rischio di confusione tra il marchio figurativo richiesto "OmniSan" e il marchio anteriore "Omnistrip", con particolare riguardo a: livello di attenzione del pubblico pertinente, confronto dei prodotti, confronto dei segni, distintività del marchio anteriore e valutazione globale del rischio di confusione.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, il rischio di confusione sussiste quando i prodotti sono in parte identici e in parte simili e i segni, pur differendo per elementi figurativi e per le desinenze, coincidono in un elemento iniziale distintivo che occupa una posizione rilevante nell’impressione complessiva; l’elemento comune "omni" non è descrittivo dei prodotti in causa, il marchio anteriore conserva normale distintività e la diversa pronuncia finale non elimina le similitudini visive, fonetiche e concettuali nel loro insieme. Ne consegue il rigetto del ricorso e la conferma della decisione di opposizione.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 177, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale

Opposizione al marchio UE "OmniSan" e rischio di confusione con "Omnistrip"

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva respinto l’appello del richiedente e confermato il diniego di registrazione del marchio figurativo "OmniSan" per effetto dell’opposizione fondata sul marchio anteriore "Omnistrip". La controversia attiene all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Parti e svolgimento del procedimento

La ricorrente è Drinks Prod SRL, depositante del marchio richiesto. Il convenuto è l’EUIPO. Dinanzi all’ufficio, la controinteressata era Paul Hartmann AG, titolare del marchio anteriore "Omnistrip" e opponente nel procedimento amministrativo.

La ricorrente chiedeva non solo l’annullamento della decisione impugnata, ma anche che il Tribunale ordinasse all’EUIPO di proseguire la registrazione. Il Tribunale respinge quest’ultima domanda per difetto di giurisdizione, ricordando che nell’ambito del controllo di legittimità ex articolo 263 TFUE non può impartire istruzioni alle istituzioni e agli organismi dell’Unione.

Quadro normativo e criteri applicati

La causa è decisa sulla base dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, secondo cui il marchio richiesto non è registrabile quando, per identità o somiglianza con un marchio anteriore e per identità o somiglianza dei prodotti o servizi, sussista un rischio di confusione per il pubblico, compreso il rischio di associazione.

Il Tribunale ricorda i criteri consolidati: valutazione globale del rischio di confusione, interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti, attenzione del consumatore medio e rilevanza dell’impressione complessiva prodotta dai segni.

Pubblico di riferimento e livello di attenzione

La commissione di ricorso aveva individuato come pubblico rilevante quello germanofono, composto sia da pubblico generale sia da professionisti del settore medico e farmaceutico, con un livello di attenzione variabile da medio ad alto a seconda dei prodotti. Il Tribunale ritiene corretta tale impostazione e osserva che, per prodotti come disinfettanti e antisettici ad uso medico, il livello di attenzione è effettivamente elevato perché incidono sulla salute dei consumatori.

Confronto dei prodotti

Il Tribunale conferma che i prodotti in classe 5 sono in parte identici e in parte simili. In particolare:

  • i "first aid boxes, filled" e "first aid boxes sold filled" sono almeno simili ai "sanitary preparations for medical use" del marchio anteriore, perché complementari e spesso commercializzati tramite gli stessi canali, ad esempio in farmacia;
  • gli "air deodorising sprays" sono simili ai "disinfectants" del marchio anteriore, poiché possono condividere funzione igienica, composizione e canali di distribuzione.

Le doglianze della ricorrente sugli altri prodotti sono dichiarate irricevibili per difetto di chiarezza e precisione, in quanto formulate in modo generico.

Confronto dei segni: elementi distintivi e dominanti

Il marchio anteriore è denominativo e consiste nel solo termine "omnistrip". Il marchio richiesto è figurativo e contiene il termine "omnisan" in blu, preceduto da una croce stilizzata e circondato da un ovale azzurro.

Il Tribunale approva la scomposizione operata dalla commissione di ricorso in due elementi per ciascun segno: "omni" e rispettivamente "strip" o "san". Respinge l’argomento secondo cui "omni" sarebbe descrittivo o privo di distintività, precisando che il significato di "all" o "of all things" non descrive in modo diretto e specifico i prodotti in causa. Rileva inoltre che la sola presenza di molte registrazioni simili nei registri non dimostra l’uso effettivo sul mercato.

Quanto al marchio richiesto, il Tribunale conferma che l’elemento verbale "omnisan" è dominante e più distintivo degli elementi figurativi. La croce blu ha carattere distintivo debole, in quanto comunemente associata ai prodotti sanitari, mentre la tipografia e l’ovale sono puramente decorativi.

Somiglianza visiva, fonetica e concettuale

Sul piano visivo, il Tribunale ritiene corretta la conclusione di somiglianza media: i segni coincidono nel prefisso "omni" e nella lettera "s", mentre le differenze finali e gli elementi figurativi del marchio richiesto non bastano a neutralizzare tale coincidenza.

Sul piano fonetico, il Tribunale corregge in parte la valutazione della commissione di ricorso: i primi due sillabi coincidono e il terzo inizia con lo stesso suono "s", ma la diversa coda sonora rende la somiglianza solo media, non elevata.

Sul piano concettuale, i segni sono ritenuti mediamente simili perché condividono l’idea evocata da "omni". Il fatto che gli elementi finali "strip" e "san" possano evocare concetti diversi non elimina la somiglianza derivante dall’elemento comune.

Distintività del marchio anteriore e valutazione globale

Il Tribunale conferma che il marchio anteriore possiede normale distintività: "omni" non è descrittivo dei prodotti e "strip" è descrittivo solo per alcuni di essi, ma non rende il segno complessivamente descrittivo o debole. Ne deriva che la protezione del marchio anteriore non è ridotta in modo significativo.

Nella valutazione globale, il Tribunale valorizza:

  • la somiglianza o identità di parte dei prodotti;
  • la somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni;
  • la distintività normale del marchio anteriore;
  • il livello di attenzione variabile da medio ad alto del pubblico pertinente.

Alla luce dell’interdipendenza tra i fattori, la commissione di ricorso ha quindi correttamente concluso per l’esistenza di un rischio di confusione.

Dispositivo

Il ricorso è integralmente respinto. Quanto alle spese, il Tribunale dispone che ciascuna parte sopporti le proprie, poiché l’EUIPO aveva chiesto la condanna alle spese solo nell’ipotesi di svolgimento dell’udienza, che non si è tenuta.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeaopposizione al marchiorischio di confusionedistintività dei segniprodotti medicinali e sanitari

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