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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-163/24

Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 8 January 2025. — Rat Pack Filmproduktion GmbH v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – International registration designating the European Union – Word mark RATPAC – Earlier national word mark RAT PACK – Relative ground for refusal – No likelihood of confusion – No similarity of the services – Article 8(1)(b) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001). — Case T-163/24

Giurisprudenza europea62024TJ0163

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Rat Pack Filmproduktion GmbH contro la decisione dell’EUIPO che aveva negato l’opposizione al marchio internazionale RATPAC. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione secondo cui i servizi di finanziamento e quelli di produzione cinematografica non sono simili e non sono complementari. Di conseguenza, manca il presupposto necessario per un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese.

Opposizione per marchio UE: esclusa la probabilità di confusione tra RATPAC e RAT PACK per dissimiglianza dei servizi di finanziamento e produzione cinematografica

La questione giuridica

Se, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, i servizi di "financing services" della classe 36 e i servizi di "film production [entertainment]" della classe 41, coperti rispettivamente dal marchio richiesto RATPAC e dal marchio anteriore RAT PACK, siano simili in ragione della loro natura, finalità, modalità di utilizzazione o complementarità, così da generare un rischio di confusione presso il pubblico rilevante.

Principio di diritto

Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, il rischio di confusione presuppone cumulativamente identità o somiglianza tra i segni e tra i servizi o prodotti; nel caso di specie, il Tribunale ha confermato che i servizi di finanziamento della classe 36 e i servizi di produzione cinematografica per intrattenimento della classe 41 non sono simili, poiché differiscono per natura, finalità, modalità di utilizzo, conoscenze richieste e canali di distribuzione, e non sono complementari. Ne consegue che, per il pubblico tedesco rilevante, non sussiste probabilità di confusione tra RATPAC e RAT PACK, con conseguente rigetto del ricorso.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Opposizione tra RATPAC e RAT PACK per servizi di finanziamento e produzione cinematografica

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto avverso una decisione della Quinta Commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione a una registrazione internazionale che designava l’Unione europea. Il Tribunale è stato chiamato a verificare se esistesse un rischio di confusione tra il marchio richiesto RATPAC e il marchio anteriore RAT PACK, con riferimento soprattutto alla comparazione dei servizi.

Fatti e procedimento amministrativo

RatPac Entertainment LLC aveva designato l’Unione europea nella registrazione internazionale n. 1 336 518 per il marchio denominativo RATPAC, in classe 36, per "financing services". Rat Pack Filmproduktion GmbH aveva proposto opposizione invocando, da un lato, il marchio tedesco anteriore RAT PACK, registrato per servizi di classe 41 descritti come "Film production [entertainment]", e, dall’altro, una denominazione sociale non registrata RAT PACK per Austria e Germania relativa a servizi di finanziamento e produzione cinematografica. L’opposizione era fondata sugli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009.

L’Opposition Division aveva respinto l’opposizione nel 2023, escludendo sia il rischio di confusione sia la sussistenza dei presupposti dell’articolo 8, paragrafo 4. In appello, la Commissione di ricorso aveva confermato il rigetto limitandosi all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), rilevando la dissimiglianza dei servizi. Dinanzi al Tribunale la ricorrente ha poi ritirato il motivo relativo all’articolo 8, paragrafo 4.

Normativa applicabile

Il Tribunale ha chiarito che, poiché la domanda di registrazione era stata presentata il 21 dicembre 2016, la disciplina sostanziale applicabile era quella del regolamento n. 207/2009, mentre le regole procedurali erano quelle del regolamento (UE) 2017/1001. Ha precisato che le disposizioni sostanzialmente identiche del regolamento 2017/1001 richiamate nel provvedimento impugnato dovevano essere lette come riferite al regolamento n. 207/2009.

Valutazione del rischio di confusione

Il Tribunale ha richiamato la nozione di rischio di confusione, comprensiva del rischio di associazione, e il criterio della valutazione globale, basata sulla percezione del pubblico rilevante e sull’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei servizi. Ha ribadito che, per l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), le condizioni sono cumulative: occorrono sia segni simili sia servizi o prodotti identici o simili.

Pubblico rilevante

Quanto al pubblico, il Tribunale ha confermato che quello rilevante era il pubblico tedesco. Il marchio anteriore invocato era infatti un marchio nazionale tedesco, sicché il territorio protetto era la Germania. Le ulteriori argomentazioni della ricorrente relative ai diritti non registrati in Austria e Germania sono state ritenute irrilevanti, poiché non erano state oggetto di impugnazione dinanzi alla Commissione di ricorso e non formavano oggetto del presente giudizio.

Confronto tra i servizi

Sul punto centrale, il Tribunale ha approvato la valutazione della Commissione di ricorso secondo cui:

  • i servizi di "financing services" in classe 36 comprendono, in senso ordinario, transazioni finanziarie, servizi di credito, finanziamento e sponsorizzazione finanziaria;
  • i servizi di "film production [entertainment]" in classe 41 si riferiscono alla produzione cinematografica nell’ambito dell’intrattenimento.

Ha quindi ritenuto corretta la conclusione secondo cui i servizi differiscono per natura, finalità e modalità di utilizzo. In particolare, il finanziamento di terzi o di loro transazioni economiche non è assimilabile al finanziamento interno di propri progetti cinematografici, che si colloca nell’attività di produzione. Il fatto che la produzione cinematografica possa includere anche una fase di finanziamento non basta, di per sé, a trasformare i servizi di finanziamento in servizi simili a ogni attività che necessiti di risorse finanziarie.

Complementarità e canali di mercato

Il Tribunale ha escluso anche la complementarità. Ha rilevato che i servizi sono destinati a pubblici diversi: i servizi finanziari si rivolgono al grande pubblico e ai clienti professionali, mentre i servizi di produzione cinematografica per intrattenimento sono rivolti principalmente a professionisti. In base alla giurisprudenza richiamata, servizi destinati a pubblici diversi non possono essere complementari. Inoltre, i servizi sono normalmente prestati da operatori diversi e circolano attraverso canali distinti: istituzioni finanziarie e investitori, da un lato, società di produzione cinematografica, dall’altro.

Irrilevanza della prassi decisionale invocata

Il Tribunale ha respinto il richiamo della ricorrente a precedenti decisioni dell’EUIPO e a decisioni di giudici nazionali. Ha ricordato che la legalità delle decisioni delle Commissioni di ricorso va valutata esclusivamente alla luce del diritto dell’Unione, interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale, senza essere vincolata da precedenti prassi amministrative o da decisioni nazionali analoghe.

Decisione e spese

Conseguentemente, il Tribunale ha confermato che non esisteva rischio di confusione tra i segni in causa, in ragione della dissimiglianza dei servizi. Ha quindi respinto integralmente il ricorso e, applicando l’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, ha condannato Rat Pack Filmproduktion GmbH a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle sostenute da EUIPO e da RatPac Entertainment LLC.

Come è indicizzato

Materiemarchio dell’unione europeaopposizione alla registrazionerischio di confusioneconfronto tra servizisettore audiovisivo e finanziario

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